Legge regionale 12 Novembre 1984, n. 32

Diritto allo studio universitario, artt. 3/4

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
12/11/1984
Regione Calabria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. OMISSIS

Art. 3 - Tipologia degli interventi

Le finalita' di cui alla Legge si attuano mediante: 1) servizi mensa; 2) servizi abitativi; 3) assegni di studio; 4) prestiti d'onore; 5) servizi editoriali (librari, audiotelevisivi ed in ogni altra forma); 6) servizi per le attivita' culturali, turistiche e di promozione sportiva; 7) servizi per l'orientamento professionale e per l'informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali; 8) servizi di trasporto; 9) istituzione di borse di studio per favorire la partecipazione e/o la realizzazione di attivita' di studio e di ricerca presso le universita' Italiane e straniere; 10) servizi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori; 11) servizi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicaps; 12) servizi di medicina preventiva; 13) ogni intervento previsto dal piano regionale, di cui al successivo art. 21 , compresa la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di impianti e di attrezzature. L' assegnazione degli interventi avverra' in base ai combinati criteri del merito e della continuita' scolastica con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.

Art. 4 - Istituzione dell' ente per il diritto allo studio universitario

E' istituito, a norma dell'art. 68 dello statuto, l' ente per il diritto allo studio universitario della Calabria, denominato 'EDIS-CALABRIA', dotato di autonomia amministrativa e contabile, con il compito di realizzare, nell'ambito degli indirizzi Deliberati dal Consiglio Regionale, gli interventi di cui al precedente art. 3. L'ente ha sede legale ove ha sede il rettorato dell'universita' di Reggio Calabria, con articolazioni territoriali, amministrative e dei servizi nei Comuni di Catanzaro e Cosenza. Omissis

12 Novembre 1984

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