Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
| Ente | Governo |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 66 20/03/2014 |
| Documenti ARLEX correlati | |
| Allegati |
thesaurus: Lavoro:Imprese - Lavoro:Occupazione - Lavoro:Occupazione:Occupazione giovanile
tipologia: Stato - Decreto legge
Il decreto-legge 34/2014 detta disposizioni volte a favorire il rilancio dell'occupazione, in particolare quella giovanile, mediante interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato. Per il contratto a termine la durata del primo rapporto di lavoro viene elevata da 12 a 36 mesi, proroghe comprese, rinnovabile per un massimo di otto volte. Permane la non richiesta del requisito della cosiddetta causalità del contratto, ma il ricorso all'istituto da parte de i datori di lavoro è consentito solo nel limite massimo del 20% del personale in organico. La semplificazione del contratto di apprendistato prevede invece la forma scritta per il solo contratto e patto di prova (non più per il relativo piano formativo individuale) ed elimina il vincolo di assunzione di nuovi apprendisti alla permanenza in servizio di quelli precedenti al termine del percorso formativo. Eliminato anche l'obbligo per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale. Nell'ottica della semplificazione di procedure e adempimenti in materia di lavoro il decreto detta disposizioni per la smaterializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il DURC potrà essere acquisito esclusivamente per via telematica; l'esito dell'interrogazione all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione che saranno individuate con successivo decreto interministeriale.





