Legge regionale 5 Dicembre 1979, n. 63
Disciplina delle attivita' di formazione professionale nella regione abruzzo.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 05/12/1979 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
La Regione Abruzzo, nell' esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal d.p.r. 15.1.1972, n. 10 e dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della Legge-Quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l'orientamento professionale quale servizio di interesse pubblico. Formazione professionale realizza il raccordo lavoro , favorendo l' acquisizione di contenuti culturali, tecnico-professionali, tecnologici e operativi, in grado di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e tende ad attuare in modo permanente l'aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente e autonomo sia ai diversi livelli di professionalita' , riservando una particolare attenzione alla formazione professionale nei settori dell' agricoltura e dell' artigianato. Gli interventi formativi tendono altresi' a dare piena attuazione all' art.1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi. La Regione promuove la piu' ampia partecipazione delle forze ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi di formazione professionali.
Art. 2 - Destinatari degli interventi formativi
La Regione promuove interventi formativi nei confronti dei cittadini che intendono operare con professionalita' specifica nelle attivita' lavorative, fatte salve le competenze dello Stato in materia. Gli interventi formativi sono rivolti nei confronti di quanti: a)hanno assolto l' obbligo scolastico e ne siano stati prosciolti; b)sono apprendisti secondo le modalita' dell'articolo 16 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 c)vogliono qualificare, riqualificare o specializzare le loro capacita' professionali; d)intendono aggiornare e perfezionare le loro capacita' in un quadro di formazione permanente, anche in relazione ai processi di mobilita' occupazionale; e)intendono integrare la loro preparazione culturale e scientifica con conoscenze tecnico-pratiche di natura specifica. I corsi di formazione professionale sono articolati da uno o piu' di quattro cicli, e in ogni caso non superiori alle seicento ore in relazione alle finalita', alla acquisizione di livelli di professionalita', al loro carattere eventualmente monografico i corsi possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.
Art. 3 - Compiti in materia di formazione professionale
La Regione, per la realizzare le finalita' di cui al precedente art.1, esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo e dell' orientamento professionale, assicurando la partecipazione dei rappresentanti degli Enti Locali, degli altri enti interessati, delle categorie sociali, del personale e degli enti gestori delle varie iniziative formative. La Regione adegua la propria normativa a quella internazionale Comunitaria e si attiene alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e obiettivi formativi e culturali delle iniziative. In particolare, la Regione promuove e coordina: a) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale, nonche il loro eventuale riaccorpamento; b) gli interventi e le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibro territoriale delle strutture operative di formazione professionale, tenuto conto di una domanda formativa reale ed accertata in rapporto alle esigenze di diversi settori; c) i corsi, le iniziative ed i programmi o progetti collegati a fenomeni di riconversione o di ristrutturazione e di creazione di posti di lavoro, in particolare quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunita' Economica Europea; d) gli interventi formativi volti a favorire l' occupazione giovanile, in applicazione anche della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e della Legge di conversione 4 agosto 1978, n. 479; e) i corsi e le iniziative di particolare specializzazione in collaborazione con le universita' e con altri istituti di ricerca; f) la formazione e l' aggiornamento professionale dei docenti e degli operatori della formazione professionale nei diversi settori d' intervento e ai diversi livelli di professionalita'. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e, ove occorra, i Comuni interessati o le loro associazioni: 1) emana direttive di carattere generale per la istituzione del Comitato di controllo Sociale della gestione e per il rispetto delle forme di partecipazione in ogni tipo di centro; 2) definisce gli orientamenti didattici ed i profili professionali; 3) vigila e controlla gli enti, le istituzioni e le organizzazioni locali che abbiano competenza in materia di formazione professionale; 4) garantisce agli allievi dei corsi di formazione professionale l' equiparazione in materia di interventi per il diritto allo studio previsti per i corsi scolastici dalla Legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78; 5) esercita ogni altra funzione trasferita alla Regione da Leggi nazionali e regionali; 6) dichiara l' idonieta' dei centri di formazione professionale pubblici e privati; 7) stipula convenzioni di cui al successivo art. 8; 8)utilizza, per iniziative particolari e dirette, d' intesa con gli enti delegati, le strutture di formazione di cui i medesimi dispongono.
