Legge regionale 4 Settembre 1991, n. 44

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente: "agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura" - rideterminazione dell'unita' lavorativa uomo (ulu).

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
04/09/1991
Regione Friuli Venezia Giulia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

All'art. 1 della Legge regionale12 aprile 1988, n. 19, le parole "di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 787/85" sono sostituite dalla parole "di cui agli articoli 7 e 7- bis del regolamento (CEE) n. 797/85 come modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89".

Art. 2

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All'art. 2, primo comma, della Legge regionale n. 19/88, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) dichiarino di volersi dedicare all'attivita' agricola a titolo prevalente e principale e conseguano entro due anni dalla data del primo insediamento, ancorche' avvenuto solo a tempo parziale, l'iscrizione all'albo di cui alla Legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 3

1 .

All'art. 3, primo comma, lettera b), della Legge regionale n. 19/88, come sostituito dall'art. 2, primo comma, della Legge regionale 5 giugno 1990, n. 24, dopo le parole "Regolamento (CEE) n. 797/85" sono aggiunte le parole "e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 4

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All'art. 3, secondo comma, della Legge regionale n. 19/88, come aggiunto con l'art. 3, primo comma, della Legge regionale n. 24/1990, dopo le parole "In via transitoria" sono inserite le parole "e fino al 31 dicembre 1992".

Art. 5

1 .

L'art. 4 della Legge regionale n. 19/88 e' sostituito dal seguente: "art. 4. 1. Ai fini della presente legge si intende come primo insediamento di un giovane agricoltore l'assunzione, successivamente al 31 marzo 1985, della responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualita' di:

  • Titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata di data certa;
  • Contitolare, mediante la partecipazione ad un'impresa familiare, ad una societa' di persone o da una cooperativa aventi per oggetto la gestione di un'azienda agricola, comprovata attraverso atto autenticato da pubblico ufficiale competente.

2 .

Ai fini dell'insediamento dei giovani agricoltori, l'azienda deve richiedere un volume di lavoro pari:

  • Ad almeno una unita' di lavoro umano (ULU), qualora il giovane si insedi in qualita' di unico rappresentante e responsabile dell'azienda;
  • Ad almeno il numero di ULU equivalenti alla meta' del numero dei partecipanti alla gestione dell'azienda agricola, qualora il giovane si insedi in qualita' di contitolare della stessa.

3 .

Le condizioni di cui al secondo comma devono essere raggiunte entro il termine massimo di due anni dal primo insediamento".

Art. 6

1 .

L'art. 5 della Legge regionale n. 19/88, come modificato dall'art. 1, primo comma, della Legge regionale n. 24/90, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. 1. Gli aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori di cui agli articoli precedenti, che non abbiano gia' partecipato in qualita' di titolari o contitolari alla gestione di un'azienda agricola, consistono in:

  • Un premio "una tantum" di 10.000 ECU;
  • Un concorso nel pagamento degli interessi pari al 5%, fino ad un importo capitalizzato di 10.000 ECU, per un periodo non superiore a 15 anni, a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

2 .

Qualora piu' giovani agricoltori diventino contemporaneamente o in tempi successivi contitolari di una azienda agricola, gli aiuti di cui al primo comma vengono erogati ad un numero massimo di giovani pari a quello delle ULU necessarie alla conduzione dell'azienda, arrotondato all'unita' superiore".

Art. 7

1 .

Il primo comma dell'art. 6 della Legge regionale n. 19/88 e' sostituito dal seguente: "1. Ai giovani agricoltori di cui all'art. 2, insediati in qualita' di titolari o contitolari di un'azienda agricola, che presentino entro 5 anni dal primo insediamento un piano di miglioramento materiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere concesso un aiuto supplementare nella misura massima stabilita dall'art. 7- bis del regolamento stesso, a condizione che:

  • Esercitino l'attivita' agricola a titolo principale;
  • Siano in possesso della qualifica professionale di livello sufficente di cui all'art. 3 della presente legge;
  • Non abbiano raggiunto i 40 anni d'eta'".

