Legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5

Norme provvisorie sul diritto allo studio universitario, artt. 2, 19

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
06/01/1983
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I: PRINCIPI GENERALI

Art. OMISSIS

Art. 2 - Tipologia dei servizi e degli interventi

Per il perseguimento delle finalita' della presente Legge, sono previsti i seguenti servizi e interventi: a) servizio d'informazione e di orientamento; b) agevolazioni di trasporto; c) servizi di mensa; d) servizi residenziali; e) assegni di studio e borse di studio; f) prestiti d'onore; g) servizi editoriali e librari; h) servizi per la formazione permanente e ricorrente; i) attivita' culturali ricreative, turistiche e sportive; l) ogni ulteriore intervento idoneo al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1.

Art. OMISSIS

Titolo III: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 8 - Servizio di informazione e di orientamento

Il servizio di informazione e di orientamento provvede nel rispetto delle competenze proprie dell' universita', e in raccordo con la Commissione regionale per l'impiego e con l' osservatorio sul mercato del lavoro a fornire agli studenti tutti gli elementi di conoscenza sulle prospettive professionali legate al corso degli studi e sulla organizzazione dei servizi di cui alla presente Legge. Omissis

6 gennaio 1983

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