Decreto 20 settembre 2011
Modalita' di interconnessione a ClicLavoro di Universita' e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione
thesaurus: Lavoro - Lavoro:Mercato del lavoro - Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro - Lavoro:Politiche dell`occupazione
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Il presente Decreto definisce le modalità di interconnessione al portale ClicLavoro e l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui dell'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003. n. 276 e successive modifiche. La platea dei soggetti autorizzati all'intermediazione dei servizi per il lavoro comprende, tra gli altri, le Università e gli istituti scolastici, i quali sono tenuti alla pubblicazione dei curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dal conseguimento del titolo. Per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro tutti i soggetti conferiscono a ClicLavoro le informazioni utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il decreto prevede altresì le sanzioni in caso di inosservanza degli adempimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 276/2003: si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e della cancellazione dall'Albo.