Art. 4 - programmazione delle attivita'
Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di cui all' articolo precedente, la Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui all' art. 17 della presente Legge, propone per l' approvazione al Consiglio Regionale: a) gli indirizzi programmatrici ed il piano poliennale; b) i criteri generali cui dovranno corrispondere la elaborazione e l' attuazione dei piani da parte degli enti delegati. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, verifica annualmente la conformita' dei piani attuati dagli enti delegati al piano poliennale regionale di formazione professionale. E della consulta di cui al primo comma deve essere allegato alla proposta che la Giunta presenta al Consiglio Regionale.
Art. 5 - Studio, ricerca e rilevazione per la programmazione
La Regione promuove e coordina l' attivita' di ricerca e di informazione per favorire l' orientamento professionale, il coordinamento fra le iniziative di formazione e le prospettive di lavoro anche in relazione a sistematiche rilevazioni dell' evoluzione dell' occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione e con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali e dell' osservatorio regionale del lavoro.
Art. 6 - Attuazione degli interventi
L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero nell' ambito della sua funzione di utilita' generale e di pubblico interesse. Gli interventi di formazione professionale sono attuati: a ) direttamente nelle strutture pubbliche, devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale agli obiettivi dei piani di formazione professionale; b ) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Art. 7 - Riconoscimento di idoneita' dei centri
Al fine del riconoscimento della idoneita', ai sensi del precedente art. 3 n. 6, i centri di formazione professionale devono: a ) essere emanazione degli enti di cui all' articolo 6 della presente Legge che abbiano tra i loro fini istituzionali la formazione professionale, possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonche adeguate capacita' tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro; b ) assicurare quadri operativi, servizi generali e locali, arredi, attrezzature, impianti tecnici e didattici idonei al tipo di corsi da svolgere ; c ) rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale ; d ) rendere pubblici i bilanci. La dichiarazione di idonieta' ha validita' per 4 anni e puo' essere motivatamente revocata in qualsiasi momento.
Art. 8 - Convenzione
La Giunta regionale, ai fini dell' attuazione degli interventi formativi previsti dal programma poliennale, stipula convenzioni con gli enti e associazioni gestori dei centri riconosciuti idonei a norma del precedente art 7. La convenzione deve prevedere: a ) la durata della medesima; b ) la indicazione dei corsi e delle attivita' alle quali si riferisce; c ) i centri in cui tali attivita' vengono svolte; d ) le forme di vigilanza; e ) l' obbligo di istituire il Comitato di controllo Sociale della gestione; f )l' obbligo di assumere personale iscritto all' albo regionale di cui a successivo art. 14; g )l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e qualificazione programmati dalla Regione, tenendo conto delle diverse proposte formative; h ) il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale; i )la pubblicazione dei bilanci. La convenzione deve prevedere, altresi', l' entita' dei funzionamenti, che debbono concernere: 1) le spese di parte corrente, escluso l' affitto dei locali; 2 ) le spese di nolo e le quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate per le attivita'; 3 )le spese di manutenzione ordinaria e degli immobili. Il finanziamento delle attivita' ricomprese in convenzione si effettua per quote annuali anticipate sulla base di apposito bilancio preventivo predisposto dagli enti gestori in conformita' a criteri e a parametri fissati dalla Giunta regionale e sara' conguagliato a presentazione del bilancio consuntivo che dovra' essere predisposto dall' ente gestore secondo le disposizioni della Giunta regionale. Le convenzioni con le imprese o loro consorzi verranno stipulate a norma dell' art. 5 - comma quarto - della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. Nel finanziare le iniziative di formazione professionale, la Regione attua il trattamento omogeneo per tutte le attivita', secondo parametri fissati annualmente dal Consiglio Regionale, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale, di cui al successivo art. 17.
Art. 9 - Autorizzazione alla gestione di corsi enti e associazioni
Ancorche non convenzionati a norma del precedente art. 8, possono organizzare corsi di formazione professionale. Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciare in base a criteri e modalita' fissati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente. A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneita' viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale.
