Legge regionale 4 Giugno 1980, n. 50

Normativa organica sul turismo titolo iii promozione turistica interventi per la propaganda e la promozione turistica

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
06/12/2002
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo III - promozione turistica interventi per la propaganda e la promozione turistica

Art. 46 - Valorizzazione patrimonio

Allo scopo di conservare ed esaltare le tradizioni culturali e folkloristiche, la Regione promuove, mediante la concessione di contributi, interventi rivolti alla valorizzazione del patrimonio socioculturale abruzzese. Ai comuni, singoli o associati, che:

  • Costituiscono o patrocinano complessi e gruppi folkloristici;
  • Organizzano corsi di addestramento di apprendisti dell'artigianato artistico del ferro, del raame, legno, pelli, ceramica, tombolo ed altre produzioni tipiche dell'artigianato artistico abruzzese;
  • Realizzano impianti e attrezzature, sportivi e ricreativi, di piccole dimensioni, ubicati in zone rurali anche a servizio delle famiglie insediate in case sparse o in borgate.

Sono concessi contributi sulla spesa sostenuta nelle misure seguenti:

  • 50 per le iniziative previste sub lett.a) con un contributo massimo di l.1.000.000;
  • 80 per le iniziative previste sub lett.b) con un contributo massimo di l.30.000.000;
  • 80 per le iniziative previste sub lett.c) con un contributo massimo di l.10.000.000.

Si osservano le norme previste nei precedenti articoli 43 e 44.

Art. omissis

Art. omissis

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