Legge regionale 12 Agosto 1986, n. 16

Interventi per lo sviluppo programmatico della ricettivita' turistica e dei servizi complementari connessi

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
12/08/1986
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita' della legge

La Regione Basilicata, allo scopo di promuovere il turismo sul proprio territorio, concede contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, l'ampliamento e il completamento delle seguenti strutture:

  • Alberghi, motels, ostelli della gioventu';
  • Residenze turisticoalberghiere, villaggi turistici, campeggi;
  • Impianti e servizi complementari, IV i compresi quelli sportivi e ricreativi, strettamente connessi alle strutture ricettive di cui sopra che trovano la loro definizione all'art.6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2 - Priorita' negli interventi

Le iniziative di cui al precedente art.1 sono ammessi a contributo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, complete di documentazione. Hanno pero' priorita' quelle:

  • Promosse da giovani compresi tra i 18 e i 29 anni, in forma singola o associata (anche ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44), che siano in possesso del diploma rilasciato da istituto alberghiero.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e misura contributi

I contributi concessi ad operatori privati nella misura del: 50% della spesa riconosciuta ammissibile, che comunque non potra' superare i cinque miliardi di lire, per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere a) e c) dell'art.1; 30% della spesa riconosciuta ammissibile, che comunque non potra' superare i cinque miliardi di lire per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere b) e c) dell'art.1. I contributi di cui sopra vengono maggiorati del 15%, con una spessa massima ammissibile di quattro miliardi di lire, per la realizzazione di iniziative ricadenti nei comuni delle aree turistiche e' invece fissata in tre miliardi di lire. Per le iniziative di cui ai punti c) ed e) del precedente art.2 i contributi sono maggiorati del 5%. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze disposte, allo stesso titolo, dalla Regione dallo stato o da altrienti pubblici.

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