Legge regionale 20 Agosto 1979, n. 29
Interventi per favorire la cooperazione dei giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 285/77
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 20/08/1979 |
| Regione | Basilicata |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
La Regione eroga incentivi a favore di cooperative di produzione o servizio che associano, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci complessivi, giovani di eta' compresa fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all'art.4 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, con le modalita' contenute nella presente legge.
Art. 2
Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste nella concessione alle cooperative di produzione e servizio non agricole:
- Di un contributo a fondo perduto, pari al 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili ed effettivamente sostenute per l'acquisto di attrezzature e dotazioni legate allo svolgimento dell'attivita' della cooperativa e, comunque, per un importo non superiore a lire 6.000.000;
- Di un contributo per le spese di avviamento pari a lire 1.000.000, da erogare ad accertato inizio delle attivita'.
Per la restante parte delle spese riconosciute ammissibili, le cooperative possono stipulare un mutuo a tasso agevolato con istituti di credito operanti nella Regione Per i mutui suddetti la Regione concorre negli interessi fino all'ammontare dell'importo riconosciuto ammissibile, non superiore a lire 100.000.000. Il concorso regionale e' pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito e quello a carico dei beneficiari, fissato, quest'ultimo, nella misura percentuale piu' favorevole prevista dalle leggi regionali in vigore.
Art. 3
Per ottenere gli incentivi previsti dal precedente articolo, gli interessati dovranno presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite il Comune ove ha sede la cooperativa e che dovra' trasmetterla entro 30 giorni dalla ricezione con motivato parere. La predetta domanda dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante l'iscrizione dei soci della cooperativa nelle liste speciali di collocamento di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, della copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto. Per ottenere i contributi previsti dal precedente articolo la stessa domanda dovra' inoltre essere corredata del preventivo delle spese.
Art. 4
La concessione degli incentivi previsti dall'art.2 della presente legge sara' deliberata dalla Giunta regionale, sentita la consulta regionale della cooperazione. Gli incentivi alla cooperativa beneficiaria sono erogati ad avvenuta presentazione della corrispondente fattura quietanzata della spesa effettivamente sostenuta e previo sopralluogo eseguito da personale della Regione all'uopo delegato dalla Giunta regionale.
Art. 5
La Giunta regionale si riserva di effettuare, a mezzo di personale all'uopo incaricato, la vigilanza sulla regolare destinazione e utilizzazione, da parte delle cooperative beneficiarie, dei contributi concessi. In caso di scioglimento per qualsiasi causa delle cooperative di cui all'art.1, entro tre anni dalla erogazione dei contributi regionali concessi ai sensi del precedente art.2, si fara' luogo al recupero dei contributi e delle somme erogate a titolo di concorso negli interessi. Per i casi di scioglimento dopo i tre anni dalla erogazione degli incentivi regionali, valgono le norme vigenti in materia.
Art. 6
A favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche, vivaistiche che associano un numero non inferiore al 40% di giovani di eta' compresa tra i 18 e 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all'art.4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e' altresi' istituito un regime di incentivi purche' si riferiscano:
- A messa a coltura e conduzione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti o direttamente prese in affitto;
- Trasformazione fondiaria e/o conduzione di terre, anche demaniali e patrimoniali, acquisite in proprieta'. La gestione delle attivita' di cui ai punti a) e b) e' considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agevolato di miglioramento fondiario e di conduzione.
Art. 7
Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste:
- Nella concessione di un contributo di avviamento, da erogare a domanda, pari a lire 60.000 per ogni ettaro messo a coltura;
- Nella concessione, in alternativa agli incentivi previsti dall'art.20 della legge 1 giugno 1977, n. 285, di un contributo a fondo perduto, pari al 25 della spesa riconosciuta ammissibile non superiore a lire 100.000.000 per l'acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole e attrezzature mobili. Detti incentivi sono cumulabili con il concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato previsto dalle leggi regionali in materia;
- Nella concessione, limitatamente ai primi 2 anni di attivita', di prestiti di conduzione per la gestione dell'azienda cooperativa secondo le norme vigenti.
E' fatta salva la migliore incentivazione prevista da normative speciali riguardanti gli interventi straordinari. Le operazioni creditizie di cui al presente articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti e quello a carico dei beneficiari, calcolato nella misura percentuale piu' favorevole agli stessi consentita dalla legislazione regionale vigente.
Art. 8
Le operazioni creditizie di cui ai precedenti articoli sono coperte dalla garanzia fidejussoria a carico della Regione fino al limite del 100% compresi i relativi interessi.
Art. 9
La concessione degli incentivi di cui all'art.7 della presente legge e' subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo, presentato dalla cooperativa e redatto in conformita' con quanto previsto dall'art.19 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni. Il progetto di svilupo deve contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono mettere a coltura, trasformare e/o condurre; deve inoltre essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero, in mancanza, con le direttive della Regione
Art. 10
In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell'art.27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, fra le Comunita' Montane ovvero altri enti locali elettivi, nonche' di contratti di affittanza di terreni tra privati concedenti e le le cooperative che associno giovani provenienti dalle lste speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, e' concesso il contributo di cui all'art.7, lettera a) della presente legge. Per la concessione del contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l'approvazione della Giunta regionale, sentita la consulta regionale della cooperazione, anche ai fini della rispondenza dell'attivita' programmata con le linee di politica agricola regionale.





