Legge regionale 29 Giugno 1983, n. 70
Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 29/06/1983 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 38
Interventi per la mobilita' del lavoro ed incentivi all'apprendistato per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilita' della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
- Lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- Lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l'apprendistato artigiano viene destinato la somma complessiva di 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
- Lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 19082, n. 828;
- Lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.





