Legge regionale 3 Luglio 1996, n. 36

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale"

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
03/07/1996
Regione Piemonte

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Introduzione dell'articolo 30-bis nella legge regionale 13 aprile 1995, n. 63

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Dopo l'articolo 30 della Legge regionale n. 63/1995 e' aggiunto l'articolo 30-bis: "art. 30-bis (centri di formazione professionale)

1 .

Sino alla Costituzione delle societa' consortili di cui all'articolo 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1998, la Regione Piemonte continua ad avere titolarita' nella gestione delle attivita' di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali.".

Art. 2 - Introduzione dell'articolo 30-ter nella legge regionale n. 63/1995

1 .

Dopo l'articolo 30 della Legge regionale n. 63/1995 e' aggiun- to l'articolo 30-ter: "art. 30-ter (sopravvivenza di norme relative all'attivita' dei centri)

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Per le attivita' di cui all'articolo 30-bis restano in vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25 bis e 30 della Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (disciplina dell'attivita' di formazione profes- sionale), cosi' come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8.".

Art. 3 - Sostituzione del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 63/1995

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Il comma 2 dell'articolo 31 della Legge regionale n. 63/1995 e' sostituito dal seguente: "2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la Legge regionale n. 8/1980, cosi' come modificata dalle leggi regionali n. 49/1980, 50/1984, 10/1988 e 81/990, salvo quanto disposto dall'articolo 30-ter".

Art. 4 - Norma abrogativa

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E' abrogata la Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 88 (proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63).

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

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La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

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