Legge regionale 2 Giugno 1980, n. 44

Ruolo del personale addetto alle attivita' di formazione professionale gestite dalla regione abruzzo

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
02/06/1980
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Istituzione del ruolo organico

Il personale di ruolo della Regione in servizio presso i centri regionali di formazione professionale alla data di entrata in vigore della presente Legge e' iscritto in apposito ruolo conservando i livelli funzionali attribuiti ai sensi della Legge regionale 3 dicembre 1979, n. 63, il personale anzidetto e' distinto in personale docente, amministrativo ed ausiliario. La dotazione organica del ruolo previsto dal primo comma e' fissata in 231 unita' ed e' suddivisa per livelli funzionali e figure professionali nei contingenti fissati dall'unita tabella b.

Art. 2 - Riflessioni nel ruolo del personale regionale

La dotazione di personale di cui all'articolo precedente e' costituita, per n. 86 unita', dal personale in servizio e gia' compreso nella tabella 7b del ruolo organico del personale regionale approvato con Legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11 e, per n. 145 unita', dal personale da assumere in relazione al reale fabbisogno dei servizi. E' soppressa la citata tabella 7b e, conseguentemente, il ruolo organico approvato con Legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11 e' ridotto da n. 1.493 a n. 1.395 unita' intendendosi sostituita la tabella a con quella di uguale denominazione allegata alla presente Legge. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede, con proprio atto ricognitivo, alle necessarie modifiche dele altre tabelle allegate alla ripetuta Legge regionale 27 febbraio 1980,n. 11.

Art. 3 - Norme applicabili

Per l'ammissione agli impieghi, per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale iscritto nel ruolo organico della formazione professionale si applicano le norme vigenti in materia nei confronti del personale dipendente dalla Regione. Per i posti disponibili nell'organico del personale regionale e in quello del personale della formazione professionale, che attengono alle medesime figure professionali, e' indetto un unico concorso, salva la destinazione all'uno o all'altro ruolo da stabilirsi nei relativi bandi.

Art. 4 - Mobilita'

Con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, sono disciplinati per il personale dei centri di formazione professionale, i limiti, le condizioni e le procedure per consentirne la mobilita'.

Art. 5 - Sistemazione del personale precario

Il personale addetto alla formazione professionale presso i centri regionali, che abbia prestato servizio nell'anno formativo 197879 con il rapporto di lavoro a tempo determinato e continui a prestare servizio con incarico annuale alla data di entrata in vigore della presente Legge, e' ammesso a partecipare ad un apposito concorso, per titoli ed esami, ai fini della immissione in ruolo, da indirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Gli aspiranti hanno diritto di partecipare ai soli concorsi indetti per la copertura dei posti corrispondenti, per livello funzionale e figura professionale, alle attribuzioni oggetto dell'incarico annuale loro conferito per l'anno formativo 1979-80.

Art. 6 - Posti da assegnare

I concorsi di cui all'articolo precedente sono indetti per la copertura di n. 145 posti di impiego ripartiti, per livello funzionale figura professionale, nel modo previsto dalle allegate tabelle.

Art. 7 - Requisiti di ammissione

Per essere ammessi ai concorsi gli aspiranti, oltre a versare nella condizione stabilita dal precedente art.3, debbono possedere i requisiti richiesti dalle Leggi regionali per l'ammissione all'impiego, fatta eccezione per il limite massimo di eta' IV i previsto. Per i titolari di incarico annuale di insegnamento pratico o tecnico pratico, retribuiti con il trattamento economico del 5 livello funzionale, e' ritenuto idoneo per l'ammissione al concorso, lo stesso titolo di studio in base al quale tale incarico e' stato loro conferito.

Art. 8 - Prova di esame

La valutazione dei candidati viene effettuata sulla base di titoli professionali e di servizio, e di un colloquio vertente su elementi di diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale, e sulle materie e sui compiti per i quali e' stato conferito l'incarico annuale per l'anno formativo 1979-80. Le categorie dei titoli valutabili e l'oggetto specifico della prova colloquio sono stabiliti nel bando. Per i concorsi attinenti a figure professionali a contenuto prevalentemente tecnicopratico, il colloquio puo' essere sostituito con una prova pratica indicata nel bando.

Art. 9 - Decorrenza dell'inquadramento

L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito del superamento dei concorsi previsti dalla presente Legge, decorre,agli effetti giuridici ed economici, dalla data del Decreto di nomina.

Art. 10 - Espletamento del concorso

Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge, si applicano le norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi per l'ammissione a posti di impiego presso la Regione

Art. 11 - Diritti sindacali

Al personale non di ruolo in servizio presso i centri di formazione professionale gestiti dalla Regione vanno applicati i diritti sindacali previsti dalla Legge per il personale di ruolo regionale.

Art. 12 - Onere finanziario

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge si provvede per l'anno finanziario 1980 con gli stanziamenti assegnati sul cap.511 del relativo bilancio regionale per lo svolgimetno dell'attivita' formativa in gestione diretta. Per gli anni successivi si provvedera' con appositi stanziamenti di bilancio riservati al personale iscritto nel ruolo di cui alla presente Legge.

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