Decreto Ministeriale 27 Luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.C.E.
n. 190 16/08/2000 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al Decreto del Ministro della Sanita' 17 gennaio 1997, n. 57, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella 1
Sezione A
Diploma universitario
Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Decreto del Ministro della Sanita' 17 gennaio 1997, n. 57
Sezione B
Titoli equipollenti
Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Tecnico di assistenza sociale psichiatrica - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Assistenza sociale psichiatrica - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Art. 2
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale indicato nella sezione A della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nel l'ultimo quinquennio. La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.
3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.
Tabella 2
Sezione A
Diploma universitario
Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Decreto del Ministro della Sanita' 17 gennaio 1997, n. 57
Sezione B
Titoli equipollenti
Terapista della riabilitazione Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanita' 10 febbraio 1974 e normative regionali
Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Art. 3
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2000
27 Luglio 2000
P. Il Ministro della Sanita' Labate;
P. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Guerzoni





