Legge regionale 25 Novembre 1983, n. 43
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario, art. 2
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 25/11/1983 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. OMISSIS
Art. 2 - Tipologia degli interventi
L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario viene realizzata con i seguenti interventi: a) attivita' di consulenza e di orientamento professionale; b) servizi abitativi; c) mense universitarie; d) assegni di studio; e) borse di studio; f) prestiti d'onore; g) facilitazioni di trasporto; h) servizio editoriale e librario; i) servizi per le attivita' culturali e turistiche; l) attivita' di promozione sportiva; m) ogni altro intervento e servizio previsto dal piano triennale di cui all' art. 19. L'assistenza sanitaria e' erogata ai sensi della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative norme statali e Regionali di attuazione. Gli interventi di cui al presente articolo sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali di carattere didattico e scientifico dell' universita' e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario ed in armonia col calendario accademico, dando priorita' ai servizi di carattere collettivo. Omissis
25 Novembre 1983





