Legge regionale 21 Luglio 1983, n. 45

Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione abruzzo

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
21/07/1983
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Titolo VII - incentivazione per l'occupazone dei giovani nelle attivita' artigianali

Art. 47

Per ogni giovane assunto dopo il 1 gennaio 1983 dalle imprese artigiane ubicate nel territorio regionale, in aggiunta al numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1982, la Regione ha facolta' di concedere un contributo di l.250.000 mensili alle imprese stesse che applicano il contratto nazionale collettivo di lavoro; il contributo regionale ha la durata di due anni dalla data di assunzione; la Giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare entro il mese di giugno di ogni anno delibera a quali settori dell'artigianato e' riservato il contributo di cui al precedente comma e, per ogni settore scelto, determina il numero masimo di giovani ammissibili a contributo. Il contributo di cui sopra sara' liquidato alle imprese aventi diritto secondo un rigoroso ordine cronologico delle domande prodotte.

Art. 48

Le imprese artigiane che assumono giovani lavoratori, per potersi avvalere del contributo regionale previsto nell'articolo precedente, dovranno risultare in regola con le norme sul collocametno dei lavoratori. I giovani da assumere devono avere ottemperato all'obbligo scolastico e non avere superato il 29 anno di eta'.

Art. 49

Per usufruire del contributo previsto nel presente titolo, le imprese interessate devono presentare domanda alla Provincia di competenza entro il mese di settembre di ogni anno, con plico raccomandato. Nella domanda devono essere specificati:

  • L'attivita' espletata dalle imprese e la sua ubicazione;
  • Il numero e le generalita' dei dipendenti con la data della relativa assunzione e l'eta' di ciascuno di essi;
  • La dichiarazione che l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere convalidate dall'ufficio di collocamento competente. Alla domanda deve essere allegato il certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di data non anteriore a tre mesi. Non possono essere concessi contributi per periodi di occupazione inferiore a sei mesi continuativi. I contributi previsti nel presente titolo sono liquidati per semestre previo accertamento della permanenza dello stato occupativo del giovane.

Titolo VIII - corsi di formazione professionale nel settore artigiano

Art. 50

La Regione istituisce annualmente, sentita la commissione regionale per l'artigianato, corsi di formazione professionale per l'avviamento al lavoro nel settore artigiano.

Art. 51

Il titolare di impresa artigiana o il legale di imprese associate o di consorzi di imprese che intenda porre in formazione giovani allievi, dovra' farne richiesta all'amministrazione provinciale competente per territorio. Le province dovranno preventivamente istuire le domande presentate dalle imprese artigiane, il numero presumibile dei giovani che potrebbero essere formati ed esprimendo un giudizio sulla fattibilita' della richiesta. Il piano provinciale delle domande dovra' essere inoltrato, a cura della Provincia ai settori artigianato e formazione professionale della Giunta regionale entro il 31 gennaio per la predisposizione del piano pluriennale da parte del Consiglio Regionale. La Giunta regionale sentita la commissione regionale per l'artigianato autorizzera' i richiedenti all'esecuzione dei corsi, entro il 31 maggio precedente, l'esercizio formativo cui si riferisce.

Art. 52

Il titolare di impresa artigiana decide di curare la formazione pratica sull'arte o mestiere dell'allievo sotto le sue dirette responsabilita'. La formazione culturale e' curata dal centro di formazione professionale piu' vicino, presso il centro stesso. Al termine del primo trimestre di formazione il titolare dell'impresa stilera' un giudizio sul risultato conseguito. Tale giudizio, se negativo, consentira' al titolare dell'impresa di rinunciare all'allievo ritenuto inadatto. Tale rinuncia e' vietata per il periodo successivo. L'allievo riconosciuto dal titolare dell'impresa inidoneo al proseguimento del corso, potra' inoltrare ricorso, entro 30 giorni, al settore formazione professionale ed alla commissione regionale per l'artigianato. A quelt'ultima e' demandato il compito di esaminare il ricorso ed il grado di preparazione del ricorrente, comunicando il proprio giuidizio al settore formazione professionale che adottera' le decisioni di concerto con il settore artigianato. Se tale giudizio risulta contrastante con quello di inidoneita', l'artigiano che rifiuta la riammissione al corso dell'allievo predetto perde i benefici di cui alla presente legge.

Art. 53

Al termine del triennio di formazione, nel rispetto della normativa vigente, e' attribuita la qualifica professionale allievo, il quale dovra' essere assunto presso l'impresa artigiana nel rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro in vigore al momento della conclusione del corso di formazione.

Art. 54

Gli allievi saranno selezionati nel rispetto delle leggi sul collocamento, per la messa in formazione, dal consiglio dei docenti del centro di formazione professionale piu' vicino integrato dal titolare dell'impresa artigiana interessata, il quale anche attraverso la propria organizzazione di categoria, curera' la pubblicizzazione della propria disponibilita' ai corsi. Gli allievi dovranno avere l'eta' compresa tra i 15 ed i 25 anni all'inizio dei corsi e dovranno avere assolto gli obblighi scolastici di legge.

Art. 55

Gli allievi, sotto tutti gli aspetti giuridici, nel triennio di formazione, saranno considerati come studenti e percepiranno esclusivamente un presalario. Tale presalario e' stabilito anno per anno dalla Giunta regionale, su proposta dei settori artigianato e formazione professionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato. Tale presalario e' a carico integrale della Regione per il primo anno di formazione, grava nella misura del 50 per cento sulla Regione e del 50 per cento sull'impresa artigiana nel secondo anno e del 35 per cento sulla Regione e del 65 per cento sull'impresa artigiana nel terzo anno. Sono fatte salve le assicurazioni sociali, il cui onere e' a carico della Regione secondo le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 56

Le imprese artigiane autorizzate ad effettuare i corsi di formazione professionale per l'avviamento al lavoro nel settore artigiano, debbono inviare ogni anno gli elenchi dei giovani allievi ammessi ai corsi, ai settori artigianato e formazione professionale della Giunta regionale, tramite la Provincia competente.

Art. 57

Gli oneri finanziari derivanti dal presente titolo graveranno sui capitoli di spesa del bilancio regionale relativo alla formazione professionale.

Art. omissis

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