Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 Novembre 1996, n. 159
Istituzione di un comitato di ministri per le politiche della ricerca e dell'innovazione tecnologica
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 01/12/1996 |
tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.
Art. 1
1 .
E' istituito, presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Comitato di Ministri per le Politiche della Ricerca e dell'Innovazione Tecnologica, con il compito di esaminare, in via preliminare, le questioni di Comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' di Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
2 .
Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, e' composto dai Ministri dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, degli Affari Esteri, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanita', dei Trasporti, delle Risorse Agricole.
3 .
Alle riunioni del Comitato sono invitati, anche su loro richiesta, altri Ministri, quando vengono trattate questioni riguardanti settori di rispettiva competenza.
4 .
Partecipano alle riunioni il Sottosegretario di Stato delegato ai sensi dell'art. 2 e il Segretario generale delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2
1 .
Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico ai lavori del Comitato, e' costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un gruppo di studio e di lavoro.
2 .
Il gruppo e' presieduto da un Sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne fanno Parte Il Segretario generale delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne puo' assumere La presidenza su delega del Sottosegretario, da un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, degli Affari Esteri, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanita', delle Risorse Agricole, delle Regioni nonche' da quattro Consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
1 .
Il gruppo:
- - prepara i lavori del Comitato, mediante la predisposizione degli atti volti ad assicurare il coordinamento della politica per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;
- - predispone per il Comitato, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di avanzamento e realizzazione dei piani e dei progetti, nazionali e internazionali, attivati dalle singole amministrazioni sui temi della ricerca che il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' portare a conoscenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 4
1 .
Il Comitato puo' avvalersi del Consiglio nazionale della Scienza e della Tecnologia, istituito presso il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, di volta in volta, di esperti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2 .
Il Segretario generale delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura al Comitato, con i propri uffici, il necessario supporto tecnico anche avvalendosi di personale qualificato delle amministrazioni competenti.
3 .
La presente disposizione non comporta oneri di spesa.





