Legge provinciale 27 Agosto 1962, n. 9
Addestramento professionale dei lavoratori
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 27/08/1962 |
| Regione | P.A. di Bolzano |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Alla formazione professionale per l' esercizio di attivita' lavorative vari settori della produzione si provvede mediante l' istruzione professionale e l' addestramento professionale.
Art. 2
Al fine di contribuire alla piena occupazione dei residenti nella Provincia mediante l' addestramento professionale, la Giunta provinciale promuove direttamente o autorizza l' istituzione di corsi di addestramento professionale in relazione alle carenze di qualificazione rilevate dal centro di orientamento professionale, di cui alla Legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, alle esigenze dello sviluppo economico ed in attuazione delle direttive contenute nel piano provinciale di coordinamento, di cui alla Legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, secondo le norme della presente Legge.
Art. 3
E istituito l' ufficio provinciale per l' addestramento professionale dei lavoratori. L' ufficio e' competente per l' attuazione della presente Legge, IV i compresa l' assistenza ai lavoratori, per meglio raggiungere le finalita' della Legge medesima. L' ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione comunica mensilmente all' ufficio provinciale per l' addestramento professionale dei lavoratori le iscrizioni nelle liste di collocamento a norma dell' art. 10 della Legge 29 aprile 1949, n. 264.
Art. 4
I corsi di addestramento professionale hanno carattere teorico e pratico e comprendono esercitazioni con applicazione degli addestramenti in Attivita' Produttive aventi carattere formativo ed attinenti ai mestieri oggetto dei corsi. I corsi di addestramento professionale devono essere istituiti presso appositi centri : per centro di addestramento professionale si intende un complesso di locali, attrezzature e personale destinati allo svolgimento di tale attivita'. Per lo svolgimento dei corsi devono essere utilizzate con preferenza le sedi ed i mezzi didattici degli istituti professionali e delle scuole apprendisti Provincia li, ove esistano, e, d' intesa con l' autorita' scolastica competente, le sedi ed i mezzi didattici di altre scuole pubbliche. I corsi di addestramento professionale possono essere organizzati dall' ufficio provinciale per l' addestramento professionale, da Comuni, da consorzi di Comuni, da associazioni di lavoratori o da enti allo scopo qualificati, che gestiscono direttamente centri di addestramento professionale attrezzati per lo svolgimento di tale attivita'.
Art. 5
I corsi di addestramento professionale si concludono con l' accertamento, a mezzo di apposito esame, del grado di preparazione conseguito dai lavoratori che VI hanno partecipato. I Comuni, i consorzi di Comuni, le associazioni di lavoratori o gli enti allo scopo qualificati devono chiedere all' ufficio provinciale per l' addestramento professionale dei lavoratori la designazione di un delegato esperto nella materia oggetto del corso, che presenzi agli esami finali. Il superamento degli esami viene attestato da apposito certificato controfirmato dal delegato dell' ufficio provinciale per l' addestramento professionale. In conformita' all' attestato di cui sopra, la qualificazione o specializzazione conseguita deve essere iscritta nel libretto personale del lavoro. La qualificazione o specializzazione professionale ottenuta nei corsi di cui alla presente Legge equivale a quella prevista all' art. 15 della Legge Statale 29 aprile 1949, n. 264, al fine della preferenza nell' avviamento al lavoro. La qualificazione o specializzazione conseguita non equivale alla idoneita' conseguita dall' apprendista mediante il tirocinio nell'azienda e la frequenza delle scuole professionali per apprendisti; in particolare, non costituisce prova della capacita' professionale richiesta per l' esercizio professionale di impresa artigiana.
Art. 6
Sono ammessi ai corsi di addestramento professionale, di cui alla presente Legge, coloro che hanno raggiunto l' eta' di lavoro, siano iscritti nelle liste di collocamento e non siano obblighi quali apprendisti a frequentare le scuole professionali relative. I nominativi degli ammessi ai corsi sono comunicati dall' ufficio Provinciale, ove accorra, ai Comuni competenti per il rilascio del libretto personale del lavoro ed all' ufficio del lavoro e della massima occupazione per la relativa annotazione, unitamente alle domande di iscrizione nelle liste di collocamento di coloro che non risultino ancora iscritti, per la relativa iscrizione. Non possono essere ammessi ad un ulteriore corso di addestramento coloro che non risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per tutto il periodo intermedio.
Art. 7
L' iscrizione dei lavoratori ai corsi di addestramento professionale avviene, su domanda degli interessati, all' ufficio provinciale per l' addestramento professionale che, d' intesa con la direzione dei corsi, provvede alla selezione e all' ammissione ai corsi secondo criteri di orientamento professionale elaborati dal servizio provinciale di orientamento professionale ed approvati dal Comitato per la formazione professionale. Le operazioni relative agli accertamenti di orientamento professionale, comunque indispensabili in caso di esclusione dai corsi, vengono effettuate dal personale del servizio di orientamento professionale della Provincia o di centri psicologia del lavoro riconosciuti dalla Giunta Provinciale, sentito il Comitato provinciale per la formazione professionale.
