Legge regionale 22 Maggio 1981, n. 8
Benefici delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 22/05/1981 |
| Regione | Calabria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Allo scopo di favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo, la Regione Calabria, ad integrazione della legge 1 giugno 1977, .285, concede contributi e garantisce il sostegno tecnico alle cooperative formate da giovani o a prevalente presenza di giovani, secondo le norme della presente legge.
Art. 2
Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative formate da giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285 che associno giovani in numero non inferiore al 40 per cento e non superiore al 70 per cento dei soci complessivi.
Art. 3
Gli interventi della presente legge vengono concessi alle cooperative di cui al precedente articolo che operino:
- Per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate, maltenute o insufficientemente coltivate secondo la definizione di cui all'art.2 della legge n. 440 del 4 agosto 1978;
- Per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
- Per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura;
- Per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura.
Art. 4
Le cooperative di cui all'articolo 2 presentano alla Regione insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci vistato dal tribunale, un progetto di sviluppo dell'area da mettere a coltura e/o dell'attivita' zootecnica e/o dell'attivita' di trasformazione e/o di servizio che si intende esercitare; tale progetto deve indicare gli obiettivi dell'attivita' che si intende svolgere, i cicli produttivi programmatori, gli investimenti necessari, la produzione prevista e i ricavi preventivati, il numero dei soci che saranno impegnati e che non deve in ogni caso essere eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto, nonche' i tempi massimi di attuazione e le scadenze delle varie fasi; deve altresi' indicare ove necessario i terreni che si intendono utilizzare con la specificazione del titolo di godimento di ciascuno di essi e la documentata possibilita' di acquisizione da parte della cooperativa; per le cooperative che intendono utilizzare terreni acquisiti dall'ESAC o dalle comunita' montane o di proprieta' dei comuni in base a leggi nazionali e regionali, il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione di disponibilita' delle terre, rilasciato dagli enti interessanti secondo le modalita' del successivo articolo 26, lettera c) della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 5
La Regione ai fini dell'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo, si avvale della commissione di cui alla delibera del Consiglio regionale del 30 luglio 1977, n. 362 integrata da tre rappresentanti della consulta regionale per i problemi della gioventu'; l'istruttoria dei progetti avviene secondo le procedure e le modalita' previste nelle leggi cui fanno Capo I finanziamenti dei progetti medesimi e in ogni caso quello indicato nella delibera richiamata al primo comma del presente articolo; il parere della commissione consultiva deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto; sulla base di tale parere la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di cui al precedente articolo esamina i singoli progetti in via tecnica e finanziaria e si pronuncia con provvedimento.
Art. 6
Alle cooperative di cui al precedente articolo 2 per le iniziative previste alle lettere a) e b) dell'articolo 3, per ogni ettaro di terra messa a coltura secondo le indicazioni dei piani di trasformazione, in aggiunta ai finanziamenti assentiti per tali piani su leggi nazionali e regionali, sono concessi i seguenti contributi per la durata di tre anni:
- Per le cooperative operanti in zone agrarie di pianura, lire 50 mila er ha;
- Per le cooperative operanti in zone agrarie di collina, lire 80 mila per ha;
- Per le cooperative operanti in zone di montagna lire 100 mila per ha;
Tali contributi possono essere sospesi con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale quando non sono rispettati i tempi di coltivazione e contenuti del piano.
Art. 7
Le diverse categorie di opere e gli interventi previsti dai progetti di cui al precedente articolo 4 sono finanziabili con i fondi delle seguenti leggi regionali:
- 17 settembre 1974, n. 16 483 e successive modificazioni (484);
- 3 giugno 1975, n. 23 (485);
- 3 giugno 1975, n. 25 (486);
- 3 giugno 1975, n. 26 (487);
- 20 giugno 1977, n. 21 (488).
Le provvidenze previste dalle citate leggi sono concesse nella misura massima consentita ed entro i limiti del 100 per cento della spesa di progetto ammessa, sono cumulabili il contributo in conto capitale e quello in conto interesse sui mutui a tasso agevolato. Per l'esame, l'approvazione ed il finanziamento dei progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 4 non si applicano le procedure indicate nelle leggi regionali richiamate al primo comma del presente articolo ma, se piu' favorevoli, quelle fissate dalla presente legge. I progetti possono altresi' essere finanziati con i fondi di cui all'articolo 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche nonche' con quelli di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153. In tale ultimo caso, per l'esame e l'approvazione dei progetti si fa riferimento alle procedure previste dalle leggi cui fanno Capo I finanziamenti.
Art. 8
Alle cooperative di cui al precedente articolo 2 per le iniziative indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 3, sono concessi, per la durata di tre anni e nella misura massima, i contributi previsti all'articolo 5 della Legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 (489) e successive integrazioni e modificazioni (490).
Art. 9
A tutte le cooperative di cui al precedente articolo 2 per la durata di tre anni e' concesso il contributo previsto dall'articolo 6 primo comma della legge 3 giugno 1975, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni (491), maggiorandolo di 50 per cento.
