Legge regionale 8 Maggio 1985, n. 27
Norme per l'attuazione del diritto allo studio , art. 3
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 08/05/1985 |
| Regione | Calabria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. OMISSIS
Art. 3
Istituzione dell' ufficio regionale di ricerca sui processi formativi e' istituito nell' ambito del dipartimento per i servizi sociali un 'Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi'; esso si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari di centri di ricerca Regionali e nazionali; stabilisce collegamenti con l'irrsae e con gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado. Sono compiti dell'ufficio: 1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative ai vari ordini di scuola, definendo gli indicatori necessari per le priorita' negli interventi; 2) procedere, di concerto con i competenti organi statali, alla rilevazione dei tassi di evasione presenti nella scuola dell'obbligo; 3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni anche per progetti di attivita' extrascolastiche e di educazione continua e/o ricorrente; 4) proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle aree interne a piu' alto indice di degrado Sociale; 5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale utile alle attivita' didattiche degli operatori scolastici e del sistema formativo nonche sussidi in favore di soggetti portatori di handicaps, avvalendosi dell'apporto di enti specializzati nel settore; 6) individuare iniziative in materia di orientamento professionale in collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro ; 7) censire le offerte formative presenti nel territorio regionale e costituire un archivio dei dati raccolti; 8) fornire consulenze agli organi collegiali della scuola per progetti di sperimentazione didattica e di innovazione educativa, di concerto con l'IRRSAE. Omissis
8 Maggio 1985





