Legge regionale 29 Agosto 1985, n. 32
Interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile, con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialita', allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualita' della vita.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 29/08/1985 |
| Regione | Basilicata |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - criteri e modalita' degli interventi
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione Basilicata promuove interventi straordinari per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, garantendo la piena attuazione del principio di parita' fra uomini e donne nell'accesso al lavoro. A tale scopo eroga contributo e/o servizi a favore di:
- A. Nuovi programmi di attivita' di cooperative composte, in misura non inferiore al 60 dei suoi membri, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, elevabili a 35 anni per il settore agricolo, che risultino disoccupati iscritti alle liste di collocamento delle circoscrizioni del lavoro della Basilicata;
- B. Aziende interessate all'assunzione di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, IV i compresi gli apprendisti;
- C. Iniziative di lavoro autonomo o professionale assunte da giovani diplomati di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, o laureati di eta' non superiore ai 35 anni;
- D. Comuni, Comunita' Montane e consorzio di comuni non montani, per progetti aventi carattere di compiutezza.
2 .
Le attivita' di cui al precedente punto a) si riferiscono alla produzione di beni e servizi, con priorita' per quelli destinati al miglioramento della qualita' della vita, allo sviluppo del terziario qualificato e alla creazione di forme stabili di occupazione giovanile, nei limiti delle materie di competenza regionale.
3 .
Il complesso degli interventi contemplati dalla presente legge e' da ritenersi integrativo di quelli eventualmente messi in atto per il conseguimento di analoghe finalita' da provvedimenti di leggi nazionali; i relativi benefici sono cumulabili, ove non espressamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, sino alla concorrenza del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, fatti salvi i benefici previsti a favore dei soggetti svantaggiati dal titolo III della l.r. N.38/1984.
4 .
Spetta al nucleo:
- A. Accertare la compatibilita' e conformita' dei progetti presentati e la loro congruita' economico imprenditoriale;
- B. Esprimere pareri tecnici per la cojncessione dei benefici previsti dalla legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal piano annuale di intervento.
5 .
Il nucleo e' coordinato dal competente funzionario del dipartimento formazione professionale.
6 .
Al fine di condurre una verifica complessiva dei problemi inerenti all'attuazione della presente legge, la Giunta regionale convoca ogni anno una conferenza regionale per l'occupazione giovanile, con la partecipazione dei rappresentanti dei movimenti e federazioni giovanili dei partiti, delle forze sociali e imprenditoriali, delle autonomie locali, delle istituzioni educative e culturali, degli organismi associativi maggiormente rappresentativi, su scala regionale, delle articolazioni regionali del Ministero del lavoro, degli enti economici e di ricerca.
Titolo II - settori di intervento
Art. 5 - Progetti di preminente interesse sociale e di particolare contenuto innovativo
1 .
A sostegno dei progetti presentati da cooperative giovanili, attiventi agli obiettivi del miglioramento della qualita' della vita, che si riferiscono in particolar modo ad attivita' di assistenza a soggetti svantaggiati(anziani e handicappati) o all'organizzazione, con finalita' educative e culturali, del tempo libero, IV i compresa la gestione di strutture ed impianti anche di proprieta' pubblica, sono concesse le seguenti agevolazioni:
- A. Contributo in conto capitale per le spese di investimento e di attrezzature, fino al limite massimo del 75 per cento delle spese medesime e nell'ambito di un fondo complessivo stabilito dal piano annuale di cui al precedente art.3;
- B. Mutuo a tasso agevolato per la rimanente parte delle spese, da contrarre con istituti di credito appositamente convenzionati e da rimborsare a partire dal terzo anno successivo alla data di concessione dell'agevolazione;
- C. Mutuo a tasso agevolato relativo alle spese di gestione rilevabili dal bilancio, per un periodo massimo di cinque anni e fino al 70 delle spese ammesse, anche un concorso regionale gradualmente decrescente a partire da quello occorrente per il tasso zero iniziale, da rimborsare con le medesime modalita' di cui alla precedente lettera b.
2 .
Le agevolazioni contemplate al precedente primo comma sono concesse anche a sostegno dei progetti presentati da cooperative le quali intraprendano o svolgano attivita' finanziate alla produzione di beni e servizi con priorita' per quelle che rispondono ad effetive e verificate esigenze del territorio e che abbiano in se' chiare potenzialita' d'impresa tali da potersi sviluppare nel tempo in maniera adeguata, al fine di offrire stabili opportunita' lavorative e di sviluppo con priorita' per i settori emergenti indicati nel piano annuale.
3 .
I contributi a favore delle cooperative sono di norma concessi per un solo progetto all'anno per ciascuna cooperativa.
Art. 6 - Agricoltura
1 .
Alle cooperative di cui alla presente legge, che presentino progetti di intervento nel settore dell'agricoltura, sono assegnate in via prioritaria, le provvidenze previste dalle norme regionali vigenti con una maggiorazione incentivante pari al 10 per cento del contributo ordinario, calcolato anche eventualmente con ripartizione proporzionale tra i diversi tipi di finanziamento previsti, da attingersi dai fondi delle leggi di settore.
2 .
Contributi specifici, nella misura prevista al precedente art.5, sono concessi a cooperative per la realizzazione di progetti di difesa e sviluppo del patrimonio boschivo e per la Costituzione d'aziende agricole da impiantare su terreni assegnati da parte di enti e istituzioni pubbliche, secondo quanto previsto al successivo art.7
Art. 2 - Requisiti
1 .
