Decreto Ministeriale 1 Settembre 2000
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore turistico-alberghiero
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 01/09/2000 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
Il contributo per le spese che riguardano la formazione ed il 30% del contributo per le attrezzature sono erogati agli enti attuatori su presentazione della domanda da parte dell'ente attuatore medesimo. Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalle commissioni Regionali per l'impiego deve essere acquisita dalle competenti direzioni Regionali del lavoro la certificazione antimafia e i medesimi uffici devono verificare l'approvazione del progetto di pubblica utilita', la rispondenza dei dati dal richiedente nella domanda al progetto approvato, e, per il tramite del servizio ispettivo, lo svolgimento dell'attivita' formativa, l'idoneita' delle attrezzature ed il loro effettivo utilizzo. Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalla Commissione centrale per l'impiego la direzione generale per l'impiego deve acquisire la certificazione antimafia, verificare l'approvazione del progetto di pubblica utilita' e la rispondenza dei dati indicati dall'ente richiedente nella domanda al progetto approvato. Per tali progetti le competenti direzioni Regionali del lavoro devono verificare, per il tramite del servizio ispettivo, lo svolgimento dell'attivita' formativa, l'idoneita' delle attrezzature, ed il loro effettivo utilizzo.
Art. 2
Il saldo del contributo relativo alle attrezzature pari al 70% della richiesta e l'intero contributo relativo all'assistenza tecnico-progettuale, vengono erogati alla effettiva realizzazione del piano d'impresa, previa acquisizione delle fatture e della certificazione relativa alla congruita' dei costi per le attrezzature e per l'attivita' tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro , della effettiva realizzazione del piano d'impresa. Per effettiva realizzazione del piano di impresa deve intendersi il raggiungimento o l'offerta ai soggetti interessati della stabilizzazione occupazionale, anche sotto forma di lavoro autonomo. Nel caso di non accettazione dell'offerta di lavoro, la mancata stabilizzazione occupazionale non rileva ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, qualora il servizio ispettivo della competente direzione regionale del lavoro verifichi la sussistenza di atti formali inequivocabili che attestino l'offerta di lavoro da parte del soggetto attuatore. La stabilizzazione occupazionale sotto forma di lavoro autonomo si considera raggiunta nel caso in cui il servizio ispettivo verifichi l'affidamento, per un periodo non inferiore al biennio, da parte del soggetto attuatore ai soggetti interessati, singolarmente o costituiti in societa', dell'esecuzione di opere o servizi, ovvero il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. L'entita' dell'erogazione del saldo e' effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito o offerto ai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilita' con carattere di stabilita', anche sotto forma di lavoro autonomo.
Art. 3
Il presente Decreto verra' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 1o settembre 2000 il direttore generale: carla' registrato alla Corte dei Conti il 18 settembre 2000 registro n. 2 lavoro e Previdenza Sociale, foglio n. 145





