Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Ente Governo
Fonte G.U.R.I.
n. 66
20/03/2014
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Allegati

thesaurus: Lavoro:Imprese - Lavoro:Occupazione - Lavoro:Occupazione:Occupazione giovanile

tipologia: Stato - Decreto legge

Il decreto-legge 34/2014 detta disposizioni volte a favorire  il rilancio dell'occupazione, in particolare quella giovanile,  mediante  interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato.  Per il contratto a termine la durata del primo rapporto di lavoro viene elevata da 12 a 36 mesi, proroghe comprese, rinnovabile per un massimo di otto volte. Permane la non richiesta del requisito della cosiddetta causalità del contratto, ma il ricorso all'istituto da parte de i datori di lavoro è consentito solo nel limite massimo del 20%  del personale in organico.  La semplificazione del contratto di apprendistato prevede invece la forma scritta per il solo contratto e patto di prova (non più  per il relativo piano formativo individuale) ed elimina il vincolo di assunzione di nuovi apprendisti alla permanenza in servizio di quelli precedenti al termine del percorso formativo. Eliminato anche l'obbligo  per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che  diventa un elemento discrezionale.  Nell'ottica della semplificazione di procedure e adempimenti in materia di lavoro il decreto detta disposizioni per la smaterializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.  Il DURC potrà essere acquisito esclusivamente  per via telematica; l'esito dell'interrogazione all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili ha validità di 120 giorni dalla  data  di  acquisizione  e  sostituisce  ad  ogni effetto  il  DURC ovunque previsto,  fatta  eccezione  per  le  ipotesi  di  esclusione che saranno individuate con successivo decreto interministeriale.

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