Legge regionale 4 Giugno 1980, n. 50
Normativa organica sul turismo titolo iii promozione turistica interventi per la propaganda e la promozione turistica
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 06/12/2002 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo III - promozione turistica interventi per la propaganda e la promozione turistica
Art. 46 - Valorizzazione patrimonio
Allo scopo di conservare ed esaltare le tradizioni culturali e folkloristiche, la Regione promuove, mediante la concessione di contributi, interventi rivolti alla valorizzazione del patrimonio socioculturale abruzzese. Ai comuni, singoli o associati, che:
- Costituiscono o patrocinano complessi e gruppi folkloristici;
- Organizzano corsi di addestramento di apprendisti dell'artigianato artistico del ferro, del raame, legno, pelli, ceramica, tombolo ed altre produzioni tipiche dell'artigianato artistico abruzzese;
- Realizzano impianti e attrezzature, sportivi e ricreativi, di piccole dimensioni, ubicati in zone rurali anche a servizio delle famiglie insediate in case sparse o in borgate.
Sono concessi contributi sulla spesa sostenuta nelle misure seguenti:
- 50 per le iniziative previste sub lett.a) con un contributo massimo di l.1.000.000;
- 80 per le iniziative previste sub lett.b) con un contributo massimo di l.30.000.000;
- 80 per le iniziative previste sub lett.c) con un contributo massimo di l.10.000.000.
Si osservano le norme previste nei precedenti articoli 43 e 44.
Art. omissis
Art. omissis
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