Legge regionale 3 Settembre 1984, n. 50
Modificazioni dell' art. 14, primo comma, della l.r. 25/2/1980, n. 8
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 03/09/1984 |
| Regione | Piemonte |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Il primo comma dall' art. 14 della Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 e' sostituito dal seguente : la Regione stipulale convenzioni previste dall' art. 5, secondo comma, lettera b ) della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in deroga alla normativa di cui al titolo II della Legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8. Alla stipula di tali convenzioni si provvede previo accertamento dei requisiti indicati nel terzo comma dello stesso art. 5 della Legge n. 845 / 1978, sentiti gli enti delegati.
Art. 2
La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .
3 Settembre 1984





