Legge regionale 18 Settembre 1979, n. 78

Norme per l' attuazione del diritto allo studio, art. 4

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
18/09/1979
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. OMISSIS

Art. 4 - Interventi svolti dalla regione

La Regione promuove ed attua i seguenti interventi: a) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attivita' scolastiche, parascolastiche ed al trasporto; b) iniziative specifiche e collegate nell'ambito territoriale per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente Legge; c) interventi finanziari per favorire le attivita' di aggiornamento culturale e professionale del personale docente della scuola materna comunale, promosse, organizzate ed attuate dai Comuni; d) iniziative per il coordinamento dei servizi sociali e di assistenza medico-psichica per le famiglie e per gli alunni con l'orientamento professionale e l'orientamento scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; e) interventi per l'educazione degli adulti mediante il finanziamento di progetti predisposti dalle Province e dai Comuni singoli o associati per l' alfabetizzazione e l' elevamento dei livelli di scolarita'; f) interventi a sostegno delle attivita' di promozione educativa svolta da Enti Locali, enti pubblici, enti privati giuridicamente riconosciuti, istituzioni socio-educative senza fini di lucro che esercitano funzioni di promozione riguardo ai problemi della scuola e della societa' e associazioni a larga base rappresentativa, assicurandone il coordinamento con le attivita' di promozione culturale di cui alla Legge regionale 10 luglio 1978, n. 32; g) assegnazione di contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus o per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici; h) l'istituzione di un fondo di interventi straordinari per assicurare, in carenza di interventi dei Comuni, l' immediata fornitura di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'immediato inserimento in scuole normali di allievi minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici. Omissis

18 Settembre 1979

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