Decreto Legge 25 Marzo 1996, n. 159
Disposizioni urgenti per il settore della ricerca
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.C.E.
n. 0 25/03/1996 |
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. 1
1 .
Il contributo dello stato all'istituto nazionale di fisica nucleare (I.N. F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, e' stabilito in lire 532 miliardi per l'anno 1997 e lire 555 miliardi per l'anno 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N. F.N. , cosi come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' essere incrementata per un massimo di centoventi unita', da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.
2 .
Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia, approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, e' autorizzato, a favore dell'istituto nazionale di fisica della materia (I.N. F.M.), il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000; per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e grenoble, e' autorizzato, altresi', il finanziamento per complessivi 7 miliardi nell'anno 1996, 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 11, del Decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 1994, n. 644. Per la realizzazione e l'utilizzo in Comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica e' autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, riuniti in apposito consorzio, sentito il consiglio per le ricerche astronomiche (c.r.a.).
3 .
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
1 .
Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per i progetti che abbiano avuto parere favorevole dal comitato tecnico scientifico nei riguardi delle linee strategiche generali e che richiedano, a giudizio dello stesso comitato, una specifica fase di studio di fattibilita' ed altre indagini necessarie per la successiva definizione del progetto esecutivo, puo' riconoscere ai parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, un rimborso spese fino al 3 dell'importo assegnato a ciascun progetto.
Art. 3
1 .
Per le attivita' connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (garr) del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e' autorizzata la spesa annua di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 245, cosi' come rideterminata dalla tabella c della Legge 28 dicembre 1995, n. 550.
2 .
Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1 .
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





