Legge regionale 5 Aprile 1994, n. 17

Ordinamento della professione di maestro di sci.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 10
20/04/1994
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Oggetto

1 .

La presente Legge detta norme in materia di ordinamento della professione di maestro di sci in armonia con quanto stabilito dalla Legge 8 marzo 1991 n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

Art. 2 - Albo professionale ligure dei maestri di sci

1 .

E' istituito l'albo professionale ligure dei maestri di sci tenuto dal collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art.8 sotto la vigilanza della Regione

2 .

Sono iscritti all'albo i maestri di sci in possesso dell'abilitazione di cui all'art.3 della presente Legge ed in possesso dei requisiti di cui all'art.4 della Legge n. 81/1991.

3 .

La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata alla partecipazione ai corsi di cui all'art.6.

Art. 3 - Corsi tecnico didattico culturali e relativa abilitazione

1 .

La Regione organizza i corsi tecnico didattico culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci mediante il collegio regionale dei maestri di sci con il quale stipula apposita convenzione e con la collaborazione degli organi tecnici della federazione Italiana sport invernali.

2 .

Detti corsi che si tengono in genere ogni biennio hanno una durata di novanta giorni effettivi alla fine dei quali i candidati ammessi devono sostenere un esame avanti alla commissione di cui all'art.5.

3 .

L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica indetta mediante bando di concorso.il superamento della prova da' la facolta' di partecipare al primo corso successivo alla stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo ovvero non sia stato superato l'esame finale di cui al comma 2.le modalita' di svolgimento della prova stessa sono determinate sentito il parere della commissione di cui all'art.5.

4 .

Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali per le discipline alpine e per quelle nordiche nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa.

5 .

Il programma dei corsi e delle prove d' esame di ogni sezione e' determinato nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla federazione Italiana sport invernali.

Art. 4 - Prova d' esame

1 .

La prova di esame comprende tre sezioni: tecnica didattica e culturale.l'esame e' superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.e' ammesso alla sezione didattica chi ha superato quella tecnica; e' ammesso alla sezione culturale chi ha superato quella didattica.il mancato superamento della sezione didattica o culturale comporta per il candidato la sola ripetizione di essa da effettuarsi nella sessione d' esame immediatamente successiva.tale possibilita' puo' essere fatta valere una volta soltanto; in caso di ulteriore esito negativo il candidato dovra' nuovamente sostenere tutte le sezioni.

2 .

Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'albo professionale di cui all'art.2.

Art. 5 - Commissione esaminatriceart.

1 .

Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino e nordico sono sostenuti avanti ad una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale d' intesa con il presidente del collegio regionale di cui all'art.8 e composta da:

  • Un docente di universita' o di istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzione di presidente;
  • Un funzionario del servizio promozione culturale sportiva e del tempo libero od un esperto appositamente nominato;
  • Tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno in quelle nordiche;
  • Sei istruttori nazionali di sci di cui quattro specializzati nelle discipline alpine e due in quelle nordiche scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla federazione Italiana sport invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria;
  • Quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.

2 .

Limitatamente all'espletamento delle sezioni tecnica e didattica la commissione e' articolata in due sottocommissioni una per le discipline alpine e l'altra per quelle nordiche.

3 .

La sottocommissione per le discipline alpine e' composta da:

  • L' Assessore regionale competente o in caso di assenza od impedimento un suo delegato che la presiede;
  • I sei componenti specializzati nelle discipline alpine di cui al comma 1 lettere c)e d).

4 .

La sottocommissione per le discipline nordiche e' composta da:

  • L' Assessore regionale competente o in caso di assenza od impedimento un suo delegato che la presiede;
  • I tre componenti specializzati nelle discipline nordiche di cui al comma 1 lettere c)e d).

5 .

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate dal funzionario del servizio promozione culturale sportiva e del tempo libero o dall'esperto appositamente nominato di cui al comma 1 lettera b).

6 .

La commissione e' rinnovata ogni biennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

7 .

Ai componenti della commissione spettano le indennita' previste dalla Legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Aggiornamento professionale

1 .

La Regione su proposta del collegio regionale dei maestri di sci stabilisce le modalita' per l'aggiornamento tecnico didattico e culturale dei maestri di sci da effettuarsi ogni tre anni.

