Legge regionale 7 Agosto 1979, n. 27

Disciplina delle attivita' di formazione professionale

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
07/08/1979
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I: FINALITA' E OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1 - Finalita' della formazione professionale

Allo scopo di rendere effettivo l' esercizio del diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, di favorire la cultura professionale dei lavoratori, di potenziare il loro contributo al progresso Sociale ed economico della collettivita' regionale e Nazionale e di agevolare l' inserimento in attivita' lavorative dei soggetti handicappati fisici, psichici e senSoriali o con difficolta' di inserimento Sociale, la Regione Liguria promuovere lo sviluppo della formazione professionale in attuazione degli articoli 4, 35, 38 e 117Costituzione. La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica, sia a livello nazionale che regionale e tende a favorire l' occupazione, la produzione e l' evoluzione dell' organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2 - Campi di intervento

In relazione ai fini di cui all' articolo 1, le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio e attuano un sistema di formazione permanente che assicura la prima formazione, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione, la riconversione, l' aggiornamento e il perfezionamento ad ogni livello tecnico professionale. Fatte salve le competenze dello Stato di cui all' articolo 40 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e quelle di cui alla Legge 21 dicembre 1978 n. 845, la formazione professionale e', di norma, gratuita, aperta a tutti i cittadini che abbiano assolto l' obbligo scolastico e ne siano stati prosciolti, si rivolge a tutti i settori, pubblici e privati, che svolgono attivita' economica o Sociale e riguarda il lavoro subordinato, quello autonomo, quello autonomo, quello associato e le prestazioni professionali. La Regione, tenuto conto di quanto disposto dal d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 articolo 30, lettere r ) e s ) e dalla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 articolo 6, lettera q ), promuove e / o realizza attivita' destinate alla formazione professionale di operatori sanitari e per i servizi sociali. Ai fini di assicurare il conseguimento di piu' specifiche competenze professionali che siano necessarie per lo svolgimento di particolari attivita', la Regione organizza o affida con convenzione, ai sensi del successivo articolo 30, per i diplomati della scuola secondaria superiore, apposite attivita' formative di specializzazione. La Regione puo' stipulare convenzioni con l' universita' o con istituti specializzati nella materia per la realizzazione di attivita' formative di elevata professionalita'.

Titolo II: PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3 - I programmi regionali di formazione professionale

Nel rispetto delle esigenze formative, nel quadro degli obiettivi della Programmazione Economica Nazionale, regionale e comprensoriale e tenuto conto delle direttive Comunitarie per l' accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, i distretti scolastici, le parti sociali e il Comitato di cui all' articolo 16, predispone programmi triennali di formazione professionali, aggiornabili annualmente , e li presenta entro il 32 marzo al Consiglio regionale che li approva entro 60 giorni successivi alla data di presentazione. I programmi comprendono : a ) il quadro delle esigenze formative collegato agli sbocchi occupazionali e ai disegni di riconversione e ristrutturazione a breve e medio periodo, distinte per aree comprensoriali, settori e comparti ; b ) gli obiettivi degli interventi formativi organizzati per progetti ; c ) il preventivo finanziario.

Art. 4 - I piani esecutivi annuali di formazione professionale

Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sulla base del programma triennale, Delibera il piano dei progetti formativi per l' anno successivo, compresi quelli per i quali e' richiesto, attraverso i competenti organi dello Stato, l' intervento finanziario del Fondo Sociale Europeo. I piani devono tener conto dei programmi di cui all' articolo 23, lettera b ), della Legge 12 agosto 1977 n 675 e degli accertamenti fatti dal Ministero del Lavoro in base all' articolo 6, penultimo comma, della predetta Legge n 675 / 1977. Per il periodo di vigenza della Legge 1 giugno 1977 n. 285 i piani annuali di formazione professionale sono predisposti nell' osservanza delle modalita' previste della Legge stessa.

Art. 5 - Struttura delle attivita' formative

Le iniziative di formazione professionale sono realizzate attraverso corsi professionali, variamente articolati in cicli formativi, secondo i diversi gruppi di utenti, considerata la preparazione di base di ciascun utente e tenuto conto dei titoli di studio conseguiti e dei risultati formativi che si intendono raggiungere. I corsi consistono in un insieme organico di attivita' pratico - teoriche e in esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di un definitivo livello professionale, constano di uno o piu' cicli, per un massimo di quattro, da percorrere consecutivamente ed hanno la durata massima complessiva di 2400 ore, salvo maggiore durata quando prevista da normativa statale. Il ciclo formativo e' un periodo breve di formazione, a struttura modulare, della durata massima di 600 ore, che si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza.

