11 giugno 2002, n. 12-102/Leg. (Registrato alla Corte dei Conti il 12.7.2002, registro 1, foglio 3)
Regolamento concernente le modalita di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 11/06/2002 |
| Regione | P.A. di Trento |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - Vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio); - visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 30 gennaio 1991, n. 2-32 / Leg. (Legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, regolamento per l'elezione del Consiglio scolastico provinciale); - vista la legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1238 di data 7 giugno 2002, Decreta l'emanazione del "Regolamento concernente le modalita di costituzione e di funzionamento del Consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)".
Art. 1 - Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, le modalita di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, istituito dal predetto articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio); il medesimo regolamento stabilisce altresi i casi e le modalita di sostituzione dei componenti del consiglio provinciale dell'istruzione ai fini dei procedimenti disciplinari riguardanti il personale insegnante, docente e dirigente, della scuola.
2.
. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento all'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990 si intende riferito al testo normativo del medesimo articolo, come sostituito dall'articolo 45 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
CAPO I
Organi, composizione e funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione
Art. 2 - Nomina, durata e composizione del consiglio provinciale dell'istruzione
1.
Il consiglio provinciale dell'istruzione, di seguito denominato Consiglio, e nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.
2.
Il Consiglio e composto da:
- due rappresentanti eletti dal personale insegnante della scuola materna provinciale e paritaria, di cui almeno uno della scuola materna provinciale;
- tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola elementare a carattere statale;
- tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola secondaria di primo grado a carattere statale;
- tre rappresentanti eletti dal personale docente della scuola secondaria di secondo grado a carattere statale;
- due rappresentanti eletti dal personale dirigente delle scuole a carattere statale al quale siano conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 29 del 1990, come introdotto dall'articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2001 e come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle scuole a carattere statale;
- due rappresentanti eletti dal personale docente e direttivo delle scuole paritarie, elementari e secondarie di primo e di secondo grado, di cui uno in rappresentanza del personale docente e l'altro del personale direttivo;
- tre rappresentanti eletti dai genitori degli alunni frequentanti le scuole elementari e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, a carattere statale e paritarie;
- tre rappresentanti degli studenti designati dalla consulta provinciale degli studenti, scegliendoli al proprio interno tra gli studenti frequentanti gli istituti dell'istruzione secondaria superiore;
- il direttore dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE) o un suo delegato;
- il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- il rettore dell'Universita degli studi di Trento o un suo delegato;
- un rappresentante designato dal Consorzio dei comuni;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni imprenditoriali della provincia di Trento;
- un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
- il sovrintendente scolastico.
3.
L'elezione dei rappresentanti indicati dal comma 2, dalla lettera a) alla lettera h), e effettuata secondo le disposizioni e le procedure previste dal Capo II.
4.
Contestualmente all'indizione delle elezioni dei rappresentanti secondo quanto previsto dal comma 3, il dirigente della struttura competente in materia di istruzione richiede ai soggetti indicati dal comma 2, dalla lettera i) alla lettera o), di designare rispettivamente i nominativi dei rappresentanti o dei delegati di cui al medesimo comma 2.
5.
I soggetti indicati dal comma 2, lettere i), m), n) e o), devono far pervenire le designazioni entro il trentesimo giorno dalla richiesta. Qualora le designazioni non pervengano entro tale termine, la Giunta provinciale dispone comunque la nomina del Consiglio prescindendo dai membri di cui manca la designazione, ferma restando la possibilita di integrare la composizione del Consiglio per il residuo periodo di durata in carica quando pervengano le singole designazioni dei membri mancanti.
6.
Per la ricostituzione del Consiglio, alla scadenza della sua durata in carica, si applicano le disposizioni della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
Art. 3 - Organi del Consiglio
1.
Sono organi del Consiglio:
- il presidente;
- il vicepresidente;
- i consigli di disciplina;
- i consigli per il contenzioso.
Art. 4 - Presidente e vicepresidente del Consiglio
1.
Il Consiglio elegge al suo interno, nella prima seduta successiva alla nomina, il presidente del Consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora al primo turno nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad un secondo turno di votazione mediante ballottaggio tra i due candidati alla carica di presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti; in caso di parita di voti e ammesso al secondo turno di votazione il candidato piu anziano di eta. A seguito del ballottaggio risulta eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
2.
Il presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio.
3.
Svolge le funzioni di vicepresidente del Consiglio il sovrintendente scolastico. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza ed impedimento dello stesso, predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e assicura le necessarie informazioni al Consiglio medesimo.
4.
Qualora risulti eletto presidente del Consiglio il sovrintendente scolastico, svolge le funzioni di vicepresidente un componente del Consiglio nominato dal presidente tra i componenti indicati dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). In tal caso, diversamente da quanto disposto dal comma 3, la predisposizione dell'ordine del giorno e l'assicurazione delle necessarie informazioni sono curate dal presidente del Consiglio.