2 .

Nel caso di impossibilita' di frequentare i corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validita' dell'iscrizione all'albo professionale e' prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di due anni fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico fisica del maestro.

Art. 7 - Corsi di specializzazione

1 .

I maestri di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza con esito favorevole di appositi corsi di specializzazione organizzati dalla Regione Liguria da altre Regioni e dalla federazione Italiana sport invernali con possibilita' di far valere tale frequenza quale aggiornamento professionale sentito il parere del consiglio direttivo del collegio regionale.

Art. 8 - Collegio regionale dei maestri di sci

1 .

E' istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione il collegio regionale dei maestri di sci disciplinato dalla Legge n. 81/1991.del collegio fanno parte tutti i maestri che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio della Regione Liguria nonche' i maestri di sci IV i residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.

2 .

La Giunta regionale esercita la vigilanza sul collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonche' i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci su proposta dello stesso collegio o di un suo organo.

Art. 9 - Maestri di sci di altre regioni e altri stati

1 .

I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria.

2 .

Il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione previa verifica che il richiedente risulti gia' iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza e che permangono i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo dall' art. 4 della Legge n. 81/1991.

3 .

Il collegio regionale dei maestri di sci provvede altresi' a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.

4 .

I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente devono darne preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le localita' sciistiche nonche' il periodo di attivita'.

5 .

I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali Italiani che intendono esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nullaosta al collegio regionale dei maestri di sci della Liguria.qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono chiedere l'iscrizione all'albo professionale della Regione i nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli e della reCiprocita' di cui all'art.12 della Legge n. 81/1991 da parte della federazione Italiana sport invernali.

Art. 10 - Scuole di sci

1 .

La Giunta regionale delimita le aree sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci e su proposta del collegio regionale di cui all'art.8 stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio ligure.

2 .

Le scuole di sci per ottenere il riconoscimento presentano domanda al collegio che conclude l'istruttoria entro sessanta giorni e trasmette gli atti alla Regione per il riconoscimento sentiti i comuni interessati.

3 .

Il collegio su domanda delle scuole da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno verifica la persistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e ne da' comunicazione alla Regione entro il 31 gennaio successivo al fine della conferma dello stesso ovvero di eventuali variazioni.

Art. 11 - Tariffe professionali

1 .

Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle province.

Art. 12 - Sanzioni

1 .

Oltre alla sanzione penale prevista dall'art.18 della Legge n. 81/1991 si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

  • Da lire 300.000 a lire 900.000 per l'uso della denominazione " scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti;
  • Da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art.11.

2 .

Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente Legge si applica la Legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati)e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Norme transitorie

1 .

Fino all'istituzione del collegio regionale dei maestri di sci possono esercitare la professione in Liguria tutti i maestri di sci che sono in possesso della licenza di cui all'art.3 della Legge regionale 15 dicembre 1981 n. 31 e dei requisiti di cui all'art.4 lettere a)c)e)della Legge n. 81/1991.

2 .

I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti all'albo regionale dei maestri di sci previa domanda da presentarsi al collegio regionale entro novanta giorni dalla Costituzione dello stesso.

3 .

Ai fini dell'istituzione del collegio regionale dei maestri di sci il Presidente della Giunta regionale convoca i maestri di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge mediante Avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale. L'assemblea presieduta dal maestro di sci piu' anziano tra i presenti.

4 .

Entro novanta giorni dalla data di Costituzione del collegio regionale dei maestri di sci la Giunta regionale approva i criteri di cui all'art.10 comma 1.entro i successivi sessanta giorni le scuole di sci esistenti presentano domanda al collegio per il riconoscimento di cui all'art.10.

Art. 14 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3710 " spese per la formazione e l'aggiornamento dei maestri di sci" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2 .

Agli oneri di cui all'art.4 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 495 " spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da Leggi regionali o statali" dello Stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3 .

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 15 - Abrogazione di norme

1 .

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art.13 e' abrogata la Legge regionale 15 dicembre 1981 n. 31.

Art. 16 - Dichiarazione d' urgenza

1 .

La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Liguria.

Azioni sul documento