Art. 8
Spetta alla Giunta Provinciale, sentito il Comitato provinciale per la formazione professionale e l' ispettore provinciale per la formazione professionale : a ) approvare le materie di insegnamento, il numero annuale delle ore per ciascuna materia ed i programmi di esame in relazione alle qualifiche o specializzazioni alle quali i corsi devono abilitare ; b ) approvare annualmente il piano organico che coordina tutte le iniziative in materia di orientamento, formazione ed elevazione professionale allo scopo di rendere effettivo per tutti il diritto a ricevere una formazione professionale adeguata ; c ) Deliberazione in base al piano organico l' istituzione di corsi in proprio, autorizzarne l' istituzione da parte di Comuni, di consorzi di Comuni, di associazioni di lavoratori o di enti allo scopo qualificati, previo riconoscimento della idoneita' dei relativi centri di addestramento professionale, e stabilirne la durata e le modalita' organizzative. I corsi di addestramento professionale sono sottoposti al controllo dell' ufficio provinciale per l' addestramento professionale mediante ispezioni da eseguirsi almeno una volta al mese da parte di personale qualificato. L' andamento didattico e' sottoposto alla vigilanza dell' ispettore provinciale per la formazione professionale da esercitarsi d' intesa con l' ufficio provinciale per l' addestramento professionale. La Giunta provinciale puo', previa contestazione dei rilievi, revocare in qualunque momento l' autorizzazione data o sospendere gli esami subordinandoli alla ripetizione del corso.
Art. 9
Ai lavoratori maggiorenni disoccupati ed agli appartenenti maggiorenni a famiglie di piccoli imprenditori agricoli, il reddito complessivo delle quali non superi le lire 720.000 annue, avviati ai relativi corsi di addestramento professionale, spetta per ogni giornata di effettiva attivita' un assegno di presenza, le cui misure entro un minimo di lire 300 ed un massimo di lire 1.500 saranno stabilite nel Regolamento, con riguardo al carico ed alla sede della famiglia, alla percezione dell' indennita' e del sussidio straordinario di disoccupazione ed alle prestazioni assistenziali di cui all' ultima parte dell' art.10. I lavoratori, che senza giustificato motivo non frequentano i corsi di addestramento professionale cui sono stati avviati, decadono dal diritto di percepire l' assegno di presenza, di cui alla presente Legge. Possono essere esclusi durante il corso coloro che, a giudizio della direzione, dimostrano scarso rendimento. I lavoratori avviati ai corsi sono assicurati contro gli infortuni del lavoro nei limiti e secondo le modalita' stabilite su richiesta della Provincia dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale. Fino a quando non sara' emanato l' ordinamento definitivo del personale addetto all' istruzione e all' addestramento professionale, al personale addetto ai corsi sara' corrisposto il trattamento economico previsto dall' art. 12 della Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3.
Art. 10
E costituito il fondo per l' addestramento professionale dei lavoratori. Il finanziamento a carico del fondo e' determinato tenendo conto delle spese relative : - al pagamento degli assegni giornalieri di presenza stabiliti a favore dei lavoratori aventi diritto e delle borse di studio a favore degli allievi istruttori, che partecipano ai corsi suddetti ; - al pagamento dei compensi dovuti al personale addetto ai corsi ed al trattamento previdenziale e assistenziale ad esso applicabile ai sensi delle disposizioni in vigore ; - agli deviranti dall' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ; - all' acquisto del materiale didattico e per le esercitazioni pratiche e degli utensili di rapido consumo occorrenti per l' attuazione del programma tecnico - didattico : - gli oneri necessari per l' organizzazione dei singoli corsi ; - alle operazioni di orientamento professionale ; - alle attivita' assistenziali svolte direttamente o per conto dell' ufficio addestramento professionale lavoratori, per meglio raggiungere le finalita' della presente Legge.
Art. 11
Al fondo per addestramento professionale dei lavoratori affluiscono : a ) i contributi stabiliti a favore del fondo nei contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore della categoria di lavoratori prevista nel singolo contratto b ) i contributi di enti pubblici anche internazionali, di associazioni e privati ; c ) il ricavo della vendita dei peni derivanti dall' attivita' addestrativa. Le modalita' della vendita o cessione di tali beni saranno stabilite dal Regolamento. Il fabbisogno finanziario complessivo, previsto nel preventivo e non coperto con le entrate di cui al comma precedente, viene integrato dalla Provincia nella misura prevista da apposito stanziamento nel bilancio Provinciale. Entro il mese di settembre di ciascun anno l' Assessore competente, sentito il Comitato provinciale per l' addestramento professionale, predispone il conto preventivo per l' anno finanziario seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo riguardante l' anno precedente, da sottoporre all' approvazione della Giunta Provinciale, che ne da' comunicazione al Consiglio. La Deliberazione della Giunta provinciale puo' limitarsi all' approvazione, con riferimento ai singoli stanziamenti del fondo, dei programmi di attivita' proposti dall' Assessore competente, sentito il Comitato Provinciale, con l' elencazione delle spese relative nell' importo presunto, dando facolta' all' Assessore di determinare in via definitiva le spese medesime.