Art. 6 - Riconoscimento del livello di professionalita' conseguito alla conclusione del corso professionale

Conseguito alla conclusione del corso professionale la Regione rilascia, agli allievi risultati idonei, un attestato di qualifica relativo al livello di professionalita' conseguito. L' attestato viene rilasciato a seguito di prove finali d' esami sostenute dagli allievi che, avendo frequentato con profitto e assiduita' un corso completo di formazione professionale, siano stati ammessi alle prove stesse. L' attestato indica anche la durata e i contenuti del corso frequentato. Gli allievi che abbiano privatamente seguito attivita' libere di formazione professionale possono essere ammessi a sostenere le prove d' esami davanti alla Commissione costituita ai sensi dell' articolo 7 quando le attivita' formative svolte corrispondano ai programmi ed ai piani Regionali e siano finalizzate al conseguimento di qualifiche riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nella domanda di ammissione agli esami, da inviare alla Regione, gli allievi dovranno specificare dettagliatamente il programma svolto, nonche i tempi e le modalita' con i quali lo stesso e' stato realizzato. Agli allievi che superano positivamente le prove viene rilasciato l' attestato di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7 - Commissioni esaminatrici

Le prove finali per il conseguimento dell' attestato di qualifica rilasciato dalla Regione si svolgono alla presenza di commissioni esaminatrici costituite con Decreto del Presidente della Giunta. Le singole commissioni sono cosi' composte : a ) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario, in qualita' di presidente ; b ) un esperto designato dall' amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione ; c ) un esperto designato dall' amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ; d ) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ; e ) un esperto designato dalle organizzazioni degli imprenditori ; f ) docente del corso con funzioni anche di segretario. Puo' , inoltre, essere incluso nella Commissione un altro componente in qualita' di esperto, in relazione alle finalita' del corso, scelto dal Presidente della Giunta regionale. Ai componenti delle commissioni, che non siano dipendenti della Regione, viene corrisposto un gettone di lire 10.000 lorde per ogni giornata di presenza viene riconosciuta l' indennita', a titolo di rimborso spese, prevista dalla Legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

Art. 8 - Atto formale per la definizione dei corsi e dei cicli formativi

L'atto formale per la definizione dei corsi e dei cicli formativi nell' osservanza di quanto previsto in proposito dalla normativa statale e Comunitaria, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all' articolo 16 e tenuto conto di quanto eventualmente previsto al riguardo dai contratti collettivi di lavoro, definisce i corsi ed i cicli di cui all' articolo 5. Con la stessa Deliberazione vengono stabiliti i programmi didattici di massima, le modalita' di inserimento e di reinserimento nelle attivita' formative nonche la permanenza minima nella attivita' lavorativa da comprendere in ogni singolo corso.T

Art. 9 - Tirocini pratici presso imprese

La Regione e gli enti di cui all' articolo 30 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per garantire la permanenza minima nei tirocini di cui al secondo comma dell' articolo 8. La Regione stipula altresi' convenzioni con le imprese per disciplinare le modalita' con le quali deve essere svolto il tirocinio guidato di cui all' articolo 15, quarto comma, della Legge 21 dicembre 1978 n. 845. In aggiunta alla ordinaria assicurazione contro gli infortuni, la Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro i particolari rischi di infortunio connessi a detti tirocini e si accerta, attraverso il personale che segue lo svolgimento del modulo presso l' azienda, che la attivita' formativa non venga utilizzata per scopi di produzione aziendale.

Art. 10 - Allievi che non hanno assolto l' obbligo scolastico

Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l' eta' dell' obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione, sentito il Comitato di cui all' articolo 16 adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee e favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo II, secondo comma, della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica cui compete altresi' il conferimento del titolo.

Art. 11 - -formazione degli operatori della formazione professionale e aggiornamento della didattica

La Regione direttamente o convenzionandosi per i particolari esigenze con gli enti di cui all' articolo 30, organizza attivita' di aggiornamento del personale operante nel settore della formazione professionale, anche dipendente da altri enti, purche' impegnato nella realizzazione di progetti Regionali di formazione professionale. Per lo svolgimento di dette attivita' la Regione puo' costituire, con le modalita' di cui all' articolo 30, organizza attivita' aggiornamento del personale operante nel settore della formazione professionale, anche dipendente da altri enti, purche' impegnato nella realizzazione di progetti Regionali di formazione professionale. Per lo svolgimento di dette attivita' la Regione puo' costituire, con le modalita' di cui all' articolo 18, un centro regionale di formazione professionale che ha anche lo scopo di studiare ed elaborare una moderna didattica rispondente alle tecniche piu' evolute. Per la realizzazione delle attivita' del predetto centro al Regione puo' avvalersi della collaborazione scientifica dell' universita' e di istituti specializzati nella materia.

