MLPS - Circolare 2 marzo 2015, n. 4

Ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 223/91 (concessione trattamento CIGS per imprese sottoposte a procedura concorsuale)

Ente Ministero del Lavoro
Fonte Altro
n. 1
03/03/2015
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Allegati

thesaurus: Lavoro - Politiche sociali

tipologia: Stato - Circolare ministeriale

Con la Circolare in oggetto viene stabilito l'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lett. h) D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. La CIGS viene concessa ai lavoratori di imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività o di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione. La CIGS è altresì concessa nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale si fa decorrere dalla data di presentazione del provvedimento formale di ammissione o sottoposizione a una delle procedure concorsuali. Tuttavia si riscontrano casi in cui l'impresa assoggettata a una procedura concorsuale decida di ricorrere alla CIGS in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell'attività.

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