Legge regionale 23 Marzo 1985, n. 4
Disposizioni transitorie per l' applicazione della l.r. 1/6/1979, n. 47
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 23/03/1985 |
| Regione | Sardegna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
L' art. 33 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, e' sostituito dal seguente : fino alla definizione dei piani pluriennali, gli obiettivi generali della formazione professionale sono fissati in una nota di specializzazione che a Parte Integrate del piano annuale e che viene approvata con le stesse modalita' del piano medesimo.
Art. 2
Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale, l' amministrazione regionale e' autorizzata a gestire in forma diretta o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, le seguenti attivita' : a ) corsi di prosecuzione dei cicli gia' approvati negli anni precedenti : b ) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo Sociale Europeo, sempre che gia' ammessi al contributo comunitario ; c ) corsi di formazione professionale agricola strettamente legati alla stagionalita' delle colture. Per il finanziamento delle attivita' di cui al punto a ) del comma precedente vengono applicati i parametri in vigore per l' anno formativo precedente, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale. Per il finanziamento delle attivita' di cui al punto c ), si adottano, ai sensi dell' art. 35 della Legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, parametri di finanziamento ricavati da progetti esecutivi sulla base delle voci di spesa previste dal Regolamento di attuazione della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47. Per l' anno formativo 1984-85, le procedure previste dalla Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, operano in deroga ai termini per esse previsti.
Art. 3
Per l' anno formativo 1984 - 85 gli enti convenzionati per la gestione di corsi particolari di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente all' assunzione con contratto a termine di docenti che siano in possesso dei requisiti prescritti dall' art. 5 della Legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, o stabiliti dal Regolamento di esecuzione della medesima Legge, su autorizzazione preventiva dell' Assessore competente in materia di formazione professionale nei limiti numerici previsti dal piano formativo 1984 - 85. Per le convenzioni previste dal primo comma dall' art. 9 della predetta Legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, per l' anno formativo 1984 - 85, valgono i limiti massimali retributivi gia' fissati dalla Giunta regionale con propria Delibera n. 11-124 del 3 marzo 1983.
Art. 4
La presente Legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente Legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .
23 Marzo 1985