Art. 10
Alle cooperative che hanno le finalita' previste alle lettere c) e d) dell'articolo 3 della presente legge e che si prefiggono di:
- Gestire gli impianti di trasformazione dei prodotti tipici del mediterraneo;
- Intraprendere iniziative di orticoltura integrata nelle aree irrigue particolarmente vocate;
- Intraprendere attivita' produttive nel campo dell'acquacoltura e della conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- Gestire il sevizio di lotta antiparassitaria, avvalendosi di tutti i provvedimenti che la Regione ha assunto e assumera' ;
A tale fine, sono concessi, rispettivamente:
- Per le finalita' di cui al punto 1): un contributo di lire 100 mila al mese per tre anni per ogni tecnico agricolo assunto, e per un massimo di due tecnici, di cui uno per lo svolgimento di mansioni direttive a livello tecnico e amministrativo; prestiti quinquennali a tasso agevolato per il capitale di esercizio, garantiti da fidejussione;
- Per gli scopi di cui al punto 2: contributo in conto capitale del 50 per cento della spesa ammessa e mutuo quindicennale per il restante 50 per cento, a tasso agevolato; un contributo di lire 100 mila al mese e per tre anni per ogni tecnico agricolo assunto, e per un massimo di due tecnici, di cui uno per lo svolgimento di mansioni direttive a livello tecnico e amministrativo, nonche' prestiti quinquennali a tasso agevolato per il capitale di esercizio garantito da fidejussione;
- Per gli scopi di cui al punto 3: contributo in conto capitale del 70 per cento per l'acquisto dell'attrezzatura che dovesse essere necessaria in aggiunta a quella prevista da altro titolo;
Tutte le attivita' previste nei commi precedenti devono essere esposte in programmi pluriennali di attivita', da sottoporre all'approvazione con le medesime modalita' di cui al precedente articolo 9. I contributi previsti dal presente articolo possono essere sospesi con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale quando si riscontrano inadempienze del programma di attivita' presentato dalle cooperative.
Art. 11
Alle cooperative che perseguono le finalita' di cui al punto 1) del precedente articolo 10 gli impianti vengono assegnati anche in deroga all'articolo 7 della Legge regionale n. 28 del 14 dicembre 1978 (492) ed in via preferenziale; le richieste delle cooperative, accompagnate dal piano di utilizzazione degli impianti, devono essere esaminate da parte dell'ESAC entro trenta giorni dalla data di presentazione. La gestione e' affidata per un periodo non inferiore a nove anni ed e' rinnovabile.
Art. 12
Le cooperative interessate a svolgere le attivita' di cui all'articolo 3 lettere c) e d) devono presentare alla Regione una domanda corredata dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'elenco dei soci vistato dal tribunale. La domanda dovra', inoltre, essere corredata dalla indicazione di tutte le attivita' previste nel quinquennio e da un piano dettagliato per i primi due anni.
Art. 13
Presso ciascuno dei tre ispettorati Provinciali e' istituito un apposito ufficio per l'assistenza alle cooperative di cui all'art.2 della presente legge. La struttura ed il contingente assegnato al suddetto servizio sono definite con delibera dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite. L'ufficio tra l'altro deve:
- Fornire alle cooperative l'assistenza tecnica necessaria per l'impostazione dei progetti di utilizzazione dei terreni;
- Assistere le cooperative nella formulazione delle richieste per l'ottenimento dei benefici delle leggi statali e regionali, di crediti e fidejussioni;
- Assistere le cooperative ai fini dell'acquisizione di terreni incolti appartenenti a enti o privati;
- Eseguire, anche a richiesta, sopralluoghi e rilevazioni necessarie per la migliore impostazione dei progetti;
- Fornire, se richiesta, assistenza nella fase di impostazione dell'organizzazione tecnica, amministrativa, e contabile delle cooperative.
Art. 14
Per facilitare il raggiungimento da parte delle cooperative di giovani delle finalita' di cui all'articolo 3 lettera a) la Regione entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, d'intesa con i comuni e le Comunita' Montane, al censimento di tutte le terre incolte e abbandonate secondo le definizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 440 del 4 agosto 1978. Il censimento deve essere registrato su schede apposite contenenti tra l'altro i seguenti elementi:
- Superficie del terreno;
- Qualita' e classe di appartenenza del terreno censito;
- Attuale tipo di conduzione;
- Consistenza colturale;
- Strutture e infrastrutture del fondo.
Art. 15
Le risultanze del censimento di cui al precedente articolo 14 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Entro trenta giorni dalla data di tale pubblicazione, la Regione notifica ai proprietari e agli aventi diritto l'avvenuta classificazione delle terre censite. I proprietari e gli aventi diritto, entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della notifica, possono dichiarare il proprio impegno a rimettere a coltura i terreni censiti come incolti o abbandonati; nella dichiarazione deve essere indicato il tipo di coltura che si intende praticare. La dichiarazione deve essere seguita, entro trenta giorni, dalla notifica per raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione dell'avvenuto inizio delle operazioni di rimessa a coltura dei terreni.