Art. 12 - Collaborazione tra regionee stato per l' uso di locali e attrezzature e per l'innovazione metodologico - didattica

Previe intese con le competenti autorita' scolastiche la Regione, allo scopo di realizzare progetti di formazione professionale, si avvale della facolta' accordata dall' articolo 10 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845 per l' uso di locali e attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione. La competente autorita' scolastica, previe intese con la Regione, puo' utilizzare i centri di formazione professionale della Regione per lo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell' ambito della scuola dell' obbligo e della scuola secondaria superiore. Ai fini della innovazione metodologico - didattica e della ricerca educativa, la Regione persegue intese volte a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Art. 13 - Provvidenze per gli allievi della formazione professionale

La Regione garantisce il diritto alla formazione professionale mediante servizi e idonee provvidenze a favore degli allievi. Il programma regionale poliennale di formazione professionale di cui all' articolo 3, definisce il tipo l' entita' e le modalita' di erogazione di dette provvidenze. Le provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con provvidenze accordate, allo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo, dallo Stato.

Art. 14 - Attivita' per l'accertamento del fabbisogni di formazione professionale

La Regione, all' interno del settore della formazione professionale ed in una delle forme previste dall' articolo 12 della Legge regionale 30 maggio 1978 n. 27, svolge attivita' volte all' accertamento dei fabbisogni di formazione professionale ed in particolare appronta studi, ricerche, documentazioni ed informazioni, affinche' le iniziative di formazione professionale da realizzare siano coerenti con le prospettive occupazionali e conseguenti al programma regionale di sviluppo. Per realizzare gli scopi di cui al precedente comma, la Regione opera in permanente collegamento con le parti sociali l' universita', l' ufficio e l' ispettorato Regionali del lavoro , la sovrintendenza regionale scolastica e si avvale della collaborazione dell' istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell' istituto ligure di ricerche economiche e sociali.

Art. 15 - Servizio di orientamento professionale e di informazione

Al fine di indirizzare i giovani verso attivita' che presentano concreti sbocchi occupazionali, avuto riguardo alle loro attitudini, la Regione assicura un servizio di orientamento professionale e di informazione. Sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali e previ opportuni accordi con l' autorita' scolastica competente, la Regione attua il servizio di orientamento professionale avvalendosi anche della collaborazione delle parti sociali, degli enti, degli uffici e degli istituti di cui all' articolo 14. L' attivita' informativa, rivolta alla generalita' dei giovani, viene attuata attraverso i Comuni, i Consigli Circoscrizionali, le istituzioni formative e quelle scolastiche, le pubbliche amministrazioni, le imprese e le organizzazioni sindacali nonche organizzando periodiche conferenze distrettuali nelle quali vengono illustrate le indagini relative alle esigenze di formazione professionale e le connesse prospettive occupazionali.

Art. 16 - Il comitato regionale per la formazione professionale

E' istituito il Comitato regionale per la formazione professionale con funzioni consultive. Il Comitato ; oltre a svolgere i compiti previsti da altre disposizioni della presente Legge, esprime pareri sui programmi didattici di massima e fornisce indicazioni circa le iniziative da proporre alla amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, per favorire il rientro nella scuola secondaria superiore di allievi, che abbiano seguito cicli di formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale. Esprime i pareri richiestigli dalla amministrazione regionale in materia di formazione professionale e costituisce sede per la consultazione di cui all' articolo 3, primo comma , lettera f ), della Legge 21 dicembre 1978 n. 845. Il Comitato e' composto : a ) dall' Assessore incaricato alla formazione professionale, che lo presiede ; b ) da un rappresentante dell' Unione regionale delle Provincie liguri ; c ) da un rappresentante della sezione regionale ligure dell' associazione nazionale Comuni Italiani ; d ) da un rappresentante dell' universita' di Genova ; e ) dal sovrintendente regionale scolastico ; f ) dal direttore dell' ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ; g ) da tre esperti in materia di formazione professionale designati dal Consiglio Regionale, con votazione limitata a due nomi ; h ) da quattro rappresentanti degli imprenditori, uno per ciascuno dei settori agricoltura,Industria , artigianato, commercio e servizi, scelti dal Consiglio regionale tra i designati dalle associazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative in campo regionale ; i ) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale ; l ) da un rappresentante dell' istituto per lo sviluppo della formazione professionale ; m ) dal dirigente del settore della formazione professionale : svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale addetto al settore della formazione professionale. Alle nomine provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto ; il Comitato dura in carica tre anni : in relazione agli affari da trattare il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare, con voto consultivo, alle sedute rappresentanti delle associazioni di imprenditori e di lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative in campo regionale, al fine di garantire la necessaria presenza dei rappresentanti di quei comparti economici che presentano maggiori esigenze di formazione professionale. Sempre in relazione agli affari da trattare, il presidente del Comitato puo' inoltre invitare a partecipare, con voto consultivo, alle sedute uno o piu' direttori dei centri di formazione professionale.

