Deliberazione CIPE 18 Dicembre 1996, n. 88

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma per l'anno 1995, degli interventi finanziari, relativi alle iniziative pilota, di cui all'art. 6 del regolamento ce n. 2084/93.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 49
28/02/1997

tipologia: Stato - Deliberazione Cipe

1. Il programma delle iniziative pilota rientranti nel campo di applicazione dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2084/93, richiamato in premessa, ammonta - come da allegato quadro finanziario - a complessive lire 2.500 miliardi, di cui lire 1,870 miliardi a carico del fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge 183/87 e lire 0,630 miliardi a carico dei privati.

2. I pagamenti da parte del fondo di rotazione vengono effettuati secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3. Il fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota nazionale relativa all'anno 1995, stabilita dalla presente delibera, anche negli anni successivi fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzate, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

5. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale effettua i necessari controlli di competenza.

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