Art. 10 - Ammissione ai corsi
Ai corsi di formazione professionale sono ammessi i cittadini che abbiano assolto all' obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti. Sono altresi' ammessi ai corsi i cittadini stranieri che soggiornino in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali o a leggi vigenti. L' iscrizione e la frequenza ai corsi e' gratuita. Agli utenti della formazione professionale dei centri pubblici e convenzionati sono altresi' assicurati gli interventi in materia di diritto allo studio in conformita' dei criteri disposti dall' amministrazione dei Comuni o loro associazioni sulla base della Legge n. 78, del 15.12.1978. In favore dei disabili, dei disadattati, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale. Per l' ammissione ai corsi possono altresi' essere stabilite particolari condizioni nel provvedimento col quale, a norma del successivo articolo 12, si stabilisce la tipologia dei corsi stessi.
Art. 11 - Rapporti con l' ordinamento scolastico nazionale
La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l' attuazione di: a ) corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria superiore; b ) corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l' obbligo scolastico. Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale, la Regione, mediante apposite convenzioni, puo' utilizzare le sedi di istituti di istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature. La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell' ambito della scuola dell' obbligo e della scuola secondaria superiore. Per la programmazione delle attivita' formative, gli enti delegati consultano i distretti scolastici.
Art. 12 - Organizzazione tecnico - didattica e amministrativo - contabile delle attivita' formative
Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali, fissati dal Consiglio Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente e sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo art. 17, emana direttive in ordine: a ) alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione tecnico - didattica; b ) alla gestione, al funzionamento, al finanziamento e all' organizzazione contabile amministrativa delle attivita' formative ; c ) all' orientamento professionale ; d ) al riconoscimento di attivita' non comprese nei piani di intervento ; e )all' ammissione ai corsi per i disabili, i disadattati, gli invalidi e i detenuti, nonche per chi sia privo dell' assolvimento all' obbligo scolastico ; f ) alle prove finali e al rilascio di attestati ; g ) alla normativa per la formazione di graduatorie del personale di cui al successivo art. 15 ; h ) alla attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo le modalita' previste dall' art. 16 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845; i ) al funzionamento dei comitati di controllo sociale della gestione, di cui al successivo art. 13. L' orario ed il calendario delle attivita' formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori con particolare riguardo per le lavoratrici.
Art. 13 - Composizione e compiti del comitato di controllo sociale della gestione
Ogni centro deve costituire un Comitato di controllo sociale della gestione, di cui fanno parte, oltre al legale rappresentante dell' ente, o un suo delegato, che ne assume La presidenza i rappresentanti del personale, degli allievi, del Comune dove ha sede il centro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative sul piano regionale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle famiglie degli allievi. Il Comitato di controllo sociale della gestione, nell' ambito delle direttive regionali: a ) controlla annualmente l' attuazione dei piani di attivita' del centro ed il fabbisogno delle spese; b ) tiene i contatti con il Consiglio scolastico distrettuale, con gli Enti Locali e con le forze sociali ed economiche, sentito l' ente gestore; c ) esprime all' ente convenzionato da cui il centro dipende il parere sulle proposte del direttore alle caratteristiche professionali del personale da assumere ; d ) propone gli adattamenti, le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche ; e )decide la modalita' di utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l' impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli Enti Locali; f )propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del centro.
Art. 14 - Albo regionale del personale addetto alla formazione professionale
E' istituito l' albo regionale del personale addetto alla formazione professionale, articolato per fasce di qualifica, comprendente sia i dipendenti di enti pubblici che quelli di enti privati, distinto in personale a tempo determinato, personale a tempo determinato, personale a tempo indeterminato ed aspiranti a nuovi incarichi e supplenze. Il Consiglio regionale fissa le norme, i criteri per le procedure per l' iscrizione all' albo del personale di cui al comma precedente.
