Legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5

Attuazione del diritto allo studio universitario, art. 4

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
17/01/1981
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. OMISSIS

Art. 4

La Regione Lazio determinera' con Legge, da approvarsi entro il 31 marzo 1981: a) la composizione, la durata, i compiti e le modalita' e il funzionamento di un organismo regionale per il coordinamento del diritto allo studio dell'ambito universitario nel rispetto delle esigenze programmatiche Regionali; b) l'assetto istituzionale ed organizzativo per l'attuazione del diritto allo studio universitario nell'ambito regionale; c) i contenuti di un organico intervento regionale concordato con l'universita' a favore degli studenti delle universita' statali e non statali riconosciute che sviluppi sia e in particolare l'erogazione di servizi residenziali, speciali, culturali anche avvalendosi della opera degli studenti singoli oppure associati, nelle forme previste dalle leggi vigenti, sia l'erogazione di danaro tramite assegni di studio e prestiti nel quadro di una politica di cooperazione e di integrazione con i servizi affini esistenti nel territorio regionale, nel pieno rispetto delle esigenze programmatiche della Regione stessa; d) la determinazione dei criteri per l'ammissione ai servizi ed ai benefici, nonche le varie modalita' di erogazione, tenendo conto delle diverse condizioni economiche e di merito degli studenti; e) l'istituzione di un servizio informativo regionale sulle questioni inerenti la situazione occupazionale e gli sbocchi professionali ai fini del necessario orientamento dei giovani che si iscrivano alle universita'; f) le modalita' di un necessario raccordo tra la tutela del diritto allo studio nella scuola secondaria superiore e nell'universita', onde eliminare le barriere sociali che ancora oggi scoraggiano i capaci e meritevoli ad intraprendere gli studi universitari; g) la regolamentazione delle erogazioni dei servizi e benefici agli studenti stranieri nell'ambito delle leggi statali; h) gli interventi in favore dei lavoratori studenti per agevolarne la frequenza ai corsi serali organizzati dall'universita'; i) gli interventi atti a facilitare l'attivazione da parte delle universita' di iniziative prese nello ambito centocinquanta ore e l'accesso dei lavoratori alle medesime nell'ambito delle leggi statali; l) la regolamentazione delle funzioni e delle attivita' del centro di medicina preventiva 'V'. Del vecchio ' nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle competenze gestionali proprie dell' USL Unita' locale sanitaria. Dell'organismo regionale per il coordinamento del diritto allo studio nell'ambito universitario saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti delle opere universitarie delle universita' non statali esistenti nella Regione, designati dai rispettivi consigli di amministrazione. Omissis

17 gennaio 1981

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