Art. 5 - Prima seduta del Consiglio
1.
La prima seduta del Consiglio e convocata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione entro il termine di dieci giorni dalla nomina e si svolge entro dieci giorni dalla convocazione.
2.
Fino alla elezione del presidente la prima seduta e presieduta dal sovrintendente scolastico.
Art. 6 - Funzionamento del Consiglio
1.
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno, nel quale sono disciplinati, tra l'altro, tempi e modalita di svolgimento dei lavori tenuto conto, per quanto riguarda l'espressione dei pareri, di quanto stabilito dell'articolo 9, comma 6, della legge provinciale n. 29 del 1990.
2.
Qualora il regolamento interno di cui al comma 1 lo preveda, il Consiglio si puo avvalere di commissioni consultive costituite solo per lo studio e per l'esame di aspetti direttamente connessi all'esercizio dei propri compiti.
3.
Il Consiglio e convocato in tempo utile per la formulazione dei pareri obbligatori nei termini previsti dalla legge e comunque ogni tre mesi. Il Consiglio e altresi convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4.
L'assessore provinciale competente in materia di istruzione puo partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
5.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei componenti del Consiglio medesimo che puo avvalersi a tal fine del personale messo a disposizione dalla Provincia ai sensi del comma 6.
6.
La Provincia assicura al Consiglio, per l'esercizio dei propri compiti, le risorse organizzative e strumentali necessarie per il proprio funzionamento.
7.
Ai componenti del Consiglio e corrisposto il trattamento economico previsto dalla vigente disciplina provinciale per i componenti di commissioni, di consigli e di comitati comunque denominati.
Art. 7 - Consigli di disciplina e consigli per il contenzioso
1.
Per l'esercizio dei compiti previsti dalla normativa statale in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale insegnante, docente e dirigente, della scuola, sono costituiti all'interno del Consiglio quattro consigli di disciplina rispettivamente per il personale docente della scuola elementare, per il personale docente della scuola secondaria di primo grado, per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado e per il personale dirigente.
2.
I consigli di disciplina sono nominati dal Consiglio; ciascuno dei quattro consigli e rispettivamente composto, per ognuna delle categorie di personale indicate dal comma 1, da:
- il sovrintendente scolastico con funzioni di presidente;
- un dirigente scolastico;
- tre rappresentanti dei docenti della scuola elementare, ovvero della scuola secondaria di primo grado, ovvero della scuola secondaria di secondo grado, ovvero del personale dirigente.
3.
Ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 25, commi 1, lettere d) ed e), e 8, e dall'articolo 504 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) sono costituiti, per ogni grado di scuola, tre consigli per il contenzioso.
4.
I consigli per il contenzioso sono nominati dal Consiglio e sono composti rispettivamente, per ogni grado di scuola, da tre rappresentanti dei docenti della scuola elementare, da tre rappresentanti dei docenti della scuola secondaria di primo grado, da tre rappresentanti dei docenti della scuola secondaria di secondo grado. Ogni consiglio per il contenzioso nomina al proprio interno un presidente.
5.
Per ogni componente effettivo dei consigli di disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c), e dei consigli per il contenzioso di cui al comma 4, e nominato un componente supplente. Per la nomina dei componenti dei consigli di disciplina e dei consigli per il contenzioso rispettivamente indicati dal comma 2, lettere b) e c), e dal comma 4, dopo aver provveduto all'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e), il Consiglio nomina, quali ulteriori rappresentanti necessari alla regolare costituzione di tali organi, i primi dei non eletti nelle liste dei candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, nella rispettiva categoria di personale. L'appartenenza ad un consiglio di disciplina e incompatibile con l'appartenenza al consiglio per il contenzioso dello stesso grado di scuola.
6.
Ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento il componente del consiglio di disciplina o del consiglio per il contenzioso che risulti titolare di interesse in causa ovvero il componente dei predetti organi che abbia prestato assistenza nella causa di cui trattasi. Ciascuna delle parti, prima della formalizzazione della decisione, puo proporre al rispettivo presidente la ricusazione di uno o di piu componenti del consiglio di disciplina o del consiglio per il contenzioso competente alla trattazione della causa. Il presidente provvede alla sostituzione del componente ricusato.
7.
In caso di impedimento o di assenza del sovrintendente scolastico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
CAPO II
Disposizioni generali per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio da parte dei relativi corpi elettorali
Art. 8 - Indizione e svolgimento delle elezioni
1.
Le elezioni per la costituzione del Consiglio sono indette con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione.
2.