Il requisito dell'eta', di cui alla lettera a. Del precedente articolo, deve sussistere al momento della Costituzione della cooperativa di giovani. Successive modificazioni di tale requisito non hanno rilevanza. Per i soggetti in cerca di prima occupazione il limite di eta' di cui al precedente articolo e' elevato a 35 anni. Pre l'apprendistato, i limiti di eta' son quelli previsti dalle disposizioni vigenti.
2 .
I soci non possnoo far parte di piu' di una cooperativa che usufruisca delle agevolazioni previste dalla presente legge e sono tenuti a partecipare all'effettivo svolgimento delle attivita' nella misura indicata dai programmi approvati e finanziati.
3 .
Le cooperative di cui alla presente legge devono ispirarsi ai principi della mutualita' richiamati espressamente nei rispettivi statuti, con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto lgt. C.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazoni, e devono essere in possesso, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni per l'espletamento delle attivita'.
Art. 3 - Procedure
1 .
Le domande tese ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, salvo le eccezioni espressamente previste, devono essere inoltrate entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale, corredate della documentazione richiesta dalle leggi di settore e da un piano tecnicofinanziario che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l'ammontare dell'investimento, l'eventuale numero dei soci, il numero e la qualifica dei giovani di cui si prevede l'occupazione, la durata dell'attivita', gli spazi di mercato che si intendono coprire e la presumibile entita' delle commesse e delle utenze.
2 .
Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano annuale di intervento con il quale specifica il riparto settoriale delle somme disponibili in bilancio, le modalita' di erogazione delle agevolazioni finanziarie, incluse le eventuali anticipazioni e i criteri di priorita' da seguire nell'assegnazione dei fondi, tenendo conto:
- A. Delle esigenze di riequilibrio territoriale;
- B. Degli indici di disoccupazione calcolati su scala zonale;
- C. Del rapporto tra entita' degli impegni finanziari e numero dei posti di lavoro connessi;
- D. Dei limiti massimi indicati nei successivi articoli.
3 .
L'assegnazione dei benefici di cui alla presente legge viene disposta con deliberazione della Giunta regionale sulla scorta degli adempimenti istruttori degli uffici competenti per settore e previo parere tecnico del nucleo di valutazione di cui al successivo art.4.
Art. 4 - Gestione e coordinamento
1 .
Al coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge provvede il dipartimento di formazione professionale.
2 .
Spetta, tra l'altro, al suddetto dipartimento:
- A. Predisporre il piano annuale di intervento di cui all'articolo 3;
- B. Curare il collegamento con le strutture regionali competenti per settore, con gli enti locali, con l'amministrazione statale e gli altri enti;
- C. Promuovere le opportune verifiche tecniche sul regolare svolgimento delle procedure di attuazione della presente legge;
- D. Compiere ogni altra azione tesa ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della presente legge.
Viene, inoltre, costituito un nucleo speciale di valutazione composto da 3 funzionari regionali dei dipartimenti agricoltura, attivita' produttive, programmazione e da 2 esperti in campo della programmazione economica e delle politiche del lavoro prescelti dalla Giunta regionale.
3 .
Ai giovani che gia' esercitano o intendono esercitare l'attivita' agricola in qualita' di conduttori d'azienda vengono concessi nella misura stabilita dal piano annuale di cui al precedente art.3 contributi negli interessi sui prestiti agrari, ad incremento dei benefici gia' previsti dalle leggi ordinarie di settore, sui mutui di miglioramenti fondiari, sui mutui per l'acquisto di terreni agricoli che realizzino un accorpamento con finalita' di ricomposizione fondiaria o anche solo un arrotondamento della proprieta' aziendale esistente. I suddetti benefici vengono concessi prioritariamente ai laureati in scienze agrarie o forestali e in scienze veterinarie, ai diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di stato per l'agricoltura. Essi sono, altresi' subordinati all'impegno, da parte del destinatario, a condurre personalmente l'azienda per un periodo non inferiore a 10 anni, trascorso il quale termine e' riconosciuto l'eventuale diritto di affranco del mutuo.
Art. 7 - Interventi di enti pubblici subregionali
1 .
L'ente di sviluppo agricolo di Basilicata (esab) e' autorizzato ad assegnare, vendere o a concedere in affitto a condizioni eque e con priorita' alle cooperative agricole di giovani di cui alla presente legge, che ne fanno richiesta, le terre libere e disponibili e quelle da rendere tali, delle quali e' in possesso in base alle leggi di riforma fondiaria o viene in possesso ai sensi della legislazione vigente.
2 .
Le Comunita' Montane possono concedere in fitto, con priorita' alle cooperative agricole di giovni, anche terreni acquisiti ai sensi dell'art.9 della legge 3121971, n. 1102.
3 .
Alle stesse cooperative e' data priorita' nell'assegnazione, ai sensi della legge 481978, n. 440, delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e in generale, nell'assegnazione di terre pubbliche.
4 .
L'esab, le Comunita' Montane e gli altri enti pubblici sub regionali possono effettuare le concessioni di terreni in affitto alle cooperative agricole di giovani, anche a titolo gratuito per i primi tre anni.
5 .
Nel caso di terreni acquistati o presi in affitto direttamente da cooperative di giovani, a richiesta delle stesse, l'esab assicura rispettivamente un mutuo pluriennale fino a 30 anni nei limiti di ammissibilita' e con le procedure della legge 2551965, n. 590, ovvero un concorso nel canone di affitto per i primi tre anni fino al.000 in termini di competenza e lire 125.000.000 in termini di cassa. Cap.6925 premi di fedelta' a favore di giovani coltivatori diretti, mezzadri, coloni e coadiuvanti familiari lire 175.000.000 in termini di competenza e lire 75.000.000 in termini di cassa.
Art. 7
Al finanziamento della presente legge per i futuri esercizi si potra' provvedere con i relativi bilanci. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





