Legge regionale 20 Maggio 1980, n. 37
Interventi nel settore dell'olivicoltura
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 20/05/1980 |
| Regione | Lazio |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 6
Misura degli interventi, soggetti beneficiari, priorita' sulla spesa riconosciuta amissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art.5 previste in piani di sviluppo la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento,elevata al 50 per cento nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, e mutuo integrativo decennale, con due annualita' di preammortamento, di importo non superiore al 20 per cento della spesa predetta, a favore di:
A) cooperative agricole e loro consorzi costituite da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonche' cooperative di conduzione costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della Legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;
B) gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, con preferenza alle societa' in cui la maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;
A favore degli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, vengono concessi solo i mutui agevolati decennali, con due annualita' di preammortamento, sull'intera spesa riconosciuta ammissibile.
I mutui decennali agevolati con due annualita' di preammortamento a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile, possono essere richiesti anche dai soggetti di cui al primo comma in alternativa alle forme di finanziamento IV i previste per gli stessi soggetti.
Nella concessione delle provvidenze previste i piani di sviluppo saranno considerati secondo il seguente ordine di priorita':
1) piani interaziendali preposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da associazioni di produttori e da cooperative agricole con impianti di trasformazione gia' attivi o in corso di realizzazione;
2) piani interaziendali preposti da cooperative di conduzione, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della Legge regionale 5 giugno 1978, n. 23 o interessatni imprese familiari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorpamenti produttivi;
3) piani aziendali proposti da singoli imprenditori. Priorita' assoluta sara' data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali e di programma definiti dalle associazioni dei produttori riconosciute con obiettivi globali di miglioramento delle strutture produttive e di trasformazione nonche' di organizzazione commerciale del settore.





