Legge regionale 19 Aprile 1985, n. 8

Disposizioni integrativa alla l.r. 17/1/1983, n. 3

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
19/04/1985
Regione Molise

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Ove il Consiglio regionale non approvi i piani annuali di attuazione entro i termini di cui all' articolo 9 della Legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, e' autorizzata, all' inizio di ciascun anno formativo, ad anticipare il 30 % degli oneri per il personale docente o non docente derivanti dall' applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale, in favore di enti gestori che abbiano presentato programmi per attivita' di formazione professionale e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. La predetta anticipazione viene detratta da quella di cui alla lettera a ) dell' art. 38 della Legge regionale n. 3 / 1983. E vietato utilizzare l' anticipazione concessa per fini diversi da quelli indicati al 1 comma della presente Legge.

Art. 2

La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, Addi' 19 Aprile 1985

19 Aprile 1985

Il presidente Cola Giovanni

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