Decreto 6 dicembre 2011

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Ente Stato
Fonte G.U.R.I.
n. 289
13/12/2011
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tipologia: Stato - Decreto ministeriale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 6 dicembre 2011

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi

della speranza di vita. (11A16083)

 

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

             del ministero dell'economia e delle finanze

 

                           di concerto con

 

                IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE

PREVIDENZIALI  E  ASSICURATIVE  DEL  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE

                          POLITICHE SOCIALI

 

  Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema

pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema

pensionistico  da  effettuarsi  a  cadenza  triennale,  con   decreto

direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di  concerto

con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  emanare

almeno  dodici  mesi  prima  della  data  di   decorrenza   di   ogni

aggiornamento;

  Visto l'art. 12,  comma  12-quater,  del  citato  decreto-legge  30

luglio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010,  n.  122,  che  prevede  che  con  il  medesimo  decreto

direttoriale  siano  adeguati  i   requisiti   vigenti   nei   regimi

pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi

22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche'  negli  altri

regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui  siano   previsti

requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale

obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,

della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  il  personale  di  cui  al

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui  alla  legge  27

dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;

  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del citato decreto-legge  30  luglio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122 come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera  a),  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  che  prevede  che  il  primo

adeguamento  triennale  dei  requisiti  di  accesso  ai   trattamenti

pensionistici debba avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2013;

  Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge  30  luglio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b),  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede  che,  a  decorrere

dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente  disponibile  entro  il  31

dicembre, il dato relativo alla variazione  nel  triennio  precedente

della  speranza  di  vita  all'eta'  corrispondente  a  65  anni   in

riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge

30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso  di  frazione  di  mese,

l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'

prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la  parte

decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con

arrotondamento all'unita';

  Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di  Statistica

(ISTAT) n. SP/1434.11 del 25 novembre 2011, con cui si  comunica  che

la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni  e  relativa

alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno  2007  e

l'anno 2010, e' pari a 0,4 anni; il  predetto  dato,  trasformato  in

dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di  0,48  che,  a  sua

volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una  variazione  pari  a  5

mesi;

  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge

30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122, che prevede che i requisiti  siano  incrementati

in misura  pari  all'incremento  della  speranza  di  vita  accertato

dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento, e che in sede  di

prima applicazione tale aggiornamento non possa in ogni caso superare

i tre mesi;

  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato  decreto-legge

30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio 2010, n. 122, che prevede  che  i  valori  di  somma  di  eta'

anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  Tabella  B

allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive

modificazioni,  siano  incrementati  in   misura   pari   al   valore

dell'aggiornamento rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta',  con

arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;

 

                              Decreta:

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  i  requisiti  di  accesso  ai

trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art.  12,  commi  12-bis   e

12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del

predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e

successive modificazioni e integrazioni,  sono  incrementati  di  tre

mesi e  i  valori  di  somma  di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'

contributiva di cui alla Tabella B  allegata  alla  legge  23  agosto

2004, n. 243, e successive modificazioni, sono  incrementati  di  0,3

unita'.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

  Roma, 6 dicembre 2011

 

                                   Il Ragioniere generale dello Stato

                                                  Canzio             

       Il direttore generale

   delle politiche previdenziali     e assicurative del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali

           Gambacciani

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