Art. 16
Nel caso di terreni di proprieta' o in godimento di emigrati, il termine fissato per il ricorso e' esteso a 120 giorni. Entro tale termine l'emigrato, che decida il proprio rientro o abbia intenzione di riprendere la coltivazione del fondo, comunichera' la sua decisione al Comune o ai comuni interessati e alla commissione di cui al precedente articolo che e' tenuta a sospendere ogni provvedimento e, quindi, ad accertare che l'interessato abbia effettivamente ripreso la conduzione del fondo, nei due anni successivi alla data della sua dichiarazione.
Art. 17
Le cooperative di cui alla presente legge che intendono ottenere l'assegnazione di terre incolte appartenenti a privati incluse negli elenchi comunali, devono osservare le procedure di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440. Le richieste di dette cooperative corredate dei piani di sviluppo sono istruite con precedenza assoluta e comunque entro e non oltre 60 giorni. Il decreto di concessione e' emesso dal Presidente della Giunta regionale entro i 30 giorni successivi; con lo stesso decreto viene approvato il progetto di utilizzazione delle terre da parte della cooperative e disposta l'assegnazione dei contributi richiesti, se questi gravano su leggi regionali che non prevedono la programmazione degli interventi, o l'inclusione con precedenza nei programmi di settore.
Art. 18
Per il conseguimento delle finalita' della presente legge e per assicurare un adeguato sostegno alle cooperative di cui al precedente articolo 1, e' istituito un "fondo speciale per l'acquisizione in affitto o in proprieta' di terre incolte" da parte dell'ESAC e delle Comunita' Montane. L'ESAC e le Comunita' Montane cedono alle cooperative per la realizzazione di progetti tecnicamente ed economicamente validi, oltre che le terre acquisite con i fondi di cui al precedente comma, anche quelle incolte e disponibili od acquisite per esproprio, acquisto o con rapporto di fitto in base a leggi statali.
Art. 19
Per ottenere l'assegnazione dei terreni da parte dell'ESAC e delle Comunita' Montane, le cooperative devono presentare ai suddetti enti domanda con allegato il progetto. L'ESAC e le Comunita' Montane, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, istruiscono la pratica completandola d'ufficio, con la documentazione necessaria e la trasmettono alla commissione di cui all'articolo 5. Le Comunita' Montane esprimono anche il parere sul progetto previsto dalla delibera del Consiglio regionale del 30 luglio 1977, n. 362. L'ESAC e' tenuta a richiesta delle cooperative interessate a predisporre il progetto di cui all'articolo 4 della presente legge entro un mese dalla istanza relativa e a prestare tutta l'assistenza tecnica e giuridica necessaria ad ottenere l'acquisizione di terreni incolti e per la realizzazione dei progetti.
Art. 20
L'acquisto dei terreni effettuato dall'ESAC e dalle Comunita' Montane con i fondi della presente legge avra' luogo solo quando VI sia la richiesta di assegnazione in proprieta' da parte della cooperativa di giovani e dovra' essere disposto con le procedure e le modalita' della legge 26 maggio 1965, numero 590. La vendita da parte dell'ESAC e delle Comunita' Montane alla cooperativa e' disposta, dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale, anche con la rateizzazione del prezzo fino a 30 anni secondo le norme della citata legge n. 590. In caso di richiesta in affitto da parte delle cooperative, l'ESAC e le Comunita' Montane stipulano il contratto di affitto con la ditta proprieta' , nel rispetto delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11. Cederanno poi allo stesso Titolo Il terreno per l'utilizzazione alla cooperativa interessata, sempre nel rispetto delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 1 e dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale. Ricorrendone le condizioni, i terreni gia' in affitto possono essere acquistati o ceduti ai sensi del precedente 1 comma. Il ricavo delle vendite e degli affitti dei terreni concessi dall'ESAC e le Comunita' Montane limitatamente per le terre da questi acquisite in affitto, assicurano rispettivamente un mutuo poliennale fino a 30 anni secondo le norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, nei limiti di ammissibilita' e con le procedure e le condizioni della stessa legge, ovvero un concorso nel canone di affitto per i primi 3 anni fino al 50 per cento di quello determinato nel contratto.
Art. 21
La gestione dei terreni e degli impianti da parte delle cooperative e' da considerare gestione agricola pure agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e di miglioramento. Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria anche integrale dell'ESAC con esclusione di quella F.I.G. (fondo interbancario di garanzia). Le cooperative di cui alla presente legge hanno priorita' nell'accesso al credito di conduzione e di miglioramento.
Art. 22
Per gli interventi previsti dagli articoli 6, 10,18 e 21 della presente legge, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, la spesa complessiva di lire 1000 milioni. La predetta spesa complessiva di lire 1000 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, e' cosi' determinata:
- Per gli interventi di cui all'articolo 6 lire 300 milioni;
- Per gli interventi di cui all'articolo 10 lettera a) lire 80 milioni;
- Lettera b) lire 120 milioni; lettera c) lire 50 milioni;
- Per gli interventi di cui all'articolo 18 lire 400 milioni;
- Per gli interventi di cui all'articolo 21 lire 50 milioni.