Titolo IV: GESTIONE DELLA ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 17 - Modalita' di attuazione

La Regione, salvo quanto previsto dall' articolo 37, svolge attivita' di formazione professionale attraverso i centri di formazione professionale, che sono unita' didattiche polivalenti destinate permanentemente alla formazione professionale, dotate di adeguati locali, laboratori, servizi, attrezzature e di personale necessario per il funzionamento.

Art. 18 - I centri regionale di formazione professionale

I centri di formazione professionale della Regione fanno capo, funzionalmente e organizzativamente, al settore della formazione professionale e hanno autonomia didattica e amministrativa , nell' ambito di quanto disposto dalla normativa regionale : alla loro istituzione, riconversione e soppressione provvede la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all' articolo 16, secondo le indicazioni contenute nei programmi poliennali per la formazione professionale.

Art. 19 - Calendario ed orario delle attivita' dei centri regionali di formazione professionale

La Regione assicura un calendario e un orario di funzionamento dei centri di formazione professionale tali da garantire il regolare ed il completo svolgimento dei cicli formativi e da agevolare la frequenza da parte delle donne nonche dei lavoratori occupati.

Art. 20 - Gestione dei centri regionali di formazione professionale

Alla direzione di ogni centro regionale di formazione professionale e' preposto un dipendente regionale che provvede, secondo le direttive del settore della formazione professionale, alla gestione del centro e ne risponde a norma dell' articolo 28 della Legge regionale 30 maggio 1978 n. 27. Nella gestione del centro il dipendente di cui al comma precedente opera con la collaborazione e la partecipazione del personale addetto, secondo i principi contenuti nell' articolo 3 della Legge regionale sopra citata.

Art. 21 - Comitato sociale di centro

Presso ogni centro regionale di formazione professionale viene costituito, con Decreto del Presidente della Giunta, un Comitato Sociale di Centro. Esso e' composto da : a ) tre rappresentanti eletti annualmente dagli allievi del centro ; b ) un rappresentante del Comune ove ha sede il centro ; c ) un rappresentate del distretto scolastico ove ha sede il centro ; d ) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dagli organi sindacali della Provincia ove ha sede il centro ; e ) un imprenditore che opera nel settore di attivita' corrispondente all' indirizzo prevalente del centro designato dalle associazioni di categoria della Provincia ove ha sede il centro ; f ) il direttore del centro ; g ) un docente di ruolo eletto dal personale docente del centro ; h ) un rappresentante eletto dal personale non docente del centro. Il Comitato elegge il presidente tra i rappresentanti di cui alle lettere d ) ed e ) e il segretario tra i rappresentanti di cui alle lettere g ) e h ) del precedente comma. Il Comitato dura in carica due anni. Le elezioni dei rappresentanti degli allievi hanno luogo ogni anno, quelle per i rappresentanti del personale docente e del personale non docente hanno luogo in coincidenza del rinnovo del Comitato. Coloro che nel corso del biennio perdano i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale fissa le modalita' per la indizione delle elezioni, la formazione degli elenchi degli elettori, la Costituzione delle commissioni elettorali, la Costituzione dei seggi, lo svolgimento della propaganda elettorale la formazione delle liste, la predisposizione dei vari tipi di schede, lo svolgimento dello scrutinio, la proclamazione degli eletti, la convocazione del Comitato e le competenze e rivedere e decidere gli eventuali ricorsi.

