Legge regionale 28 Giugno 1978, n. 35
Interventi in agricoltura per favorire l'occupazione giovanile
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 28/06/1978 |
| Regione | Liguria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Allo scopo di favorire l'impiego di mano d'opera giovanile nel settore agricolo e per assicurare il mantenimento di un adeguato livello di popolazione nelle zone montane e in quelle depresse o nelle zone dichiarate svantaggiate dalla direttiva c.e.e. 28 aprile 1975, n. 273 e' concesso a cooperative agricole, costituite o da costituire fra giovani non occupati in eta' compresa fra i 18 e i 29 anni, un contributo in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile per la Costituzione e la prima organizzazione dell'azienda. Ai fini della presente legge sono considerate spese di prima organizzazione l'acquisto di macchine ed attrezzature, di scorte vive e morte, l'acquisto e la ristrutturazione di edifici e loro pertinenze destinati all'esercizio della zootecnia e delle attivita' agricole, IV i comprese la silvicoltura e le operazioni di prima lavorazione del legname. Il contributo per la Costituzione non puo' superare la somma di lire 500.000, mentre quello per la prima organizzazione non puo' essere superiore nel complesso alla somma di lire 50.000.000. I contributi vengono erogati in rapporto al numero dei soci e all'ordinamento produttivo che si intende realizzare. Per gli interventi di cui ai commi precedenti e' stanziata la somma di lire 225.000.000.
Art. 2
Per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, la cooperativa richi8edente deve unire alla domanda una dichiarazione sottoscritta da ogni singolo socio in cui viene assunto l'impegno di dedicarsi in maniera esclusiva e professionale alla coltivazione del terreno o alla zootecnia o alla silvicoltura per un periodo di almeno cinque anni.
Art. 3
Allo scopo di incoraggiare la permanenza dei giovani in territori montani e depressi o nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva c.e.e. 28 aprile 1975, n. 273, e' istituito un premio di fedelta' di lire 1.000.000 a favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni e coadiuvanti familiari, in eta' compresa fra i 15 e i 29 anni di eta', che in forma singola o associata si dedicano esclusivamente all'attivita' agricola. Il premio viene concesso previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente e liquidato dopo che sia decorso dalla data della domanda un anno di esercizio di attivita' agricola accertato, anche ai fini della necessaria assistenza tecnica, dagli ispettorati Provinciali dell'agricoltura. Per gli interventi di cui al presente articolo e' stanziata la somma di lire 175.000.000.
Art. 4
Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge vanno presentate agli ispettorati Provinciali dell'agricoltura.
Art. 5
Con successiva Legge regionale sara' provveduto alla delega per la concessione di contributi e premi previsti dalla presente legge. Fino a quando non entrera' in vigore la legge di cui al comma precedente, e comunque non oltre il 30 giugno 1978, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere i benefici di cui al primo comma, udita la commissione di cui all'articolo 10 della Legge regionale 19 novembre 1976, n. 37.
Art. 6
Alla copertura della spesa relativa agli interventi previsti dalla presente legge, ammontanti per l'esercizio finanziario 1978 a complessive lire 400.000.000 in termini di competenza e di lire 200.000.000 in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento di somma di pari importo dal capitolo 9020 fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:
- Cap.6920 contributi a favore di cooperative costituite fra giovani non occupati per la lavorazione del terreno o l'allevamento del bestiame lire 225.000.000 in termini di competenza e lire 125.000.000 in termini di cassa.
- Cap.6925 premi di fedelta' a favore di giovani coltivatori diretti, mezzadri, coloni e coadiuvanti familiari lire 175.000.000 in termini di competenza e lire 75.000.000 in termini di cassa.
Art. 7
Al finanziamento della presente legge per i futuri esercizi si potra' provvedere con i relativi bilanci. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





