Legge 16 maggio 2014, n. 78

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Ente Stato
Fonte G.U.R.I.
n. 114
19/05/2014
Documenti ARLEX correlati

thesaurus: Lavoro:Imprese - Lavoro:Occupazione - Lavoro:Occupazione:Occupazione giovanile

tipologia: Stato - Legge

Il decreto-legge 34/2014,  recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione e la ripresa economica,  diventa legge.  Modificato in sede di conversione,  il primo atto normativo del Jobs Act  - il pacchetto di misure  previste per il rilancio dell'occupazione e la riforma degli ammortizzatori sociali - conferma il contratto a termine senza causale  con durata massima di 36 mesi. Le proroghe possibili nell'arco dei 3 anni scendono però ad un massimo di 5. Permane il tetto del 20% dei contratti a termine rispetto al numero dei dipendenti in organico per le aziende con più di 5 dipendenti e sono previste sanzioni  amminsitrative in caso di sforamento del limite. Il tetto del 20% non si applica per l'assunzione a termine di ricercatori e personale di istituti pubblici o privati di ricerca scientifica. La deroga si applica anche alla durata del contratto che può  coincidere con quella del progetto di ricerca scientifica a cui si riferisce. Un'ulteriore integrazione al decreto-legge riguarda le lavoratrici in congedo di maternità obbligatoria.  Detto congedo concorre a determinare il periodo complessivo di prestazione lavorativa utile a maturare il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo sia determinato, sia  indeterminato, nella stessa azienda  entro i successivi 12 mesi. Relativamente al contratto di apprendistato viene ripristinato l'obbligo di piano formativo individuale scritto e risultano ridotti i vincoli di stabilizzazione  applicabili agli apprendisti avviati nei precedenti 36 mesi. La quota scende infatti dal 50 al  20% esclusivamente pe i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti .La formazione - che resta pubblica e di competenza delle Regioni -  può essere svolta anche da imprese o organizzazioni di categoria. La Regione deve comunicare al datore di lavoro la propria offerta di formazione entro 45 giorni dalla comunicazione dell'istaurazione del contratto di apprendistato.  Vine infine introdotta in via sperimentale l'alternanza scuola-lavoro per gli studenti degli ultimi due anni delle superiori.

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