Legge regionale 1 Settembre 1986, n. 35

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 51 concernente: "incentivazioni all'assunzione e formazione di giovani nelle imprese artigiane"

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
01/09/1986
Regione Lazio

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

L'articolo 2 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, e' sostituito dal seguente:

  • Art.2 estensione della legge la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, determina il numero massimo dei giovani per i quali e' possibile concedere le agevolazioni di cui alla presente legge, stabilendo eventualmente una ripartizione tra le province e specifiche riserve per particolari settori di attivita'".

Art. 2

L'articolo 3 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, e' cosi' sostituito: art.3 soggetti beneficiari possono essere ammessi a fruire del contributo le imprese artigiane che assumono:

  • In qualita' di apprendisti, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, giovani che abbiano frequentato il primo anno (primo e secondo modulo) di unoi dei corsi di formazione professionale istituiti dalla Regione ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della Legge regionale 6 aprile 1978, n. 14; nell'ambito delle iniziative formative previste dall'articolo 12, punto 1) e punto 6), della medesima Legge regionale;
  • In qualita' di apprendisti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; giovani che abbiano assolto all'obbligo scolastico di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1829, o che ne siano prosciolti;
  • Con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani di eta' non superiore a 29 anni in possesso di uno degli attestati di qualifica conseguiti al termine di un corso di formazione professionale istituito dalla Regione a norma della legge 21 dicembre 1978, nell'ambito delle iniziative formative previste dall'articolo 12, punto 1) e punto 6) della medesima Legge regionale;
  • Con contratto di lavoro a tempo indeternminato, giovani di eta' non superiore ai 29 anni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;
  • Con contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 863".

Art. 3

L'articolo 4 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51 e' cosi' sostituito: art.4 ammontare delle incentivazioni i contributi sono concessi per singoli esercizi finanziari e sono determinati nelle seguenti misure:

  • Per giovani assunti ai sensi del precedente articolo 3, lettere a),b) ed e), in lire 3 milioni per ciascuna annualita' di tirocinio effettuato presso l'azienda;
  • Per i giovani assunti ai sensi del precedente articolo 3, lettere c) e d), in lire 5 milioni per ciascuna annualita' di prestazione di lavoro continuativo effettuato presso l'azienda.

Per tutti i giovani che siano portatori di handicaps, ai sensi della Legge regionale 19 settembre 1974, n. 62 la misura dei contributi di cui al precedente comma e' aumentata del 50 per cento.

Art. 4

All'articolo 5 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51 vengono apportate le seguenti modificazioni:

  • Il primo comma viene sostituito dal seguente: "ciascuna impresa artigiana puo' fruire dei contributi regionali per non piu' di quattro annualita' e per ciascun giovane per non piu' di due annualita'";
  • Il terzo comma e' soppresso.

Art. 5

L'articolo 6 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, e' cosi' sostituito: art.6 domande le imprese artigiane che per la prima volta in relazione all'assunzione di ciascun giovane, intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, debbono inoltrare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio ed istruzione professionale della Regione segnalando i nominativi dei giovani da assumere e specificando a quale titolo tra quelli indicati al precedente articolo 3, lettere a),b),c),d) e de), il contributo viene richiesto. Non sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge le domande relative a giovani assunti in data antecedente di oltre tre mesi la data di inoltro della domanda medesima. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, le domande di cui sopra debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

  • Certificato di nascita dei giovani per i quali si richiede il contributo;
  • Copia della eventuale documentazione riguardante il conseguimento dei titoli di studio previsti dal precedente articolo 3;
  • Certificazione comprovante l'iscrizione all'albo Provincialwe delle impese artigiane;
  • Relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa artigiana, dalla quale si evince il tipo di attivita' e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati, con la precisazione delle rispettive categorie di appartenenza.
  • Dichiarazione attestante che al personale dipendente vengono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelle minime previste dai vigenti contratti nazionali di lavoro di categoria stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  • Dichiarazione attestante che le eventuali assunzioni saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente sul collocamento di lavoro;
  • Dicharazione attestante il numero ed il tipo degli eventuali contributi fruiti negli anni precedenti.

La documentazione puo' essere acquisita anche nel corso della istruttoria, nei termini fissati dall'Assessorato regionale competente.

Art. 6

L'articolo 7 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, e' cosi' sostituito: art.7 domande per contributi successivi le imprese artigiane che intendano fruire, per ciascun giovane assunto, dei contributi successivi, debbono inoltrare specifica domanda all'Assessorato regionale competente per ciascuna annualita' successiva specificando le generalita' del giovane per il quale il contributo viene richiesto ed il numero dei contributi fino a quel momento ottenuti, ed allegando, un nuovo certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ed idonea documentazione comprovante che il giovane di cui trattasi e' iscritto nei libri paga dell'impresa.

Art. 7

All'articolo 8 della legge regioanle 22 aprile 1985, n. 51, vengono abrogati i commi terzo e quarto.

Art. 8

Il primo comma dell'articolo 9 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51 e' sostituito dal seguente: " i contributi concessi ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 vengono erogati in rate semestrali posticipate con ordinanza del Presidente della Giunta regionale".

Art. 9

All'articolo 10 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, e' aggiunto il seguente comma: " nei limiti di cui al precedente comma sono ammessi ai benefici della legge tutte le domande delle imprese aventi diritto, pervenute entro il 31 dicembre 1986, senza limitazioni relative alle localizzazioni ed all'attivita'".

Art. 10

Il primo comma dell'articolo 11 della Legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, e' cosi' sostituito: " in sede di prima attuazione della presente legfge sono ammesse a contributo, secondo le modalita' previste dal precedente aticolo 6 e nei limiti di cui al precedente articolo 10, le domande che pervengono entro l'anno 1986 e che si riferiscono a giovani ancora da assumere od a giovani assunti in data non anteriore di tre mesi alla data di inoltro della domanda".

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