Legge regionale 6 Maggio 1985, n. 19

Prime norme sulla ristrutturazione dei centri di formazione professionale della regione emilia romagna

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 19
06/05/1985
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Definizione della struttura

I centri di formazione professionale della Regione emiliaromagna costituiscono struttura equiparata a struttura organizzativa di primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art.25 della Legge regionale 18 agosto 1984, n. 44. Essi si configurano come struttura operativa di natura complessa per realizzare interventi formativi in aderenza agli indirizzi programmatici regionali e Provinciali in materia di formazione professionale e in raccordo con le istanze economiche e sociali del territorio. La loro attivita' si esplica in compiti di ricerca, predisposizione di programmi annuali e pluriennali di intervento, progettazione, promozione, organizzazione, attuazione e verifica delle iniziative di formazione professionale. Per l'espletamento di dette attivita' e funzioni i centri si avvalgono di competenze e ruoli professionali diversificati, nonche' di salturarie consulenze esterne particolarmente qualificate, reperite in relazione agli specifici obiettivi di intervento nei corrispondenti settori produttivi. Ai fini di perseguire obiettivi di progressiva specializzazione dei centri per ambiti di intervento, individuati a livello programmatico regionale e Provinciale, possono essere costituite presso ciascun centro unita' operative organiche cui compete la ricerca, la progettazione, la promozione, l'organizzazione, l'attuazione e laverifica degli interventi di specifica competenza.

Art. 2 - Coordinamento e responsabilita' della struttura

Il coordinamento e la responsabilita' di ciascuna struttura formativa sono attribuiti a personale inserito nella qualifica dirigenziale che precede immediatamente quella apicale. La nomina e' conferita ai sensi dell'art.17 della Legge regionalen. 44/1984.

Art. 3 - Funzioni amministrative, organizzative e di servizio

Le attivita' inerenti ai servizi di utilita' generale sono espletate da personale inserito nelle corrispondenti qualifiche funzionali. Ove si verifichino le condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art.1, la responsabilita' delle unita' operative organiche e' affidata a personale della qualifica funzionale che precede immediatamente quelle dirigenziali. La nomina e' conferita ai sensi dell'art.18 della Legge regionale n. 44/1984. La progettazione, l'organizzazione, il coordinamento, l'attuazine e la verifica dei singoli interventi formativi viene assicurata da equipes di operatori didattici integrate da saltuarie consulenze esterne al centro. Le suddette funzioni attengono alla VII qualifica funzionale.

Art. 4 - Funzione docente

La funzione docente attiene rispettivamente alla VII e VI qualifica funzionale a seconda che per l'applicazione delle relative attivita' sia richiesto il possesso del diploma di laurea oppure il possesso del diploma di scuola media superiore, cosi' come previsto dalla Legge regionale 8 marzo 1984, n. 11. Ove detta funzione sia riferita ad attivita' tecnicopratiche che non trovano corrispondenza in uno specifico titolo di studio e che richiedono specifica competenza professionale acquisita sul lavoro, in luogo del diploma di scuola media superiore e' richiesta la licenza della scuola dell'obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno quattro anni di esperienza maturata nelcorrispondente ambito lavorativo.

Art. 5 - Assestamento dell'organico

In relazione ai processi di ristrutturazione che la presente legge viene a codificare, le dotazioni della VII e VI qualifica funzionale del ruolo unico regionale, di cui all'art.27 della Legge regionale n. 44/1984, vengono rispettivamente definite in n. 7756 e n. 965 posti, ferma restando la dotazione numerica complessiva dell'organico regionale.

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