Il giorno delle operazioni di voto e fissato dal provvedimento di cui al comma 1 per un giorno non anteriore al sessantesimo giorno successivo a quello di indizione delle elezioni; le votazioni si svolgono in un'unica giornata e di norma in un giorno feriale dalle ore 7.00 alle ore 19.00.
3.
Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalita per lo svolgimento delle elezioni e per la proclamazione degli eletti e, in particolare per:
- la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
- l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di personale facente parte di tutte le categorie degli elettori;
- la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti e degli scrutatori, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
- la formazione delle liste e la predisposizione dei vari tipi di scheda elettorale;
- le modalita di espressione del voto e di espletamento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- la proclamazione degli eletti;
- la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo dei genitori
1.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti nelle scuole a carattere statale e paritarie spettano ai genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale ATA
1.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spettano al personale ATA delle scuola a carattere statale. Il personale assunto con contratto a tempo determinato ha diritto di voto se occupa posti disponibili per l'intero anno scolastico nelle scuole a carattere statale della provincia.
2.
Decade dal diritto di elettorato attivo e passivo, limitatamente al periodo di astensione dal lavoro, il personale in aspettativa nonche il personale sospeso dal servizio a seguito o in pendenza di procedimento penale o disciplinare.
Art. 11 - Elettorato attivo e passivo del personale docente, dirigente e direttivo
1.
. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente del rispettivo grado di istruzione spettano al personale docente delle scuole a carattere statale e delle scuole materne provinciali. Il personale a tempo determinato ha diritto di voto se occupa posti disponibili per l'intero anno scolastico. In caso di supplenza annuale, il docente esercita l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguarda un posto vacante e da diritto alla retribuzione estiva.
2.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale dirigente spettano al personale dirigente delle scuole a carattere statale al quale siano conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 29 del 1990, come introdotto dall'articolo 45 della legge provinciale n. 3 del 2001, e come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale n. 1 del 2002. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale dirigente.
3.
. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e direttivo delle scuole paritarie spettano al personale che si trovi in posizione lavorativa equivalente a quella del personale docente e dirigente provinciale.
4.
L'elettorato attivo e passivo spettano altresi al personale docente e dirigente che non prestano effettivo servizio in quanto esonerato dagli obblighi d'ufficio, utilizzato, comandato o collocato fuori ruolo ai sensi della vigente normativa.
5.
Il personale di cui al comma 4 vota nella sede di titolarita. Esso puo tuttavia chiedere, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui sono state indette le elezioni, di essere assegnato ad una sede diversa, con apposita domanda motivata al competente organismo individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 8, comma 3.
6.
Decade dal diritto di elettorato attivo e passivo, limitatamente al periodo di astensione dal lavoro, il personale in aspettativa nonche il personale sospeso dal servizio a seguito o in pendenza di procedimento penale o disciplinare.
Art. 12 - Incompatibilita
1.
I genitori di alunni iscritti in piu scuole a carattere statale e paritarie esercitano l'elettorato attivo una sola volta nella scuola frequentata dal figlio di minore eta.
2.
I docenti in servizio in piu scuole esercitano l'elettorato attivo una sola volta nella scuola in cui prestano servizio per il maggior numero di ore e in caso di parita di ore in quella da essi indicata ai dirigenti scolastici delle scuole interessate.
3.
Gli elettori che facciano parte di piu corpi elettorali esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti elettorali a cui appartengono.
4.
Il personale dirigente, docente, direttivo e ATA nonche i genitori che risultano eletti in rappresentanza di piu componenti rappresentative del Consiglio devono optare per una delle componenti.
5.
Ai fini della nomina del Consiglio, qualora un medesimo soggetto risulti eletto per piu componenti, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione, qualora rilevi la sussistenza delle cause di incompatibilita previste dal presente articolo, invita l'interessato ad optare per la rappresentanza di una sola delle componenti per le quali risulti eletto. In sostituzione del candidato risultato eletto che abbia optato ai sensi del presente comma e nominato nel Consiglio il primo dei non eletti della rispettiva lista. Nel caso di esaurimento della lista sono indette elezioni suppletive; gli eletti a seguito delle elezioni suppletive durano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.
Art. 13 - Surroga dei consiglieri
1.
Nel caso in cui un consigliere, nominato a seguito di procedura elettiva, cessi dalla carica per qualunque causa, lo stesso e sostituito dal primo dei non eletti nella medesima lista. Nel caso di esaurimento della lista sono indette elezioni suppletive.
2.
Nel caso in cui cessi dalla carica, per qualunque causa, un consigliere nominato su designazione, la Giunta provinciale nomina il nuovo componente a seguito della designazione espressa dall'organismo competente, previa apposita richiesta del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione.
3.
I consiglieri nominati ai sensi del presente articolo durano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.
Il presente decreto sara pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Trento, 11 giugno 2002
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI





