Legge regionale 6 Giugno 1980, n. 32
Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprieta' diretto-coltivatrice
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 06/06/1980 |
| Regione | Calabria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Allo scopo di continuare la necessaria continuita' allo sviluppo della proprieta' direttocoltivatrice, la Regione Calabria, ad integrazione delle residue provvidenze previste dalle leggi dello stato, concede un concorso negli interessi sui mutui trentennali accordati dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle modalita' di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.
Art. omissis
Art. 8
I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi anche ai dottori agronomi e veterinari, nonche' ai diplomati di scuole tecniche agrarie i quali svolgano o intendano svolgere la professione di conduttori di aziende agricole con preferenza per quelli iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 285.





