Legge regionale 11 Agosto 1983, n. 18

Modifica all'art. 7 della l.r. 1/6/1979, n. 47

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
11/08/1983
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

L' ultimo comma dell'art. 7 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, e' sostituito dal seguente : ai componenti delle commissioni esaminatrici, di cui al presente articolo, sono attribuiti i compensi e le indennita' seguenti : 1 ) una medaglia fissa di presenza giornaliera pari a lire 40.000 per il presidente della Commissione e a Legge 30.000 per tutti gli altri componenti ; 2 ) un' indennita' di trasferta di Legge 15.000 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio nel caso che i componenti le commissioni non risiedano abitualmente nel Comune ove ha luogo la seduta ; 3 ) in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, una indennita' per l' uso del proprio mezzo di trasporto per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente alla data della missione. Le relative spese graveranno sul fondo di cui all' art. 28 con Decreto dell' Assessore regionale del lavoro ed ai sensi dell' 1980, n. 23, saranno apportate all' interno del bilancio del fondo, per la formazione professionale per l'anno 1983 le necessarie variazioni.

Art. 2

La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di ci all' art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente Legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .

Cagliari, addi' 11 Agosto 1983

11 Agosto 1983

Rojch

Azioni sul documento