Legge regionale 16 Settembre 1997, n. 101
Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale di sostegno alla occupazione ed istituzione di un fondo unico per le politiche del lavoro
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 16/11/1997 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finalizzate al finanziamento delle politiche regionali di sostegno all'occupazione desumibili dalla vigente normativa, riconducibile alla l.r. 14.9.1994, n. 61 e successive rettifiche ed integrazioni, concernente
2 .
Il fondo costituito ai sensi del comma 1 e' dotato per l'anno '97 di risorse finanziarie pari a 16 miliardi.
Art. 2
1 .
Le agevolazioni corrisposte a norma della legislazione regionale richiamata nell'art. 1, fatte salve le risorse gia' impegnate su ciascun capitolo prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere corrisposte traendo gli impegni corrispondenti indifferentemente sui diversi capitoli che alimentano il fondo.
Art. 3
1 .
Le iniziative riconducibili alla legislazione incentivante richiamata nell'art. 1 accedono al fondo nei limiti di spesa di seguito indicati:
- L.r. 61/94 e successive rettifiche ed integrazioni: l. 5 miliardi;
- L.r. 143/95: l. 3 miliardi;
- L.r. 136/96: l. 5 miliardi.
2 .
Il fondo e' altresi' finalizzato, per l'importo di l. 3 miliardi, a sopperire alle esigenze di capitalizzazione di societa' miste, aventi ad oggetto la durevole effettuazione in forma depubblicizzata di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di l.s.u., nonche' a concedere contributi agli enti locali territoriali, che attivino progetti di l.s.u., nei quali siano impegnati almeno tre lavoratori, e ne contemplino l'utilizzo a tempo pieno. Fatto salvo il disposto del comma 6, lo stanziamento di cui al presente comma e' utilizzato quanto al 20 per le societa' miste, per
3 .
Le societa' miste sono disciplinate in conformita' alle disposizioni dettate dalla vigente normativa statale. Il contributo regionale non puo' essere, complessivamente, superiore all'importo degli aiuti