Art. 22 - Compiti del comitato speciale di centro

Il Comitato a maggioranza assoluta dei componenti adotta, per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei compiti di cui commi successivi, un Regolamento da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale. Il Comitato esercita una vigilanza a carattere generale sull' organizzazione e sulla attivita' del centro. In particolare e nell' ambito dei programmi e dei piani Regionali di formazione professionale formula proposte in ordine : a ) alle attivita' formative anche sperimentali e ne segue l' andamento ; b ) alla migliore organizzazione, alla dotazione di mezzi ed alla utilizzazione del centro ; c ) alla istituzione di servizi sociali e ne segue l' attuazione. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ; copia del processo verbale di ogni riunione viene fatta pervenire, a cura del segretario del Comitato al settore delle formazione professionale entro cinque giorni da quello in cui ha avuto la riunione. Entro il trentuno gennaio di ogni anno, il Comitato trasmette al settore della formazione professionale una dettagliata relazione su quanto rilevato, nel corso dell' ano precedente, circa l' attivita' formativa svolta dal centro.

Art. 23 - Programmi didattici e coordinamento didattico

Conformemente ai programmi didattici di massima, il direttore del centro con la collaborazione dei docenti dei singoli corsi, predispone i programmi didattici dettagli e, con la collaborazione dei docenti di tutti i corsi, assicura il coordinamento didattico del centro. Il coordinamento didattico all' interno di ogni corso e' assicurato dai docenti del corso stesso che tengono riunioni almeno quindicinali per verificare l' andamento dell' attivita' formativa nella quale sono impegnati. Il coordinamento deve garantire l' unitarieta' metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e di cultura professionale.

Art. 24

Gli allievi ed il personale dei centri hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro secondo le modalita' di cui ai successivi articoli. Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica alla vita ed alla attivita' del centro nonche di approfondimento dei problemi del mondo del lavoro connessi alla formazione professionale.

Art. 25 - Assemblee degli allievi

Le assemblee degli allievi possono essere di centro o di ciclo ; su iniziativa di almeno un decimo degli allievi esse possono aver luogo una volta al mese, durante le ore destinate all' attivita' formativa. L' assemblea di centro ha una durata massima di quattro ore, quella di ciclo di due ore. Subordinatamente alla disponibilita' dei locali, gli allievi possono tenere, in ore diverse da quelle destinate alla attivita' formativa, un' altra assemblea di centro ed un' altra di ciclo al mese con le modalita' di cui al primo comma. Su invito dei promotori delle assemblee di centro, alle stesse possono intervenire rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche esperti in problemi sociali, culturali, artistici, tecnici e scientifici.

Art. 26 - Assemblee del personale dei centri

Il personale dei centri puo' tenere assemblee secondo quanto previsto dalle norme vigenti per il personale della Regione Liguria.

Art. 27 - Personale dei centri di formazione professionale

I contingenti numerici del personale docente del ruolo organico regionale addetto alla formazione professionale, i compiti e le attribuzioni dello stesso saranno disciplinati da apposita Legge regionale.

Art. 28 - Diritti e doveri dei docenti

Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento e di espressione culturale sancita dalla Costituzione. Lo svolgimento delle attivita' si informa alla determinazione collegale delle scelte didattiche, alla sperimentazione e al continuo aggiornamento della cultura professionale. I docenti sono impegnati alla valorizzazione e alla trasmissione delle conoscenze professionali e delle capacita' tecniche al fine di stimolare un effettivo processo di formazione degli allievi, anche attraverso la loro attiva partecipazione e collaborazione. I direttori dei centri e i docenti operano affinche' sia assicurata la crescita della coscienza Sociale e democratica degli allievi.

Art. 29 - Stanziamenti a favore dei centri

Ai centri di formazione professionale della Regione sono assegnati i fondi necessari per il funzionamento ed, in particolare, per le spese relative alle attivita' didattiche, mediante anticipazione ai sensi degli articoli 91 e 93 della Legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nonche per quelle di natura economale, di cui all' articolo 92 della predetta Legge regionale dal Regolamento regionale 16 giugno 1977 n. 1, sul servizio di economato. Titolo quinto attivita' formative svolte da enti o da imprese.