2 .

Il quarto comma dell'art. 6 della Legge regionale n. 19/88 e' abrogato.

Art. 8

1 .

L'art. 8 della Legge regionale n. 19/88 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. 1. Ai giovani di cui all'art. 2, che si insedino a sensi dell'art. 4 in un'azienda agricola, puo' essere concesso un aiuto supplementare a carico dell'Amministrazione regionale di L. 5.000.000;

2 .

L'importo di tale premio e' elevato a L. 12.000.000 a favore dei giovani che si insedino in un'azienda agricola la cui superficie agraria utilizzata (SAU) ricade per almeno il 50 per cento nei territori di cui alla direttiva n. 75/273/CEE.

3 .

Gli importi di tale premio vengono aumentati di ulteriori 2 milioni qualora il giovane rivesta la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454".

Art. 9

1 .

L'art. 9 della Legge regionale n. 19/88, come modificato dall'art. 5, primo comma, della Legge regionale n. 24/90, e l'art. 10 della Legge regionale n. 19/88 sono abrogati.

Art. 10

1 .

Ai fini del calcolo dell'attivita' lavorativa svolta in azienda per l'ammissibilita' ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie richiedenti tale parametro, si stabilisce in 1900 ore l'impiego annuo dell'unita' lavortiva uomo (ULU).

2 .

Nelle zone delimitate dalla direttiva n. 75/273/CEE, il calcolo dell'ULU, oltre alle attivita' agricole, forestali, turistiche e di protezione dell'ambiente, puo' far riferimento anche ad altre attivita' produttive svolte sempre nell'ambito aziendale.

Art. 11

1 .

L'art. 11 della Legge regionale n. 19/88, come modificato dall'art. 6, primo comma, della Legge regionale n. 24/90, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare un premio a coloro che concedono in affitto un'azienda agricola o terreni coltivabili ai giovani agricoltori di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, che si insedino per la prima volta mediante tale affitto o che siano insediati da meno di due anni quali conduttori titolari o contitolari di un'azienda agricola. 2. Non beneficiano del premio di cui al primo comma i concedenti parenti o affini entro il terzo grado dei giovani agricoltori e le societa' di persone in cui uno o piu' soci siano parenti o affini entro il terzo grado dei giovani medesimi. 3. Il premio di cui al primo comma e' pari all'attualizzazione al tasso del 5% dell'80% dell'ammontare dell'affitto annuo, determinato in base ai parametri stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, purche' il relativo contratto sia redatto in forma scritta, debitamente registrato e abbia durata superiore a 5 anni".

Art. 12

1 .

Il secondo comma dell'art. 13 della Legge regionale n. 19/88 e' abrogato.

Art. 13

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Per le finalita' previste dall'art. 5, primo comma, lettere a), della Legge regionale n. 19/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, e' autorizzata la spese di L. 120.000.000 per l'anno 1991.

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Il predetto onere di L. 120.000.000 fa carico al capitolo n. 6334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di L. 120.000.000 per l'anno 1991.

3 .

Al predetto onere di L. 120.000.000 si provvede mediante storno dal capitolo n. 6389 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, e 11, ottavo coma, della Legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura 31 gennaio 1991, n. 34.

4 .

Sul precisato capitolo n. 6334 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 120.000.000, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo n. 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991.

5 .

In relazione al disposto di cui all'art. 5, primo comma, lettera a) della Legge regionale n. 19/88, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, dalle denominazioni dei capitoli 6334 e 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno1991viene eliminata la locuzione "a copertura delle spese generali".

6 .

In relazione all'art. 11 della Legge regionale n. 19/88, come sostituito dall'art. 11 della presente legge, nelle denominazioni dei capitoli 6332 e 6333 dello stato di previsione predetto le locuzioni "Contributi ai comuni ed alle Comunita' Montane per la concessione di un premio" vengono sostituite dalla parola "Premi". La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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