Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 Novembre 1996, n. 91

Istituzione di un comitato di ministri per le politiche della formazione connesse con le politiche per il lavoro

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 290
18/11/1996

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

Art. 1

1 .

E' istituito, presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un comitato di Ministri per le politiche della formazione connesse con le politiche per il lavoro, con il compito di esaminare, in via preliminare, le questioni di Comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' di Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

2 .

Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, e' composto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3 .

Alle riunioni del comitato sono invitati, anche su loro richiesta, altri Ministri, quando vengono trattate questioni riguardanti settori di rispettiva competenza.

4 .

Partecipano alle riunioni il presidente della conferenza dei presidenti delle Regioni, il Sottosegretario di Stato delegato ai sensi dell'art. 2 e il segretario generale delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5 .

Il comitato assicura la stabile concertazione con le parti sociali sulle politiche formative e per il lavoro.

Art. 2

1 .

Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico ai lavori del comitato, e' costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un gruppo di studio e di lavoro.

2 .

Il gruppo e' presieduto da un sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne fanno parte ll Segretario generale delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne puo' assumere La presidenza su delega del sottosegretario, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della conferenza dei presidenti delle Regioni nonche' quattro consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

1 .

Il gruppo: prepara i lavori del comitato mediante la predisposizione degli atti volti ad assicurare il coordinamento delle politiche per la formazione e per il lavoro anche suggerendo soluzioni di riordino normativo e regolamentare della materia; cura la definizione delle linee guida per le politiche della formazione; cura la predisposizione di un osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei costi e dei ricavi negli investimenti pubblici e privati in materia di formazione; definisce un sistema di certificazione quale strumento idoneo a conferire unitarieta' e visibilita' ai percorsi formativi di ogni persona lungo tutto l'arco della vita nonche' a promuovere il riconoscimento dei crediti formativi comunque maturati ed a documentare le competenze effettivamente acquisite; stabilisce criteri e indirizzi per la formazione dei formatori, secondo piani di intervento concordati, come strumento essenziale per facilitare la progressiva integrazione dei sistemi, il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio; predispone, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di avanzamento e realizzazione dei piani e dei progetti attivati, nazionali e internazionali, sui temi della formazione.

Art. 4

1 .

Il Segretario Generale delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura al comitato e al gruppo di studio e di lavoro, con i propri uffici, il necessario supporto tecnico anche avvalendosi di personale qualificato delle amministrazioni competenti.

2 .

La presente disposizione non comporta oneri di spesa.

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