Art. 15 - Graduatorie ed elenchi speciali del personale
Ad incarichi e supplenze nel settore della formazione professionale pubblica sono iscritti in apposite graduatorie annuali. Il personale che, nell' anno formativo 1978/79, abbia prestato servizio presso i centri gestiti da enti privati con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato o a tempo determina, e' iscritto in separati elenchi speciali con riferimento alle materie insegnate e alle mansioni impiegatizie svolte. Titolo Indispensabile per essere inclusi nelle graduatorie e negli elenchi speciali e' l' iscrizione all' albo di cui al precedente articolo. Il Consiglio regionale fissa le condizioni, i criteri e le procedure per la formazione delle graduatorie e degli elenchi speciali di cui ai commi 1 e 2.
Art. 16 - Impiego e disciplina del personale
E' fatto obbligo agli enti privati, gestori di corsi per la formazione professionale, di utilizzare per gli anni formativi 1979/80 e successivi, il personale iscritto negli elenchi speciali previsti dal 2 comma dell' art. 15 e di assumere, in caso di esaurimento degli stessi, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di cui al 1 comma dello stesso art. 15, e non impiegati nel settore della formazione professionale pubblica. Correlativamente, in caso di esaurimento delle predette graduatorie, La Regione e' tenuta ad assumere, per i propri centri di formazione professionale, gli aspiranti iscritti negli elenchi speciali che non risultino assunti dagli enti privati. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale, nel rispetto della disciplina contemplata dal contratto nazionale di categoria, fissa le modalita' e i criteri da osservare: a ) per l' impiego e le modalita' del personale addetto alla formazione professionale pubblica e privata; b ) per lo svolgimento di eventuali corsi di riconversione che si rendano necessari per assicurare il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale e, compatibilmente con esso, il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore.
Art. 17 - Consulta regionale per la formazione professionale
Per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente e il controllo sociale e' istituita la consulta regionale per la formazione professionale. La consulta formula proposte per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione professionale nell' ambito regionale. La consulta esprime pareri sull' adozione dei programmi e dei piani regionali di cui al precedente art. 4 sulla determinazione dei criteri per l' affidamento dei corsi, sulla definizione del modello di convenzione da adottare per la gestione dei corsi, nonche su tutti gli altri argomenti che le vengano sottoposti dagli organi regionali. La consulta e' nominata, con Decreto del Presidente della Giunta, su conforme Delibera della Giunta, dietro desegnazione degli organismi di provenienza o d' ufficio, ove siano trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di designazione. La consulta e' composta: 1 ) dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, che la presiede; 2 ) da tre consiglieri regionali eletti dall' assemblea con voto limitato a due ; 3 ) da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali generali piu' rappresentative ; 4 ) da due rappresentati per ciascuna delle associazioni professionali dei lavoratori autonomi ( artigiani, commercianti e coltivatori diretti ) piu' rappresentati nella Regione ; 5 ) da un rappresentante per ciascuna delle confederazioni dell' agricoltura, dell'industria, del commercio e dell' artigianato ; 6 ) da otto rappresentanti dei Comuni designati dall' ANCI regionale, con voto limitato a due terzi ; 7 ) da tre rappresentanti degli enti di cui all' art. 6 piu' rappresentativi sul piano nazionale e regionale. La consulta dura in carica fino alla scadenza della legislatura durante la quale e' stata nominata. La consulta e' validamente costituita anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano designato la propria rappresentanza, purche' sia costituita almeno il 51 dei suoi membri. Le funzioni di segretaria sono svolte dal personale del competente Assessorato. Per lo svolgimento delle sue funzioni la consulta adotta un regolamento interno e puo' strutturarsi per i gruppi di lavoro.
Art. 18 - Deleghe
La Regione, in materia di formazione professionale a gestione diretta, delega alle Comunita' Montane e alle Comunita' non montane di cui all'art.4 della Legge regionale 11.9.1979, n. 44 concernente delega di funzioni amministrative agli Enti Locali, le seguenti funzioni amministrative : a ) l' attuazione dei piani annuali di formazione professionali ; b )la tutela, la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle attivita' formative ; c ) il coordinamento degli interventi formativi e l' orientamento professionale in conformita' alle direttive emanate dalla Regione, stabilendo altresi' opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico ; d ) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle prove finali d' esame per il rilascio dell' attestato di qualifica valido agli effetti dell' art. 1 della Legge 14 novembre 1967, n. 1146. In attesa della Costituzione delle Comunita' non montane, di cui al 1 comma le funzioni suddette sono esercitate dalla Regione .
