Deliberazione Giunta Regionale 15 novembre 2011, n.1886
Revisione del sistema di concessione del credito formativo
| Fonte |
B.U.R.
n. 88 25/11/2011 |
|---|---|
| Regione | Veneto |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Lavoro:Condizioni di lavoro - Lavoro:Contratti di lavoro - Lavoro:Lavoratori - Politiche sociali
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
Note per la trasparenza:
Concessione del credito formativo per il diploma di “Tecnico dei Servizi Sociali”, per l’acquisizione del’attestato di qualifica professionale per OSS.
L’Assessore Elena Donazzan, di concerto con l’Assessore Luca Coletto e l’Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue:
La figura dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) èstata individuata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con l’accordo del 22 febbraio 2001.
Con Lr 16 agosto 2001, n. 20, la Regione del Veneto ha recepito l’accordo suddetto, disciplinando i contesti operativi dell’OSS, le relative attivitàe competenze, nonchéle modalitàgestionali ed organizzative dei corsi di formazione.
Con successive deliberazioni n. 2230 e n. 3973 rispettivamente del 9 agosto 2002 e del 30 dicembre 2002 sono stati individuati gli attestati relativi a figure professionali diverse dall’OSS ma a questo riconducibili per affinitàdi competenza e quindi sostanzialmente equipollenti alla nuova figura professionale,
direttamente o mediante misure compensative.
L’art. 12 della citata Lr 20/2001 stabilisce che “la Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.”
Al fine di dare attuazione al suddetto articolo, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1378 del 2 dicembre 2003 èstata costituita una Commissione composta da rappresentanti delle Direzioni Formazione, Servizi Sociali e dell’UnitàComplessa per le risorse umane e la Formazione.
Alla Commissione suddetta èstato affidato il compito di formulare una proposta di sistema per la quantificazione del credito formativo. A conclusione dei lavori la proposta èstata sottoposta ad approvazione da parte della Giunta regionale con il provvedimento n. 1972 del 25 giugno 2004.
A sette anni dall’avvio del modello e alla luce di alcune evoluzioni nell’ordinamento, evidenziata la necessitàdi revisione dell’impianto, con particolare riferimento all’esclusione dal riconoscimento dei titoli di istruzione secondaria di secondo grado di area socio-educativa, la Direzione Formazione si è fatta promotrice dell’istituzione di un gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per ciascuna delle strutture coinvolte.
Il lavoro degli esperti ha evidenziato, in particolare, la criticitàrappresentata dalla complessiva revisione normativa in relazione alla struttura degli Istituti Professionali di Stato (IPS), che ha precluso la possibilitàdi prosecuzione dei percorsi in terza area ad indirizzo Operatore Socio Sanitario.
Il percorso OSS come modulo integrato tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti Professionali di stato durante il quarto e quinto anno di corso, va ascritto all’offerta formativa comunemente denominata “terza area” che èstata messa in discussione dal nuovo impianto ordinamentale degli Istituti Professionali, delineato dal Dpr n. 87 del 15/03/2010.
Tale preclusione costituisce di fatto un vulnus nei confronti di quanti frequentano l’unico percorso professionale di scuola secondaria di secondo grado che la Regione Veneto, con propria Dgr n. 108/2003 come successivamente aggiornata con Dgr n. 833/2004, ha riconosciuto quale parzialmente coincidente con il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario, come disciplinato dal vigente ordinamento. Va precisato che la suddetta disciplina regionale ha puntualmente definito il monte ore e le rispettive aree disciplinari e materie nelle quali si concretizza il credito, complessivamente pari a 120 ore rispetto alle 480 di lezione teoriche previste dal percorso ordinario.
Si tratta quindi di definire una parziale revisione al sistema di quantificazione dei crediti formativi disciplinata con Dgr n.1972/04, che consenta a quanti sono in possesso del diploma di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito al termine del ciclo quinquennale di studi, articolato secondo l’impianto ordinamentale degli IPS previgente il Dpr n. 87 del 15/03/2010, di vedersi riconosciuto un credito formativo spendibile negli ordinari percorsi formativi regionali per Operatore Socio Sanitario, nei limiti e secondo le precisazioni definite nella disciplina regionale di cui alla Dgr 833/04 Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dàatto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.845/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- Viste le L.L.R.R. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;
- Vista l a L r n . 2 0 d el 1 6/08/2001 e s uccessive m odifiche;
- Vista la Lr n. 19/2002;
- Viste le DD.GG.RR. n. 108 del 24/01/2003, n. 833 del 26/03/2004 e n. 1972 del 25/06/2004;
delibera
1. di prevedere, per i motivi indicati in premessa e a parziale revisione della disciplina regionale disposta con Dgr n.1972/04, la concessione di un credito formativo nei confronti di quanti sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, articolata su ciclo quinquennale, avente per denominazione “Tecnico dei servizi sociali”, conseguito a conclusione del ciclo quinquennale di studi, articolato secondo l’impianto ordinamentale degli IPS previgente il Dpr n. 87 del 15/03/2010;
2. di stabilire che il credito formativo suddetto venga riconosciuto nei limiti di quanto giàprevisto dalla Giunta regionale del Veneto, con propria Dgr n. 108/2003 come successivamente aggiornata con Dgr n. 833/2004, con le quali èstato puntualmente definito il monte ore e le rispettive aree disciplinari e materie nelle quali si concretizza il credito, complessivamente pari a 120 ore rispetto alle 480 di lezione teoriche previste dal percorso ordinario;
3. di confermare i criteri e le modalitàdi accesso al credito formativo secondo quanto disposto dalla vigente disciplina regionale di cui alla Dgr n. 1972/04;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di demandare alla Direzione regionale Formazione l’assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario per l’attuazione del presente deliberato;
6. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell’esecuzione del presente atto.





