Emilia Romagna - Deliberazione Giunta Regionale 4 maggio 2015, n. 499

Definizione di un termine minimo di durata dei tirocini in attuazione del piano regionale della Garanzia giovani di cui alla DGR 475/2014

Ente Giunta Regionale
Fonte B.U.R.
n. 113
04/05/2015
Regione Emilia Romagna
Documenti ARLEX correlati
Allegati

thesaurus: Formazione:Tirocini - Lavoro:Occupazione

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Deliberazione Giunta Regionale

 

La Regione Emilia Romagna ha emanato la deliberazione in oggetto per definire un termine minimo di durata dei tirocini in attuazione del Piano regionale della Garanzia Giovani e ha ritenuto opportuno stabilire che i tirocini che si interrompono entro 5 giorni dall'avvio non verranno sottoposti all'istruttoria sulla conforme costituzione del tirocinio e pertanto non verranno ammessi alla Garanzia Giovani. L'istruttoria, quindi, viene effettuata solo se l'interruzione ha luogo dopo il quinto giorno dall'avvio del tirocinio stesso. In questo caso gli enti promotori di tirocini devono comunque garantire la conclusione dell'istruttoria dei tirocini da loro promossi fornendo tutti gli elementi richiesti dalla Regione al fine di consentire l'erogazione da parte della Regione tramite l'INPS, dell'indennità al tirocinante, pena la cancellazione per i 12 mesi successivi dall'elenco dei promotori di tirocini formativi per l'attuazione del Piano regionale della Garanzia Giovani.

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