Legge regionale 26 Agosto 1991, n. 35

Modifiche ed integrazioni all'ordinamento della formazione professionale.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
26/08/1991
Regione Friuli Venezia Giulia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Il terzo comma dell'articolo 10 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come sostituito dall'articolo 34 della Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e' sostituito dal seguente:

"L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 9 viene corrisposta fino alla misura del 90%, per i corsi di prima qualificazione ed avvenuta approvazione del piano regionale, per gli altri corsi ad attivita' formativa iniziata. La restante quota dei contributi viene corrisposta entro novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione della spesa da parte dell'Ente gestore.".

Art. 2

1 .

Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, e' sostituito dal seguente: "1. Al personale di cui agli articoli 1 e 2 viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per corrispondente qualifica funzionale del personale regionale, ovvero, in caso di corsi alberghieri, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 48 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76."

La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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