Legge regionale 27 Agosto 1983, n. 34

Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione. norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazsione, la semplificazione delle procedure

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
27/08/1983
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo IV - riordino e snellimento delle procedure

Art. 28 - Criteri di priorita'

Nella concessione delle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione gli enti delegati adottano, di norma, il seguente ordine di priorita' tra i richiedenti:

  • Cooperative a prevalente presenza giovanile;
  • Imprese familiari direttocoltivatrici, singole od associate o a tempo parziale; cooperative agricole e loro consorzi;
  • Gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'art.12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le imprese di tecnici agricoli laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e periti agrari;
  • Altri imprenditori.

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui al primo comma, e' data precedenza ai soggetti che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo che, mediante un programma di investimenti da effettuarsi nell'arco di piu' anni, assicuri una migliore efficienza tecnicoeconomica della o delle aziende interessate.

Art. omissis

Art. omissis

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