Legge regionale 26 Aprile 1985, n. 33

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 21/10/1981, n. 69

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
26/04/1985
Regione Umbria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 19 delle Legge regionale 21 ottobre, n. 69 cosi' come sostituito dall' art.4 della Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 ulteriormente sostituito dalla Legge regionale 12 marzo 1984, n. 16, e' ulteriormente sostituito dal seguente: la dotazione globale del predetto ruolo e' di 170 posti cosi' ripartiti ; VI livello n. 8 posti V livello n. 142 posti IV livello n. 8 posti III livello n. 5 posti II livello n. 2 posti I livello n. 5 posti.

Art. 2

Il quarto comma dell' art. 19/quater aggiunto all' art. 19 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 dalla Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, e' sostituito dal seguente : entro un anno dalla data di attivazione del ruolo speciale, i candidati rinunciatari o decaduti dal titolo all' iscrizione nel ruolo stesso, saranno sostituiti dagli uditori di identico profilo professionale, con i requisiti di cui al precedente secondo comma i quali sosterranno l' accertamento finale di cui al primo comma dell' art. 19/ quater.

Art. 3

All' art. 19/quinquies, aggiunto all' art.19 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 dalla Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi: gli operatori di cui al comma precedente, verranno iscritti presso l' INADEL e le rispettive casse pensioni gestite dal Ministero del Tesoro. Alle loro posizioni si applicano in quanto compatibili, le norme della Legge regionale 11 novembre 1983, n. 43. Gli operatori iscritti all'I.N.P.S. Potranno optare per il mantenimento dell' iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, invalidita' e superstiti. L' opzione dovra' essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente Legge.

Art. 4

Il quarto comma dell' art. 19/ sexies, aggiunto all' art. 19 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dalla Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, e' sostituito dai seguenti : gli operatori della formazione professionale immessi nel ruolo speciale saranno soggetti alla mobilita' stabilita dal vigente C.C.N.L. Con le relative modalita' di attuazione in base all' ordine di precedenza di iscrizione al ruolo speciale e fermo restando, nel caso ne riconcorrono le condizioni, il diritto di opzione, nell' ambito dei criteri di flessibilita' del sistema formativo, con riguardo alla esigenza di assicurare la continuita' didattica e tenuto conto anche delle condizioni familiari degli operatori nonche dell' anzianita' di servizio posseduta. Al fine di assicurare la continuita' didattica ai corsi in svolgimento, gli operatori precedentemente in servizio presso la "Casa del Ragazzo" di Foligno e la "scuola operaia" Bufalini di Citta' di Castello, inseriti nel ruolo speciale transitorio, in fase di prima applicazione della presente Legge, verranno IV i utilizzati in quanto centri di formazione professionale a prevalente gestione pubblica.

Art. 5

Il quinto comma dell' art. 19/ sexies, aggiunto all'art.19 della Legge regionale 21 ottobre 1981, 69, dalla Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, e' sostituito dai seguenti : la Regione e gli enti delegati di cui al primo comma dell' art. 8, debbono utilizzare il personale inserito nel ruolo speciale transitorio prioritariamente per l' attuazione degli interventi formativi. Esperito ogni utile tentativo, a calendario formativo definito, il personale non utilizzato conformemente al precedente comma, previa trattativa con le OO.SS. Potra' essere impiegato : a ) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale ; b ) nella realizzazione di attivita' di orientamento professionale e di educazione permanente ; c ) per l' approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attivita' previste dalla presente Legge nonche per il rafforzamento dell' osservatorio del mercato del lavoro ; d ) per la progettazione di nuovi curricula professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze ; e ) per lo svolgimento di attivita' istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate.

Art. 6

Per l' anno 1985, la spesa per la retribuzione del personale impiegato a norma della presente Legge, e' autorizzata nell' importo di lire 4.225.000.000 di cui lire 700.000.000 occorrenti per il personale adibito alla formazione degli operatori sanitari con finanziamento a carico della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione dell' Umbria. L' onere complessivo di cui al precedente comma e' imputato ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 : - quanto a lire 3.525.000.000 al cap. 280 per lire 2.750.000.000 e al cap. 281 per lire 775.000.000 ; - quanto a lire 546.000.000 al cap. 2000 ( categ. ECON. 2 ), di nuova istituzione denominato : retribuzione del personale regionale adibito alla formazione degli operatori sanitari ( codice S.I.R. 1112110805 ) ; - quanto a lire 154.000.000 al cap. 2001 ( categ. ECON. 2 ), di nuova istituzione, denominato : oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico della Regione per il personale adibito alla formazione degli operatori sanitari ( codice S.I.R. 1112210805 ). Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa : parte spesa: in aumento cap. 280 L. 2.028.000.000 cap. 281 L. 572.000.000 cap. 2000 L. 546.000.000 cap. 2001 L. 154.000.000 totale in aumento L. 3.300.000.000 in diminuzione cap. 2960/voce 6010 L. 1.850.000.000 cap. 2965/voce 6010 L. 750.000.000 cap. 2264/voce 5020 L. 700.000.000 totale in diminuzione L. 3.300.000.000 alla differenza in lire 925.000.000 tra la spesa autorizzata a carico dei capitoli 280 e 281 e la variazione come sopra disposta ad integrazione degli stessi, si fa fronte con quota della disponibilita' esistente nei relativi stanziamenti di bilancio. Alla tabella M allegata al bilancio 1985, parte A, sono aggiunti i capitoli 2000 e 2001 con stanziamento rispettivamente di lire 546.000.000 e 154.000.00 ; lo stanziamento indicato, nella stessa tabella, in corrispondenza del cap. 2264/voce 5020, e' ridotto di lire 700.000.000. Il secondo comma dell' art. 26 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 come sostituito con l' art. 6 della Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 - e' soppresso. GLi impegni assunti ed i mandati emessi prima dell' entrata in vigore della presente Legge e per gli scopi della stessa, a carico dei capitoli indicati in detta norma, sono trasferiti ai capitoli di cui al precedente secondo comma. Dal 1986 in poi l' entita' della spesa per le finalita' di cui alla presente Legge sara' determinata con i bilanci dei relativi esercizi. La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art.127 della Costituzione e dell' art.65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla posservare come Legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, Addi' 26 Aprile 1985

26 Aprile 1985

Marri

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