Art. 30 - Progetti realizzati da enti convenzionati con la regione

L'esecuzione di progetti formativi, compresi nella parte di attivita' non coperta dalle strutture della Regione, ma resa necessaria in relazione agli obiettivi del programma triennale, e' affidata, mediante convenzione da stipulare con gli enti interessati, a centri formazione professionale costituiti e gestiti : a ) dagli Enti Locali della Regione ; b ) dagli enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni ed istituzioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo ; c ) dagli organismi internazionali particolarmente qualificati nel campo della formazione professionale e operanti in Liguria. I soggetti di cui al precedente comma, lettere b ) e c), devono possedere i seguenti requisiti : 1 ) avere come fine la formazione professionale ; 2 ) disporre di strutture, capacita' organizzativa a attrezzature idonee ; 3 ) non perseguire scopi di lucro ; 4 ) garantire il controllo Sociale delle attivita' ; 5 ) applicare per il personale il contratto nazione di lavoro di categoria ; 6 ) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita' ; 7 ) accettare il controllo della Regione che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati. I requisiti tecnici vengono accertati attraverso apposite ispezioni Regionali, tenendo conto di quanto disposto dall' articolo 18, primo comma, lettera 1 ), della Legge 21 dicembre 1978 n. 845. La Giunta regionale esamina le proposte dei singoli progetti esecutivi presentate dagli enti e, riconosciutane la coerenza con i progetti Regionali, accertatane la fattibilita' e valutati il costo ed ogni altro elemento utile, ne affida l' esecuzione all' ente proponente che e' obbligato ad attenersi a tutte le prescrizioni della presente Legge e della apposita convenzione. Quando si tratta di progetti da affidare a enti che iniziano attivita' formative nella Regione, la Giunta regionale sente il Comitato di cui all' articolo 16 in ordine ai requisiti accertati ai sensi del secondo comma.

Art. 31 - Concessione di beni in comodato

La Giunta regionale, ove ravvisi l' opportunita' di integrare le strutture di cui dispongono i centri di formazione professionale costituiti dagli enti di cui all' articolo 30, puo' concedere in Comodato ai predetti enti beni immobili, nonche attrezzature tecnico - didattiche, da destinarsi esclusivamente alle attivita' formative.

Art. 32 - Progetti presentati da imprese

Singole imprese o gruppi di imprese, sia pubbliche e private, possono presentare progetti di formazione professionale coerenti con il programma ed il piano regionale, purche' sussista l' accordo delle organizzazioni sindacali e le finalita' del progetto non coincidano con le proprie attivita' correnti di aggiornamento o riqualificazione aziendale. La Regione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, puo' affidare la esecuzione dei singoli progetti ai propri centri o a centri dipendenti da enti gestori di formazione professionale, o ,mediante convenzione alle imprese stesse ove queste dimostrino, a seguito di ispezione regionale, di possedere capacita' tecnica e idonee strutture formative a accettino il controllo della Regione .

Titolo VI: DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Finanziamento delle attivita' di formazione e di orientamento professionale

A ) propri stanziamenti ; b ) contributi del Fondo Sociale Europeo ; c ) ogni altro contributo, destinato alla formazione professionale, che prevenga da enti pubblici o privati.

Art. 34 - Rinvio alla normativa statale

Per quanto riguarda, in generale, l' assetto giuridico del rapporto formativo ed, in particolare, l' apprendISTATo, il rinvio del servizio militare per gli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale, l' utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto statali, le agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale, la determinazione delle qualifiche professionali, la validita' degli attestati di qualifica, specie ai fini del collocamento, dei rapporti di lavoro e per l' ammissione ai pubblici concorsi, il godimento delle agevolazioni previste dall' articolo 10 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, la istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori Italiani che prestano la propria attivita' in paesi stranieri, l' ammissione degli stranieri alle attivita' di formazione professionale, nonche per quant' altro non rientrante nelle competenze della Regione, si fa rinvio alla normativa statale.

Art. 35 - Abrogazione normativa precedente

Sono abrogati i titoli I e II della Legge regionale 7 marzo 1973 n. 5, ed ogni altra disposizione regionale contrastante con la normativa contenuta nella presente Legge.

Art. 36 - Salvaguardia delle attivita' formative in atto

I corsi di formazione professionale organizzati od autorizzati dalla Regione, che sono in regolare svolgimento all' atto della entrata in vigore della presente Legge, continuano ad essere disciplinati, sino al loro completamento, dalle norme in base alle quali sono stati organizzati o autorizzati.

Art. 37 - Delega di funzioni amministrative

Ad avvenuta attuazione della Legge di riforma dell' ordinamento degli Enti Locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, la Regione, previa consultazione degli enti infraRegionali e sentito il parere del Comitato di cui all' articolo 16, provvedera' con apposita Legge alla delega di funzioni amministrative inerenti alla materia di cui alla presente Legge. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .

7 Agosto 1979

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