LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione emilia-romagna
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 109 01/08/2002 |
| Regione | Emilia Romagna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1.
La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.
2.
Alle finalita previste dal precedente comma concorrono Regione, Province, Comunita Montane e Comuni attraverso la predisposizione di specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.
Art. 2 - Obiettivi
1.
Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a prevalente utenza locale;
- sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e dei comuni interessati al turismo invernale;
- assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
- accrescere la capacita turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico;
- promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo;
- incentivare l'utilizzo di sistemi collettivi di trasporto, sia su ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e favorire la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita integrati con l'uso degli impianti per ridurre l'impatto della mobilita sul territorio e sull'ambiente montano;
- promuovere la creazione di un nuovo indotto occupazionale, anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori;
- ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati.
Art. 3 - Impianti sportivi invernali
1.
Ai fini della presente legge sono considerati impianti sportivi invernali:
- impianti di risalita, tutti gli impianti di trasporto a fune, i tappeti mobili, e gli altri impianti destinati al trasporto delle persone nelle stazioni sciistiche, come definiti dall'articolo 5 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve";
- aree sciistiche gestite, che sono superfici, aperte al pubblico, destinate alla pratica degli sport invernali quali: lo sci nelle sue varie discipline, la tavola da neve, di seguito denominata snowboard, la slitta, lo slittino. Sono altresi aree sciistiche gestite le aree destinate alle attivita ludiche dei bambini quali "baby park" e "asili sulla neve" ed altre attivita sportive sulla neve;
- altri impianti sportivi invernali, quali gli impianti per lo sport del ghiaccio.
NOTA ALL'ART. 3 Comma 1.
Il testo dell'art. 5 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 e' il seguente: "Art. 1 - Definizione e classificazione delle linee funiviarie e degli impianti di trasporto a fune 1. Sono linee funiviarie quelle costituite da uno o piu' impianti, eventualmente collegati in successione, in servizio pubblico per il trasporto di persone, di cose o misto. 2. Per linee funiviarie si intendono quelle realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia. 3. Gli impianti si distinguono in quattro categorie: a) impianti di arroccamento, che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci; b) impianti di collegamento, che consentono il raccordo tra aree sciistiche attrezzate, superando zone inadatte o non destinate alla pratica dello sci; c) impianti di ricircolo, che consentono allo sciatore di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista da sci in discesa; d) impianti in funzione mista, che sommano due o piu' delle funzioni elencate ai punti precedenti.".
Art. 4 - Sicurezza sulle piste e sugli impianti
1.
. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'art. 3 e' assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al DM 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari" e alla L.R. n. 1 del 1995.
2.
La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali, l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) dell'Emilia-Romagna, le altre associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in alto Appennino, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.
NOTA ALL'ART. 4 Comma 1.
La L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 concerne Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve.
Art. 5 - Formazione professionale
1.
La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualita e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi occupazionali.
2.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.
3.
Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attivita formative si applicano le norme di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive modificazioni.
Art. 6 - Programma regionale
1.
La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunita Montane ed i Comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il programma e' approvato, sentita la Commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio.
2.
Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui all'art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:
- gli interventi prioritari;
- le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;
- i criteri e le modalita per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione.
3.
Eventuali modifiche all'ordine di priorita indicato nel programma triennale rese necessarie da oggettive difficolta che attengono alla fattibilita possono essere autorizzate dalla Giunta regionale purche non alterino i criteri programmatici posti alla base della formulazione dello stesso.
4.
Per l'anno 2002 la Giunta regionale approva un piano stralcio, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le Province interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche.
5.
Gli interventi contenuti nel Piano stralcio saranno finanziati purche realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
La Giunta regionale approva il Piano operativo annuale entro il mese di maggio di ogni anno.
Art. 7 - Funzioni delle Province
1.
Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che, in base alle domande dei soggetti di cui all'articolo 9, formula le proposte alla Regione.
2.
Le Province, al fine di attuare i principi della presente legge, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche sono sottoposti alle procedure previste dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e devono essere ricompresi nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o in eventuali sue varianti.
3.
Le Province, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, sentono le Comunita Montane competenti per territorio.
Art. 8 - Interventi finanziabili
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorita di cui all'art. 6, contributi per:
- sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;
- demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;
- interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;
- manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi e delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita collettiva integrati con l'uso degli impianti;
- realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche: - impianti di arroccamento, - impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti. La realizzazione degli interventi e' ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti: - l'aumento dell'efficienza, della qualita e della sicurezza del servizio offerto, - la razionalizzione della conduzione degli impianti, - la riduzione dell'impatto ambientale, - l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori, - la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti, - la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard od altre innovazioni);
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;
- realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;
- acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;
- realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio degli elicotteri.
2.
Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 376. 2001 Italia.
Art. 9 - Soggetti beneficiari
1.
I contributi regionali sono assegnati:
- ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;
- alle societa sportive purche iscritte agli Albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".
Art. 10 - Misura dei contributi
1.
Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
- per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;
- per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8: - per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile, - per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile;
- per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile. 2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalita ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilita, i criteri di valutazione, i criteri e le modalita operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.
Art. 11 - Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli da collocarsi nelle unita' previsionali di base che saranno dotate delle necessarie disponibilita in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
NOTA ALL'ART. 11 Comma 1.
Il testo dell'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il seguente: "Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti 1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa. 2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
Art. 12 - Norma transitoria
1.
Fino all'approvazione del primo programma, previsto dalla presente legge, sono fatte salve le norme, gli impegni ed i procedimenti in corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 "Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche" e alla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche alla L.R. n. 26 del 24 agosto 1987 - Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche".
Art. 13 - Abrogazioni
1.
Sono abrogate la L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e la L.R. 1 febbraio 2000, n. 2.
NOTE ALL'ART. 13 Comma 1.
1) La L.R. 24 agosto 1987, n. 26 concerneva Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche. 2) La L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 concerneva Modifiche alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 - Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
Art. 14 - Entrata in vigore
1.
. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
NOTA ALL'ART. 14 Comma 1.
Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente: "Art. 31 omissis 2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario."
LAVORI PREPARATORI
Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente: "Art. 31 omissis 2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali Muzzarelli e Zanichelli presentato in data 1 marzo 2002; oggetto consiliare n. 2669 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2002; - pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 158 in data 13 marzo 2002; - assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura Scuola Formazione" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I "Bilancio Programmazione Affari generali" e III "Territorio Ambiente e Trasporti". Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 6 giugno 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Muzzarelli; - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2002, atto n. 75/2002.
Bologna, 1 agosto 2002
VASCO ERRANI