Art. 19 - Riconoscimento sulla base di programmi regionali
Continuano la propria attivita' anche dopo l' approvazione della presente Legge, fino a quando saranno adottati i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
Art. 20 - Rinvio alle norme della legge quadro
Per quanto non previsto dalla presente Legge, si applicano le disposizioni della Legge Quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n 845.
Art. 21 - Norma transitoria
In attesa dell' accordo sindacale nazionale previsto dal terzo comma dell'art. 9 della Legge 21 dicembre 1978, n 845, il personale di ruolo in servizio all' entrata in vigore della presente Legge presso i centri regionali di formazione professionale e' collocato in apposito ruolo regionale. Al personale che abbia prestato servizio presso i centri regionali di formazione professionale nell' anno formativo 1978/79, con incarico a tempo determinato ;e' conferito l' incarico annuale per l'anno formativo 1979/80 nei limiti del fabbisogno di cui all'organico fissato nell' annessa tabella a. L' incarico annuale di cui al precedente comma non e' compatibile con altre attivita' prestate alle dipendenze di datori di lavoro privati o di pubbliche amministrazioni, ne con l'esercizio del commercio, della industria e di libere professioni. L' incarico stesso se parziale, va sempre completato con l' assegnazione dello stesso dipendente a piu' di un centro, compatibilmente con le esigenze didattiche e la dislocazione dei centri interessati, prima di procedere ad eventuali nuove assunzioni. Il predetto personale e' distinto, in rapporto ai compiti ed alle mansioni, in personale docente, amministrativo e ausiliario. Lo stato giuridico ed economico di detto personale e' quello previsto dalle leggi regionali. Nei medesimi centri di cui ai commi precedenti, personale con rapporto a tempo determinato puo' essere assunto solo per lo svolgimento di corsi di breve durata, di natura stagionale, eccezionale e particolare, il cui ciclo formativo non superi sei mesi, oppure per lo svolgimento di corsi non ricorrenti, la cui durata sia predeterminata o connessa a particolari esigenze di carattere eccezionale e straordinario. Incarichi limitati nel tempo possono essere conferiti in caso di supplenza.
Art. 22 - Regolamenti
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio regionale emanera' apposito Regolamento di attuazione della stessa, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale di cui al precedente art. 17.
Art. 23 - Norma finanziaria
Agli oneri derivati dall' applicazione della presente Legge si provvede, per l' anno 1979 , con gli stanziamenti gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio. Al maggiore onere pregresso derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale preposto ai centri di formazione professionale in gestione indiretta, si provvede istituzione del seguente capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 : - cap. 524 ( sett. 5, tit.i, sez. VI, ctg. V, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1 ) denominato oneri pregressi relativi all' applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale preposto alla gestione indiretta dei cc.f.p. Con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di legge 2.600.000.000. Il primo comma dell' art.7 della l. R. 30.4.1979, n. 23, e' sostituito dal seguente : "La Giunta regionale e' autorizzata, nel corso dell' anno finanziario 1979 e nel rispetto della condizione indicata nel successivo comma, a stipulare mutui fino a concorrenza dell' importo di legge 13.600.000.000." IL cap. 401 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio suddetto e', pertanto, elevato, per competenza e per cassa, della somma di L 2.600.000.000. L' incremento del mutuo passivo iscritto al citato cap. 401 non altera l' obbligo di destinazione a spese di investimento stabilito dall'art. 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto, nel bilancio di previsione 1979, entrate correnti sono state destinate a finanziare anche oneri di investimento. Tale condizione risulta dimostrata attraverso l' apposita tabella (allegato a ). Per gli esercizi successivi al 1979, le leggi di bilancio determinano i relativi oneri, nel limite massimo delle disponibilita' del bilancio pluriennale, a termini degli artt. 6 e 10 della l. R. 29 dicembre 1977, n. 81, avuto riguardo ai maggiori oneri derivanti dall' applicazione del contratto di cui al precedente e comma primo.
Art. 24 - Entrata in vigore
La presente Legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .
5 Dicembre 1979





