Legge regionale 29 Giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
29/06/1983
Regione Friuli Venezia Giulia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 38

Interventi per la mobilita' del lavoro ed incentivi all'apprendistato per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilita' della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

  • Lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
  • Lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l'apprendistato artigiano viene destinato la somma complessiva di 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

  • Lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 19082, n. 828;
  • Lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.

Art. omissis

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