Decreto Ministeriale 27 Luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista , ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 195 22/08/2000 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di logopedista, di cui al Decreto del Ministro della Sanita', 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella 1
Sezione A
Diploma universitario
Logopedista - Decreto del Ministro della Sanita' 14 settembre 1994, n. 742
Sezione B
Titoli equipollenti
Logopedista, Logoterapista, Tecnico di logopedia, Terapista della riabilitazione - logopedista - corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purche' siano iniziati in data antecedente a quella del Decreto del Ministro della Sanita' del 30 gennaio 1982
Logopedista - corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale ex Decreto del Ministro della Sanita' del 30 gennaio 1982, art. 81 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Tecnico di foniatria - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
Tecnico di logopedia e foniatria - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
Tecnico di logopedia - tecnico di foniatria (logopedista) Tecnico di foniatria - tecnico di foniatria (logopedista) Tecnico di ortofonia - corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali istituiti con specifici decreti del presidente della Repubblica
Art. 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento, indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di logopedista, indicato nella sezione a della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.
3. L'unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' - dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.
Tabella 2
Sezione A
Diploma universitario
Logopedista - Decreto del Ministro|Decreto del Ministro della Sanita' della sanita' 14 settembre 1994, n. 742
Sezione B
Titoli equipollenti
Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - 10 febbraio 1974 e normative regionali
Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Tecnico di audiometria e ortofonia tecnico audiometrista e fonologopedista tecnico di audiometria e fonologopedia - corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali istituiti con specifici decreti del presidente della Repubblica
Art. 3
L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di logopedista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2000
27 Luglio 2000
P. Il Ministro della Sanita' Labate
P. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Guerzoni