Art. 12
Il finanziamento delle spese elencate all' art.10 e' effettuato mediante anticipazioni disposte dall' Assessore competente, soggette a rendiconto, a favore dei singoli gestori delle attivita', di cui all' articolo succitato. I gestori dovranno trasmettere all' ufficio provinciale per l' addestramento professionale dei lavoratori i rendiconti relativi alla gestione dei corsi effettuati, corredati da una relazione intesa ad illustrare anche i risultati tecnici dei corsi stessi, entro 30 giorni dalla loro ultimazione. Le norme relative alla revisione dei rendiconti saranno stabilite dal Regolamento.
Art. 13
L' art. 15 della Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e' sostituito dall' articolo presente e da quello successivo. E costituito il Comitato provinciale per la formazione professionale quale organo consultivo della Provincia per tutti i settori e gradi della formazione ed elevazione professionale. Il Comitato adempie alle funzioni attribuitegli da leggi e regolamenti ed esprime parere : a) sul coordinamento di tutte le iniziative in materia di orientamento, formazione ed elevazione professionale nella Provincia ; b ) sui programmi di studio ; c ) su tutte le questioni riguardanti la formazione professionale.
Art. 14
Il Comitato provinciale per la formazione professionale e' composto. A ) dai membri della Giunta provinciale cui sono assegnati gli istituti professionali, le scuole professionali per gli apprendisti ed i corsi di addestramento professionale ; b ) da due consiglieri Provincia li, eletti dal Consiglio, che non siano membri di Giunta ; c ) dal dirigente dell' ufficio provinciale per l' addestramento professionale ; d ) dal dirigente del servizio provinciale di orientamento professionale ; e ) dal dirigente dell' ufficio provinciale per le scuole professionali per apprendisti ; f ) dal direttore dell' ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato ; g ) dal capo dell' ispettorato del lavoro o da un delegato ; h ) da quattro rappresentanti degli imprenditori nominati esperti in materia di formazione professionale, scelti da una terna designata da ciascuna organizzazione Provinciale, di cui : uno del settore artigiano ; uno del settoreIndustriale ; uno del settore commercio edIndustria alberghiera ; uno del settore agricoltura ; i ) da quattro rappresentanti dei lavoratori esperti in materia di formazione professionale nominati, scelti da una terna designata da ciascuna organizzazione Provinciale. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio Provinciale. Il Comitato si suddivide in sottocomitati per la Deliberazione su oggetti definiti, secondo il Regolamento interno Deliberato dal Comitato ed approvato dalla Giunta Provinciale. I componenti del Comitato sono nominati con Deliberazione della Giunta Provinciale. Il Comitato e' presieduto alternativamente da uno dei membri della Giunta Provinciale, che ne fanno parte. Funge da segretario un funzionario della carriera Direttiva nominato dalla Giunta Provinciale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
Fino ad avvenuta disciplina organica del personale addetto alla formazione professionale, la Giunta provinciale puo' incaricare gli ispettori Provincia li per l' istruzione professionale di cui all' art. 14 della Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, della ispezione dei corsi di addestramento professionale, di cui presente Legge. Le ispezioni sono disposte dall' Assessore competente, al quale gli ispettori riferiscono. Gli insegnanti delle scuole professionali per apprendisti sono obbligati, su Deliberazione della Giunta Provinciale, ad insegnare nei corsi di addestramento professionale, di cui alla presente Legge, fino al raggiungimento di 24 ore settimanali. A coloro, i quali con l' insegnamento nei corsi di addestramento raggiungono le 18 ore settimanali, si applica il terzo comma dell' art. 12 della Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, sostituendo al grado V IV i indicato il grado VII, di cui alla tabella f, allegata alla Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive variazioni.
Art. 16
In Provincia di Bolzano le attribuzioni del consorzio provinciale per l' istruzione tecnica, costituito con Legge dello Stato 7 gennaio 1929, n. 7, e successive variazioni, in materia di addestramento professionale, IV i compresi i corsi liberi di istruzione tecnica di cui all' art. 1, lettera a ) della Legge citata, sono dalla Provincia . Il capo II del titolo IV della Legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dalla presente Legge, salvi il primo ed il quarto comma dell' art.52. Non si applicano altresi' le norme contrarie od incompatibili con quelle cui alla presente Legge.
Art. 17
Alla gestione del fondo di cui all' art. 11 della presente Legge ed a quella del fondo di cui all' art.7 della Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, concernente l' istruzione professionale degli apprendisti si applicano gli articoli 326 e 327 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Art. 18
Per la prima applicazione della presente Legge nell' esercizio finanziario 1962, la quota integrativa della Provincia al fondo per l' addestramento professionale viene stabilita in lire 40 milioni stanziati all' art. 74 del bilancio di previsione 1962. Per gli esercizi successivi sara' provveduto allo stanziamento della quota integrativa con apposito articolo in sede di approvazione del bilancio preventivo della Provincia .
27 Agosto 1962





