Legge regionale 20 Maggio 1982, n. 29

Interpretazione autentica dell'art.4 della l.r.5/12/1979, n. 63

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
20/05/1982
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

L' art. 4 lettera b), della Legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, va interpretato nel senso che tra i criteri generali ai quali debbono corrispondere i piani regionali di formazione professionale, sono da comprendere anche la modalita' di pagamento delle somme assegnate ai centri regionali, le quali possono avere luogo anche in base al contenuto dell' art. 60 della Legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81

Art. 2

La presente Legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .

20 Maggio 1982

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